Corte costituzionale

Sentenza n. 341/2009

Corte cost., sent. 30 dicembre 2009, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
341/2009
Data di deposito
30 dicembre 2009
Data di decisione
16 dicembre 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:341

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, comma 8, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 61, comma 9, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 61, comma 14, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 61, comma 16, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 61, comma 20, lett. b), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 61, comma 21, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 61, comma 15, primo periodo, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008
  • art. 61, comma 17, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 18, comma 4, sexies, decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
  • legge n. 2 del 28 gennaio 2009
  • art. 61, comma 7, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 61, comma 19, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008

Parametri

  • art. 8, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 69, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 70, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 71, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 72, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 73, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 74, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 76, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 77, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 82, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 85, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 86, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 1, decreto legislativo n. 282 del 21 settembre 2000
  • art. 35, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 9, comma 4, legge n. 131 del 5 giugno 2003

Massime

Massima n. 34213

V. titoletto.

Massima n. 34214

Va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alle censure proposte in relazione al comma 8 dell'art. 61, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto la disposizione censurata, applicabile «a decorrere dal 1° gennaio 2009», è stata abrogata prima che essa potesse esplicare alcun effetto. Né può disporsi, in ragione dell'intervallo di tempo trascorso fra l'abrogazione della norma impugnata (comma 8 dell'art. 61) e la successiva introduzione di diversa disposizione dal contenuto identico (comma 7- bis dell'art. 61), il trasferimento sulla seconda disposizione delle censure proposte dalle ricorrenti con riferimento alla prima.

Massima n. 34215

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 7- bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 3, 97 e 118 Cost. Quanto alla violazione dell'art. 118 Cost., la censura è motivata in modo del tutto generico, non indicando la ricorrente quali competenze amministrative regionali risulterebbero lese per effetto della disposizione censurata. Quanto alle censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., la ricorrente non adduce una sufficiente motivazione circa il modo in cui l'asserita violazione di tali parametri costituzionali ridondi in una lesione delle proprie competenze legislative, amministrative o finanziarie. In senso analogo, v. citate sentenze n. 233, n. 234, n. 249 e n. 254/2009.

Massima n. 34216

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 7- bis (comma inserito dall'art. 18, comma 4- sexies , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 119 Cost. Il comma 7-bis dell'art. 61 deve essere interpretato alla luce del successivo comma 17 del medesimo articolo. La prima disposizione stabilisce, infatti, che la somma pari all'1,5 per cento della percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere versata ad apposito capitolo del bilancio statale «per essere destinata al fondo di cui al comma 17» dello stesso articolo, il quale, tuttavia, precisa che l'obbligo del versamento ad apposito capitolo del bilancio dello Stato «non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale». Alla luce di tale disciplina, deve quindi ritenersi che la disposizione censurata sia applicabile anche agli enti territoriali nella parte in cui prevede la riduzione dal 2 per cento allo 0,5 per cento dell'incentivo che può essere corrisposto ai dipendenti ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma deve escludersi che essa sia applicabile agli enti territoriali nella parte in cui impone l'obbligo di versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato le riduzioni di spesa derivanti da tale misura (cioè l'1,5 per cento). Pertanto, non risultando applicabile alle Regioni l'obbligo di versare allo Stato le somme non più dovute ai dipendenti regionali, non si produce l'effetto lesivo dell'autonomia finanziaria regionale paventato dalle ricorrenti, consistente nella acquisizione al bilancio dello Stato di risorse regionali dirette a compensare attività svolte da dipendenti regionali.

Massima n. 34217

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 7- bis (comma inserito dall'art. 18, comma 4- sexies , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 117 Cost. I trattamenti economici incentivanti oggetto della disciplina censurata si riferiscono allo svolgimento di attività disciplinate dal codice dei contratti pubblici, alcune delle quali (in particolare, direzione dei lavori e collaudo) sono state ricondotte dalla Corte alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, alla materia «ordinamento civile». In senso analogo, v. citata sentenza n. 410/2007.

Massima n. 34218

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 7- bis (comma inserito dall'art. 18, comma 4- sexies , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione, dato che tale principio non può trovare applicazione in un ambito che risulta rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Massima n. 34219

E' inammissibile, per formulazione generica, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 117 e 119 Cost. La ricorrente si limita infatti a riportare il testo della disposizione denunciata e ad indicare i parametri asseritamente lesi, senza esplicitare alcuna argomentazione a sostegno dell'ipotizzata illegittimità costituzionale.

