Corte costituzionale
Sentenza n. 176/2010
Corte cost., sent. 14 maggio 2010, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/2010
- Data di deposito
- 14 maggio 2010
- Data di decisione
- 10 maggio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 23, comma 3, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23, comma 2, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 23, comma 4, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
Parametri
Massime
Massima n. 34658
V. titoletto.
Massima n. 34659
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va dichiarata l'estinzione del processo, in quanto la Regione Veneto - che è l'unica ad aver proposto questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 23 del decreto-legge n. 112 del 2008 - ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei Ministri ha accettato la rinuncia.
Massima n. 34660
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per generica prospettazione dell'ambito competenziale asseritamente violato, stante l'implicita evocazione della competenza regionale in tema di formazione professionale.
Massima n. 34661
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha modificato il testo originario dell'art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, per il quale la durata del contratto di apprendistato professionalizzante non poteva essere «inferiore a due anni e superiore a sei», stabilendo che il predetto contratto non può avere una durata «superiore a sei anni», e così eliminando la previsione della durata minima. Non può, infatti, ritenersi lesa la competenza delle Regioni, le quali possono, comunque, contribuire alla disciplina della formazione professionale, dettando norme che prevedano, per il conseguimento di determinate qualifiche professionali, una durata del rapporto non inferiore a due anni. Invero, il d.lgs. n. 276 del 2003, da un lato, ha previsto un incisivo coinvolgimento delle Regioni per quel che riguarda la stessa definizione di «libretto formativo del cittadino» e, dall'altro lato, all'art. 51, dopo aver stabilito che «la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale» (comma 1), ha precisato che le Regioni devono partecipare alla definizione delle modalità di riconoscimento dei suddetti crediti formativi (comma 2). Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha date per acquisite dette funzioni regionali, come si desume sia dal fatto che, con riferimento al nuovo "canale" di accesso al contratto di apprendistato professionalizzante introdotto dal comma 5-ter dell'art. 49, si è richiamata tout court la registrazione nel libretto formativo (che, a sua volta, per la mansione svolta, rinvia alla qualifica SIL), sia dalla circostanza che l'art. 40, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha modificato l'art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di avviamento al lavoro dei disabili, proprio nel senso di valorizzare la necessità di «assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro» e di potenziare il coinvolgimento delle Regioni in materia, attraverso lo strumento dell'intesa.
Massima n. 34662
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle questioni riferite agli artt. 39 e 118 Cost., l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui modifica l'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, limitatamente alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», «integralmente» e «definiscono la nozione di formazione aziendale e». Se è vero che la formazione aziendale all'interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella regolamentazione dell'apprendistato né l'una né l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto», con la conseguenza che «occorre perciò tener conto di tali interferenze. Orbene, nella specie, di tali interferenze non si è tenuto conto e ciò determina l'illegittimità costituzionale della norma - per contrasto con gli artt. 117 e 120 Cost. nonché con il principio di leale collaborazione - in primo luogo con riguardo alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», dal momento che siffatta inapplicabilità finisce per rendere inoperante, senza alcun ragionevole motivo, il principio enunciato nel primo periodo del comma 5, secondo cui «la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale», nel rispetto di criteri e principi direttivi successivamente enunciati, nonché, per l'effetto, della legislazione regionale intervenuta, o che potrebbe intervenire, ai sensi della disposizione citata, che fa riferimento alla legge della Regione Lazio 10 agosto 2006, n. 9. Occorre parimenti dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma de qua limitatamente alla parola «integralmente», la quale rimette esclusivamente ai contratti collettivi di lavoro o agli enti bilaterali i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, nonché alle parole, riferite ai contratti collettivi e agli enti bilaterali, secondo le quali essi «definiscono la nozione di formazione aziendale e». Nella specie lo Stato, con le su indicate espressioni, si è unilateralmente attribuito il potere di disciplinare le fonti normative per identificare il discrimine tra formazione aziendale (la cui disciplina gli spetta) e formazione professionale extra aziendale (di competenza delle Regioni), escludendo così qualsiasi partecipazione di queste ultime. In tema di formazione aziendale, v. citata sentenza n. 418/2006, n. 50/2005.
Massima n. 34663
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha ha aggiunto all'art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, dopo le parole «e le altre istituzioni formative», i seguenti periodi: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53». La censura si basa sull'erroneo presupposto interpretativo per il quale la disposizione censurata imporrebbe, per l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione, la messa a punto di apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Tale lettura non è in alcun modo confortata dalla formulazione della disposizione in oggetto. Lo Stato, infatti, indicando uno strumento per ovviare all'eventuale assenza di regolamentazione regionale, ha permesso di dar luogo effettivamente ai contratti di apprendistato di alta formazione in quelle Regioni ove ancora non sia stata posta una disciplina in tal senso, peraltro con una regolamentazione ispirata a criteri di ragionevolezza (convenzione tra datori di lavoro e Università). Nulla impedisce, poi, alle Regioni di legiferare, riappropriandosi della propria competenza in tema di formazione. L'espressione «in assenza di regolamentazioni regionali» va infatti interpretata come se equivalesse a «fino all'emanazione di regolamentazioni regionali». Così facendo lo Stato ha introdotto una norma "cedevole", cioè una disposizione destinata a perdere efficacia nel momento in cui la Regione eserciti il proprio potere legislativo. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna lesione delle competenze regionali, in quanto le Regioni possono far venire meno, in qualsiasi momento, l'operatività della norma statale, dettando una disciplina in materia di apprendistato di alta formazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionali, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio con i ricorsi indicati in epigrafe,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui modifica l'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», «integralmente» e «definiscono la nozione di formazione aziendale e»;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte, Marche e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara estinto il processo relativo al ricorso proposto dalla Regione Veneto quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2010.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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