Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/2010

Corte cost., ord. 7 luglio 2010, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
243/2010
Data di deposito
7 luglio 2010
Data di decisione
5 luglio 2010
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 33, comma 2, legge della Regione Puglia n. 10 del 16 aprile 2007
  • art. 2, legge della Regione Puglia n. 16 del 5 giugno 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34812

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16, impugnati in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117, terzo comma, Cost., deve ritenersi ammissibile la questione benché proposta con "sentenza-ordinanza" con la quale il TAR ha accolto taluni motivi proposti dal ricorrente, annullando in parte qua alcuni degli atti impugnati nel giudizio principale, senza pronunciarsi sulle censure la cui decisione ha ritenuto condizionata alla previa definizione dell'incidente di costituzionalità. Infatti, il provvedimento, contenente un duplice ordine di statuizioni, è configurabile come "ordinanza", nella parte in cui il rimettente, con esso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, senza avere fatto applicazione delle norme censurate e senza avere definito il giudizio principale, del quale, per la parte non definita, ha disposto la sospensione. Sull'idoneità della "sentenza-ordinanza" ad instaurare ritualmente il giudizio incidentale di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 94/2009.

Massima n. 34813

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui impone alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale una decurtazione sulle tariffe concernenti la remunerazione delle prestazioni rese per conto di detto Servizio. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 94 del 2009, e l'odierno rimettente non ha prospettato argomenti differenti ed ulteriori rispetto a quelli già valutati. Per la declaratoria di non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 94/2009.

Massima n. 34814

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97 e 113 Cost., in quanto dispone, per le tariffe relative alle prestazioni di laboratorio, l'applicazione dello sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 94 del 2009, e l'odierno rimettente non ha prospettato argomenti differenti ed ulteriori rispetto a quelli già valutati. Per la declaratoria di non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 94/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata in riferimento agli articoli 24, 32, 41, 97, 113 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge della stessa Regione 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), sollevata in riferimento agli articoli 24, 32, 41, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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