Massima n. 34220

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 119 Cost. Infatti, il comma 17 dell'art. 61 stabilisce che l'obbligo di versare al bilancio dello Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni del medesimo articolo, fra le quali è da comprendersi anche quella di cui al censurato comma 9, non si applica agli enti territoriali. Conseguentemente, deve escludersi che la norma impugnata abbia effetto lesivo dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti.

Massima n. 34221

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta. La disposizione censurata dispone unilateralmente, e senza alcuna forma di coinvolgimento della Regione Valle d'Aosta, l'acquisizione al bilancio statale di somme provenienti dall'applicazione di misure di contenimento che si riferiscono a voci di spesa che sono finanziate anche con risorse poste a carico del bilancio regionale. In tal modo, la norma impugnata, da un lato, viola il principio di leale collaborazione, e, dall'altro lato, lede la potestà legislativa in materia di finanziamento dell'ateneo che è attribuita alla Regione Valle d'Aosta da un decreto di attuazione dello statuto, cui la costante giurisprudenza della Corte riconosce forza prevalente su quella delle leggi ordinarie. In senso analogo, v. citate sentenze n. 159, n. 132 del 2009, n. 341/2001, n. 212/1994 e n. 20/1956.

Massima n. 34222

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lett. b), e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposta in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., in quanto le disposizioni impugnate, ove correttamente considerate nel loro insieme e in relazione al risultato finale che esse si prefiggono di raggiungere, non prevedono «in modo esaustivo e puntuale strumenti o modalità per il perseguimento» di obiettivi di riequilibrio finanziario, ma lasciano alle Regioni la possibilità di scegliere in un ventaglio di «strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi». In senso analogo, v. citate sentenze n. 284 e n. 237/2009.

Massima n. 34223

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lett. b), e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposta per asserita violazione del principio di leale collaborazione. Le norme impugnate non contraddicono l'omogeneità delle forme di compartecipazione alla spesa, dal momento che esse si limitano a consentire una contenuta variabilità dell'importo del ticket fra Regione e Regione, pur sempre entro una soglia massima fissata dallo Stato. Inoltre, non può ritenersi in contrasto con il principio di leale collaborazione una disciplina che, sotto lo specifico profilo qui considerato, amplia e non comprime l'autonomia delle Regioni. Queste ultime, per effetto delle disposizioni censurate, possono applicare, ridurre o abolire un ticket che, in precedenza, erano invece tenute ad applicare. Il fatto che il legislatore statale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, abbia acquisito l'intesa delle Regioni per introdurre una norma che pone un limite alla loro autonomia (il ticket fisso su tutto il territorio nazionale) non implica che una analoga intesa sia necessariamente richiesta anche per la rimozione, sia pur condizionata, di tale limite. In tema, v. citata sentenza n. 293/2008.

Massima n. 34224

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 61, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse provenienti dalla riduzione dei compensi di dirigenti e sindaci delle strutture sanitarie, prevista dalla disciplina impugnata, devono essere destinate dalle Regioni al finanziamento dei rispettivi servizi sanitari regionali, per finanziare l'eventuale abolizione del ticket. Il censurato comma 14 dell'art. 61 è strettamente connesso con le altre disposizioni contenute nel medesimo articolo, insieme alle quali esso è diretto a consentire alle Regioni di abolire o ridurre il ticket, in precedenza fissato dal legislatore statale, alla condizione che le Regioni stesse concorrano con lo Stato alla copertura dei relativi oneri. Pertanto, se considerata alla luce del più complessivo sistema normativo in cui risulta inserita, tale disposizione costituisce legittimo esercizio del potere dello Stato di dettare principi fondamentali di coordinamento finanziario. Ma a simili conclusioni non può pervenirsi nello specifico caso della Provincia autonoma di Trento, la quale provvede interamente al finanziamento del proprio servizio sanitario provinciale, «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» (art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994). In tale diverso e peculiare contesto, l'applicazione alla Provincia autonoma di Trento del comma 14 dell'art. 61 non risponderebbe alla funzione che la misura in questione assolve per le altre Regioni. Dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, né quindi contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione o riduzione del ticket in favore degli utenti dello stesso, esso neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento. Tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

Massima n. 34225

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale riferita al comma 14 dell'art. 61, priva la ricorrente dell'interesse ad impugnare il citato comma 15, primo periodo, del medesimo articolo, per caducazione della norma richiamata dalla disposizione impugnata.

Massima n. 34226

Non v'è luogo a provvedere sull'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate (art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lett. b), e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), avendo la Corte deciso il merito del ricorso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Valle d’Aosta e Calabria, nonché dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica all’Università della Valle d’Aosta;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, proposta, in relazione all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, proposte, in relazione all’art. 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, proposta, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione all’art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, commi 14 e 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 20, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, proposta, in relazione all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposta, in relazione all’art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 15, primo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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