Corte costituzionale
Ordinanza n. 13/2010
Corte cost., ord. 15 gennaio 2010, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 13/2010
- Data di deposito
- 15 gennaio 2010
- Data di decisione
- 11 gennaio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 4, ter, secondo periodo, decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007
- legge n. 31 del 28 febbraio 2008
Parametri
- art. 53, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 3, legge n. 212 del 17 luglio 2000
- art. 7, legge n. 212 del 17 luglio 2000
Massime
Massima n. 34263
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4- ter , secondo periodo, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, censurato, con riferimento agli artt. 53 e 136 Cost., nella parte in cui esclude la nullità, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, delle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente alla sua entrata in vigore. L'assenza di autonoma motivazione di tali censure le rende, infatti, del tutto generiche.
Massima n. 34264
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4- ter , secondo periodo, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, censurate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nonché agli artt. 3 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui esclude la nullità, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, delle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente alla sua entrata in vigore. Invero, le stesse questioni sono state già dichiarate non fondate, con riferimento a tutti i parametri richiamati dai giudici rimettenti, con la sentenza n. 58 del 2009 e, successivamente, manifestamente infondate, con le ordinanze n. 291 e n. 221 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevate, con riferimento agli artt. 53 e 136 della Costituzione, rispettivamente dalla Commissione tributaria regionale del Veneto e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), dalla Commissione tributaria provinciale di Trento, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 11 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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