Corte costituzionale
Sentenza n. 272/2009
Corte cost., sent. 29 ottobre 2009, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 272/2009
- Data di deposito
- 29 ottobre 2009
- Data di decisione
- 19 ottobre 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. a), legge della Regione Liguria n. 34 del 23 ottobre 2007
- art. 2, comma 1, lett. b), legge della Regione Liguria n. 34 del 23 ottobre 2007
- art. 2, comma 1, lett. c), legge della Regione Liguria n. 34 del 23 ottobre 2007
- art. 1, comma 2, legge della Regione Liguria n. 6 del 3 aprile 2008
- art. 8, comma 2, lett. b), legge della Regione Liguria n. 34 del 23 ottobre 2007
- art. 8, comma 1, lett. c), legge della Regione Liguria n. 34 del 23 ottobre 2007
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 118, comma 3, Costituzione
- art. 3, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 4, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 5, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 9, Costituzione
- art. 135, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 143, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 146, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 22, comma 6, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 32, comma 4, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 32, comma 3, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 21, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 34018
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, lettere a ), b ) e c ), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, sia nel testo originario nella parte in cui «attribuisce al Parco naturale regionale lo scopo di "tutelare", oltre che di valorizzare, il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico ed il paesaggio», in quanto viene a violare l'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., che riserva la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali allo Stato (esercitata da questo ultimo con gli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004); nonché l'art. 118, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Infatti, le disposizioni censurate vengono a dettare una disciplina relativa alle aree naturali protette, compresa nell'ambito dell'ambiente e dell'ecosistema, rientrante, quindi, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. In senso analogo, v. citate sentenze n. 12/2009, n. 387/2008 e n. 422/2002. In tema di "paesaggio", v. citate sentenze nn. 183 e 182/2006,nonché sentenza n. 367/2007. Sulla facoltà delle Regioni di adottare norme di tutela ambientale più elevate, v. citata sentenza n. 12/2009.
Massima n. 34019
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6 che ha sostituito l'art. 2, comma 1, lett. a ), b ) e c ), della legge della medesima Regione 23 ottobre 2007, n. 34. La richiesta di cessazione della materia del contendere non può trovare accoglimento, dato che il comma 2 dell'art. 1 della sopravvenuta legge regionale 3 aprile 2008, n. 6, pur sostituendo, nell'impugnato art. 2, comma 1, lettere a ), b ) e c ), il verbo «tutelare» con quello di «conservare», si è limitato ad apportare alla disposizione censurata una variante puramente terminologica, del tutto equivalente sotto l'aspetto contenutistico, lasciando per il resto invariato il testo originario; sicché in considerazione del trasferimento della questione al nuovo testo, che sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo, vale anche in questo la conclusione di lesività della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" già espressa in relazione al testo originario delle disposizioni denunciate. Sulla competenza esclusiva dello Stato in tema di conservazione ambientale e paesaggistica", v. citate sentenze n. 226/2009 e n. 367/2007. Sul trasferimento della questione a norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo, v. citate sentenze n. 168/2008 e n. 533/2002.
Massima n. 34020
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 2, lettera b ), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, laddove prevede che spetti al Piano del parco l'individuazione degli «interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995», nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato. È infatti inibito alle Regioni introdurre disposizioni che violino il principio della "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004», oltre che l'«art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. in materia di "conservazione ambientale e paesaggistica" o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale, poiché la tutela apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza.
Massima n. 34021
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, lettera c ), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, il quale prevede che nelle aree qualificate come "paesaggio protetto" non siano operanti i limiti e i divieti all'attività venatoria, di cui alle leggi quadro statali. La disciplina statale che delimita il periodo venatorio rientra nel novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome; inoltre, le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 165/2009. Sul carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale, delle disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili, v. citate sentenze n. 227/2003 e n. 323/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), sia nel testo originario che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della predetta legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera b), della predetta legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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