Corte costituzionale
Sentenza n. 263/2009
Corte cost., sent. 23 ottobre 2009, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/2009
- Data di deposito
- 23 ottobre 2009
- Data di decisione
- 8 ottobre 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 763, ultimo inciso, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 4, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 4, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 38, Costituzione
Massime
Massima n. 33998
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 Cost., devono essere dichiarati inammissibili gli interventi effettuati oltre il termine perentorio stabilito dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (art. 4, commi 3 e 4). Sulla perentorietà del termine stabilito per l'intervento, così come per la costituzione delle parti, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: ordinanza n. 124/2008, sentenze n. 257/2007 e n. 190/2006.
Massima n. 33999
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 Cost., deve essere dichiarato inammissibile l'intervento di chi non sia parte nel giudizio a quo , poiché possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura; né l'inammissibilità dell'intervento viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, posto che l'ammissibilità di esso contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo . Sui requisiti di ammissibilità dell'intervento di soggetti che non siano parti del giudizio a quo , v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: ordinanza allegata alla sentenza n. 151/2009, ordinanza n. 393/2008, sentenze n. 96/2008 e n. 220/2007.
Massima n. 34000
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 Cost., devono essere considerate ammissibili le costituzioni effettuate da soggetti aventi la qualità di parte nei giudizi a quibus .
Massima n. 34001
E'inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 Cost., in quanto dispone che «sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge», avendo il rimettente omesso di esplorare altre, pur possibili, interpretazioni della disposizione censurata, oltre quella prospettata o, quanto meno, di evidenziare le ragioni per le quali tali interpretazioni (e, in particolare, una proposta nella giurisprudenza di merito e di per sé suscettibile di eliminare in radice l'ipotizzato dubbio di costituzionalità) non sarebbero accoglibili. In relazione al consolidato insegnamento secondo cui una disposizione non si dichiara illegittima perché suscettibile di un'interpretazione contrastante con i parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile altra a questi conforme, v. la citata sentenza n. 305/2008.
Massima n. 34002
E'inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in quanto dispone che «sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge», avendo il rimettente omesso di esplorare altre, pur possibili, interpretazioni della disposizione censurata, oltre quella prospettata o, quanto meno, di evidenziare le ragioni per le quali tali interpretazioni (e, in particolare, una proposta nella giurisprudenza di merito e di per sé suscettibile di eliminare in radice l'ipotizzato dubbio di costituzionalità) non sarebbero accoglibili. In relazione al consolidato insegnamento secondo cui una disposizione non si dichiara illegittima perché suscettibile di un'interpretazione contrastante con i parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile altra a questi conforme, v. la citata sentenza n. 305/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili gli interventi dei signori Luigi Bassi, Gianni Ghiretti, Giorgio Manfreda, Vener Ognibene, Ennio Rota, Agostino Zini, Emilio Aguzzi De Villeneuve, Matteo Campanini, Emilio Cocchi, Luigi Della Rocca, Vittorio Ladelli, Alessandro Manusardi, Giorgio Pierini, Eros Prina, Luigi Maria Sacchetti, Ivo Ercole Alessiani, Guido Giannino, Rodolfo Luzzana, Roberto Pascucci, Alfredo Bocci, Nino Clerici, Giovanni Napodano e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della suddetta legge n. 296 del 2006, sollevata dal Tribunale ordinario di Aosta, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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