Corte costituzionale
Sentenza n. 190/2010
Corte cost., sent. 28 maggio 2010, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/2010
- Data di deposito
- 28 maggio 2010
- Data di decisione
- 26 maggio 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 41-bis, comma 2, quinques, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 41-bis, comma 2, sexies, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 41-bis, comma 2, quater, lett. f), legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 34692
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis , commi 2- quinquies e 2- sexies , della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in relazione agli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui non consente la presentazione di un reclamo, per difetto di congruità del contenuto, avverso il provvedimento di sospensione delle regole trattamentali adottato a norma del comma 2 dello stesso art. 41- bis . La reclamabilità dei provvedimenti a carico dei detenuti è stata già affermata dalla giurisprudenza costituzionale anche in assenza di un'esplicita disciplina. Infatti, l'art. 24 Cost. esige che il riconoscimento ai detenuti di posizioni giuridiche nei confronti dell'amministrazione penitenziaria - qualificabili, per la loro stretta inerenza alla persona umana, come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti - sia accompagnato dalla tutela giurisdizionale, spettante al giudice ordinario, quale giudice dei diritti. La sentenza n. 410 del 1993 ha attribuito la competenza a sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione penitenziaria in virtù dell'art. 41- bis allo stesso organo giurisdizionale cui è demandato il controllo sull'applicazione, da parte dell'amministrazione, del regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14- ter ord. pen., individuato come norma applicabile a tutti i regimi detentivi fondati su forme qualificate di pericolosità, sicché il reclamo ivi previsto ha assunto il carattere di rimedio generale, esperibile anche in mancanza di specifiche disposizioni. Successivamente, il reclamo è stato disciplinato dalle leggi n. 11 del 1998 e n. 279 del 2002 che, introducendo nell'art. 41- bis i commi 2- bis , 2- quater e 2- sexies , hanno attribuito al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere, in seguito a reclamo avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia di sospensione delle ordinarie regole trattamentali, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del suo contenuto. Il legislatore - avendo demandato al Ministro la scelta delle misure, tra quelle contenute nell'elenco di cui al comma 2- quater , ritenute, in conseguenza della sospensione delle regole di trattamento, idonee a soddisfare le esigenze di sicurezza poste a fondamento del potere sospensivo - ha così affidato al tribunale di sorveglianza un doppio controllo, sui presupposti e sulla congruità dei contenuti del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza. Quest'ultimo controllo era, perciò, strettamente correlato al potere discrezionale del Ministro, da ritenersi limitato, come ogni potere discrezionale, ai mezzi necessari a perseguire le finalità previste dalla legge. Infine, la legge n. 94 del 2009 ha ridotto la discrezionalità del Ministro nella scelta delle misure ed ha soppresso, nella disciplina del reclamo, il riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento. La prospettazione del rimettente secondo cui tale soppressione avrebbe fatto venir meno il controllo di legalità del tribunale di sorveglianza sui contenuti del provvedimento di sospensione è frutto della mancata ricostruzione sistematica del quadro normativo. Infatti, il giudice a quo ha trascurato un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, basata sulla constatazione della perdurante esistenza e utilizzabilità del rimedio previsto dall'art. 14- ter ord. pen. per tutti i regimi di sorveglianza particolare, costituente strumento di garanzia giurisdizionale per i diritti dei detenuti. La forte riduzione della discrezionalità ministeriale nell'individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto, con l'introduzione di un elenco di restrizioni tassativamente indicate dalla legge, ha determinato la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini, ma non ha certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell'atto, in ordine all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto. Si è ritenuto, in altre parole, che non vi fosse più necessità di una norma specifica. Resta impregiudicato, peraltro, il rimedio generale previsto dall'ordinamento penitenziario, mai abrogato e ritenuto dalla Corte applicabile anche al regime di cui all'art. 41- bis . Venuta meno la previsione speciale si riespande quella generale, senza che si determini, sul piano dei diritti dei detenuti, il vuoto di tutela denunciato dal rimettente. La questione è, dunque, inammissibile per l'inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nel cui contesto è assicurata, contrariamente a quanto assunto dal rimettente, la necessaria tutela giurisdizionale. Sulla necessaria tutelabilità giurisdizionale dei diritti costituzionalmente garantiti dei detenuti e sull'ambito del sindacato di legittimità del giudice ordinario sui provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria, v. le citate sentenze n. 266/2009, n. 351/1996, n. 410/1993 e n. 349/1993. Per la manifesta inammissibilità di questioni basate su un'inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 220/2009 e n. 334/2007.
Massima n. 34693
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. f ), della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui limita ad un massimo di due ore al giorno la permanenza all'aperto dei detenuti ed internati nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione delle regole trattamentali di cui al comma 2 dello stesso art. 41- bis . Non è chiaro, infatti, se il rimettente chieda alla Corte una rimozione completa della norma che prevede una diversità di trattamento dei detenuti in regime speciale rispetto ai detenuti in regime ordinario oppure una differente quantificazione delle ore d'aria concedibili ai primi. L'ambivalenza del petitum varrebbe per sé sola a determinare l'inammissibilità della questione sollevata. Ove anche si ritenesse che il rimettente abbia inteso far valere la ritenuta insufficienza del numero di ore previste per la permanenza all'aperto, l'esito di inammissibilità resterebbe parimenti invariato poiché una simile richiesta sarebbe estranea alla competenza della Corte, che non può sovrapporre le proprie scelte a quelle del legislatore. Sull'ammissibilità della diversità di trattamento dei detenuti in regime speciale, v. la citata sentenza n. 351/1996. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per ambivalenza del petitum , v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 411/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2-quater, lettera f), 2-quinquies e 2-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate - con riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 113, primo e secondo comma della Costituzione - dal Tribunale di sorveglianza di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze