Corte costituzionale
Ordinanza n. 202/2010
Corte cost., ord. 10 giugno 2010, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 202/2010
- Data di deposito
- 10 giugno 2010
- Data di decisione
- 7 giugno 2010
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 5, lett. b), legge della Regione Lazio n. 21 del 11 agosto 2009
- art. 4, comma 4, lett. b), legge della Regione Lazio n. 21 del 11 agosto 2009
- art. 20, legge della Regione Lazio n. 21 del 11 agosto 2009
Parametri
- art. 32, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 34723
Va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della Regione Lazio, in quanto nell'atto di determinazione del Segretario Generale del Consiglio regionale, la legittimazione dell'organo emittente è stata fondata sulle prerogative del Presidente del Consiglio regionale (anziché su quelle del Presidente della Regione), delineate negli artt. 21 e 24 della legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1, tra le quali non è, però, prevista la competenza a deliberare sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Massima n. 34724
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 5, lett. b ), 4, comma 4, lett. b ), e 20, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21, va dichiarata, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo stante la rinuncia al ricorso, intervenuta a seguito di sopravvenute modifiche normative della disposizione impugnata, in mancanza di costituzione in giudizio della parte convenuta. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 148 e n. 137/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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