Corte costituzionale

Sentenza n. 114/2010

Corte cost., sent. 25 marzo 2010, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/2010
Data di deposito
25 marzo 2010
Data di decisione
22 marzo 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 6, comma 3, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 6, comma 4, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 6, comma 5, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 6, comma 6, legge n. 140 del 20 giugno 2003

Parametri

Massime

Massima n. 34489

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, Cost., in quanto prevede l'obbligo per l'autorità giudiziaria di chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza al fine di utilizzare le intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato, è infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale e tesa a far valere il carattere solo ipotetico delle censure relative agli artt. 24, secondo comma, 102 e 104, primo comma, Cost. Infatti, i rimettenti, che non si dolgono della disciplina degli effetti del diniego di autorizzazione, ma della stessa previsione dell'obbligo di richiederla, hanno correttamente sollevato la questione prima di proporre la richiesta di autorizzazione: iniziativa, questa, che, presupponendo l'applicazione della norma censurata, avrebbe determinato l'esaurimento del loro potere decisorio sul punto.

Massima n. 34490

Sono inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, Cost., in quanto prevede l'obbligo per l'autorità giudiziaria di chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza al fine di utilizzare le intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato. Premesso che le norme in esame contemplano l'autorizzazione successiva all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" o "fortuite" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, mentre l'art. 4 della legge n. 140 del 2003 disciplina l'autorizzazione preventiva all'esecuzione di intercettazioni nei confronti di un parlamentare individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, avendo riguardo sia alle intercettazioni "dirette", relative a utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità, sia alle intercettazioni "indirette", realizzate su utenze o in luoghi di soggetti diversi, che possono, comunque, presumersi frequentati dal parlamentare; i rimettenti affermano apoditticamente la natura "casuale" delle intercettazioni di cui si discute nei giudizi a quibus , facendola discendere dalla sola circostanza che l'attività di captazione è stata disposta su utenze in uso ad altri indagati. Tale indicazione risulta insufficiente, anche tenuto conto che in uno dei procedimenti principali l'intercettazione delle comunicazioni del parlamentare ha avuto luogo quando questi già figurava nel novero degli indagati. In siffatta evenienza, la qualificazione dell'intercettazione come "casuale" richiede una verifica particolarmente attenta, perché, sebbene la sentenza n. 390 del 2007 abbia escluso una presunzione assoluta del carattere "indiretto" dell'intercettazione (tale da far sorgere sempre l'esigenza dell'autorizzazione preventiva), basata sulla «elevata probabilità che le intercettazioni, disposte in un procedimento che riguarda (anche) il parlamentare, finiscano comunque per captarne le comunicazioni, ove pure il controllo venga materialmente effettuato su altri soggetti», nella fattispecie considerata, il sospetto dell'elusione della garanzia è più forte e l'ingresso del parlamentare - già raggiunto da indizi di reità - nell'area di ascolto evoca con maggiore immediatezza, nell'autorità giudiziaria, la prospettiva che la prosecuzione dell'attività di intercettazione su utenze altrui servirà (anche) a captare comunicazioni del membro del Parlamento, suscettibili di impiego a suo carico: ipotesi nella quale la captazione successiva di tali comunicazioni perde ogni "casualità", per divenire mirata. Gli odierni rimettenti hanno trascurato la necessità che, in sede di motivazione sulla rilevanza della questione, il giudice mostri di avere effettivamente valutato il complesso di elementi significativi al fine di affermare o escludere la "casualità" dell'intercettazione, come, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare e l'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta. Sul regime autorizzatorio delle intercettazioni "dirette", "indirette" e "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, v. la citata sentenza n. 390/2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate. Nel senso che debbano intendersi "casuali" o "fortuite" quelle intercettazioni rispetto alle quali, «proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare», «l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza», v. la citata sentenza n. 390/2007. Sull'insussistenza di una presunzione assoluta del carattere "indiretto" dell'intercettazione (tale da far sorgere sempre l'esigenza dell'autorizzazione preventiva), basata sulla «elevata probabilità che le intercettazioni, disposte in un procedimento che riguarda (anche) il parlamentare, finiscano comunque per captarne le comunicazioni, ove pure il controllo venga materialmente effettuato su altri soggetti», v. la citata sentenza n. 390/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli e dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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