Corte costituzionale
Ordinanza n. 320/2010
Corte cost., ord. 11 novembre 2010, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 320/2010
- Data di deposito
- 11 novembre 2010
- Data di decisione
- 3 novembre 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:320
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 14, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- art. 5
- legge n. 146 del 16 marzo 2006
Massime
Massima n. 35013
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, concernente il trattamento sanzionatorio del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 27 e 117 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, presenta carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta, che di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione. Con riferimento ad analoghe questioni di legittimità costituzionale, relative alla medesima norma, vedi, citata, ordinanza n. 253 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 27 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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