Corte costituzionale
Ordinanza n. 321/2010
Corte cost., ord. 11 novembre 2010, n. 321
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 321/2010
- Data di deposito
- 11 novembre 2010
- Data di decisione
- 3 novembre 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:321
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 14, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- art. 5
- legge n. 146 del 16 marzo 2006
- art. 3, Costituzione
- art. 27, Costituzione
Massime
Massima n. 35014
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il quale stabilisce il trattamento sanzionatorio per il reato commesso dallo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, in riferimento agli artt. 2, 24, 25, secondo comma, e 117 Cost., fondata sul rilievo che il rimettente si sarebbe limitato a dar conto dei dubbi di legittimità costituzionale del pubblico ministero senza formulare una propria valutazione di non manifesta infondatezza. Dal tenore complessivo di dette ordinanze emerge, infatti, con sufficiente chiarezza, che il giudice a quo , nell'esporre sinteticamente le censure prospettate dalle parti, ha inteso condividerle e farle proprie: onde non si può ritenere che manchi un apprezzamento sul punto.
Massima n. 35015
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, censurato in riferimento agli artt. 2, 24 e 117 della Costituzione, il quale punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, per difetto di adeguata motivazione sulle ragioni dell'asserita violazione dei parametri evocati, prospettata in termini puramente assiomatici: carenza che non può venire colmata dal rinvio alle più ampie deduzioni contenute in atti di parte, essendo il rimettente tenuto ad esplicitare in modo autonomo e autosufficiente, nell'ordinanza di rimessione, i motivi per i quali reputa lesi i parametri stessi. Manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza risulta, per altro verso, la questione relativa alla preclusione dell'oblazione per la contravvenzione in esame, sancita dal secondo periodo del comma 1 della norma impugnata, ed alla mancata previsione di una disciplina transitoria, per ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., giacché dalle ordinanze di rimessione non consta che l'imputato abbia concretamente presentato, in alcuno dei casi, una domanda di oblazione. Sulla manifesta inammissibilità per omessa e/o carente motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 202, n. 191 e n. 181 del 2009. Sulla necessità che l'ordinanza di rimessione contenga una motivazione autonoma ed autosufficiente sulle ragioni dell'asserita violazione dei parametri evocati, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 19 del 2008 e n. 75 del 2007.
Massima n. 35016
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il quale stabilisce il trattamento sanzionatorio per il reato commesso dallo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., con riguardo alla censura di violazione del principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena legata alla comminatoria di una pena pecuniaria nei confronti di persone prive di fonti di reddito. Tale eccezione, fondata sul difetto di rilevanza, poiché il giudice a quo non avrebbe precisato se l'imputato nel giudizio principale versi effettivamente in una condizione di indigenza, sovrappone i piani della rilevanza e della non manifesta infondatezza: l'idoneità a colpire persone impossidenti è evocata, infatti, dal rimettente come tratto generale della norma incriminatrice, atta a porla in contrasto con i parametri costituzionali considerati; il che non implica che - ai fini dell'ammissibilità della questione - esso debba risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta sottoposta a giudizio, rimanendo la questione comunque rilevante a fronte dell'incidenza dell'eventuale ablazione della norma impugnata sugli esiti del processo principale, destinato verosimilmente a concludersi, altrimenti con una sentenza di condanna. Con riferimento ad analoga eccezione, vedi, citata, sentenza n. 250 del 2010.
Massima n. 35017
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, censurato in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, il quale stabilisce il trattamento sanzionatorio per il reato commesso dallo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Questioni in larga parte analoghe a quelle sollevate, infatti, sono state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 250 del 2010. Per la non fondatezza di questioni analoghe, vedi sentenza n. 250 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 (quanto alla preclusione dell'oblazione e alla mancata previsione di una disciplina transitoria), 24 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 3 (quanto ai restanti profili), 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trieste con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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