Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/2010

Corte cost., ord. 24 novembre 2010, n. 338

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
338/2010
Data di deposito
24 novembre 2010
Data di decisione
15 novembre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:338

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35121

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 29, 30, 35 e 41 Cost., nonché agli artt. 13 e 27 Cost., nella parte in cui stabilisce l'automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Il rimettente ha, infatti, fornito una carente descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, omettendo, in particolare, di specificare se il ricorrente sia o meno in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo», nonché se il ricorrente abbia o no esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto: circostanze che assumono grande rilievo nella disciplina del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per effetto dei d.lgs. n. 3 e n. 5 del 2007. L'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione. In materia di espulsione, revoca automatica o impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, in conseguenza della condanna o del patteggiamento per taluni reati, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 148/2008, ordinanze n. 165/2010, n. 219/2009 e n. 378/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione in combinato disposto con gli artt. 29, 30, 35 e 41, nonché agli artt. 13 e 27 della Costituzione stessa, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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