Corte costituzionale
Ordinanza n. 42/2010
Corte cost., ord. 11 febbraio 2010, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 42/2010
- Data di deposito
- 11 febbraio 2010
- Data di decisione
- 8 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:42
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 34326
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 Cost., nella parte in cui, per l'ipotesi di assenza del genitore, fratello o sorella o coniuge convivente, non consente al figlio convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo ivi indicato. Infatti, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 19 del 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua , nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Tale declaratoria di illegittimità della norma denunciata ha, conseguentemente, reso priva di oggetto l'odierna questione di costituzionalità. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'impugnato art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, v. la citata sentenza n. 19/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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