Corte costituzionale
Ordinanza n. 203/2010
Corte cost., ord. 10 giugno 2010, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 203/2010
- Data di deposito
- 10 giugno 2010
- Data di decisione
- 7 giugno 2010
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:203
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 34725
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato. La norma censurata - erroneamente interpretata dal rimettente nel senso che possa comportare la gratuità dell'opera svolta dall'ausiliario del giudice - predispone, con riferimento ai giudizi civili, il rimedio residuale della prenotazione a debito, proprio al fine di evitare che il diritto alla percezione dei compensi professionali venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti. Quanto alla diversa disciplina dell'anticipazione degli onorari dell'ausiliario del magistrato nominato nell'ambito del processo penale, essa trova la sua ragione nell'ontologica diversità di tale giudizio rispetto a quello civile. Infine, é inconferente il richiamo all'art. 111 Cost., poiché la disposizione in esame, disciplinando il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato, non è idonea ad incidere sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è accessorio. Per l'infondatezza, anche manifesta, di analoghe questioni aventi ad oggetto l'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, v. le seguenti citate decisioni: ordinanze n. 195/2009, n. 408/2008 e sentenza n. 287/2008. Sull'ontologica diversità del processo penale rispetto al giudizio civile, v. la citata ordinanza n. 408/2008. Sull'inidoneità della norma impugnata a violare l'art. 111 Cost., impropriamente richiamato dal rimettente, v. la citata ordinanza n. 209/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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