Corte costituzionale

Sentenza n. 246/2009

Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 246

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
246/2009
Data di deposito
24 luglio 2009
Data di decisione
16 luglio 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:246

Norme oggetto del giudizio

  • art. 156, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 135, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 136, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 141, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 144, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 145, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 146, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 159, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 160, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 170, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 166, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 172, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 176, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 153, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 154, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 155, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 157, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 158, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 147, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 149, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 150, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 151, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 152, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 135, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 141, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 146, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 148, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 147, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 172, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 148, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 148, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 149, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 149, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 149, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 149, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 149, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 149, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 170, comma 3, lett. i), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 150, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 150, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 154, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 154, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 154, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 159, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 166, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 166, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 147, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 176, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Parametri

Massime

Massima n. 33754

E' inammissibile nel giudizio in via principale l'intervento di soggetti non titolari di potestà legislativa.

Massima n. 33755

V. titoletto.

Massima n. 33756

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che, per fronteggiare illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, attribuisce compiti di sorveglianza ed accertamento al Comando carabinieri tutela ambiente, con possibilità di intervento anche del Corpo forestale dello Stato nonché della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Difatti, pur non avendo, la ricorrente, evocato espressamente alcun parametro costituzionale, intende evidentemente denunciare il contrasto fra la disposizione censurata e l'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alla potestà legislativa residuale delle Regioni la materia della polizia amministrativa locale. Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto, un tale contrasto non sussiste, perché la disposizione censurata non attiene alla suddetta evocata materia, ma si limita ad indicare il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) quale organo competente ad accertare le violazioni amministrative, senza privare delle loro competenze gli organi di polizia amministrativa locale.

Massima n. 33757

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce alle Regioni di provvedere alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e risanamento, sollevata in relazione all'art. 119 Cost. per asserito illegittimo vincolo di destinazione del gettito delle sanzioni. È principio ripetutamente affermato dalla Corte che la disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell'àmbito materiale cui le sanzioni stesse si riferiscono. Nel caso di specie, la regolamentazione della destinazione del gettito delle sanzioni è funzionale alla disciplina «delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza», e cioè alle sanzioni previste dal precedente art. 133, le quali si riferiscono a violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici, come tali ascrivibili alla materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Orbene, trattandosi di entrata statale, il potere di disporre l'immediata riassegnazione di tali somme ad individuate unità previsionali di base rientra nella competenza legislativa dello Stato; il fatto che ciò avvenga attraverso il versamento delle somme «all'entrata del bilancio regionale» non significa che queste costituiscono "risorse autonome" delle Regioni alle quali non è apponibile un vincolo di destinazione. Il versamento all'entrata del bilancio regionale costituisce, infatti, una mera appostazione contabile, al fine di realizzare la destinazione al risanamento e alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, cioè a finalità meramente ambientali. La circostanza che siano le Regioni a provvedere alla ripartizione delle somme fra gli interventi di prevenzione e di risanamento costituisce unicamente un'attribuzione di ulteriore autonomia alle Regioni stesse in una materia di esclusiva competenza legislativa statale, senza che pertanto venga in applicazione, nella specie, la giurisprudenza costituzionale in materia di fondi vincolati. In senso analogo, v. citate sentenze n. 233/2009, n. 384/2005 e n. 12/2004.

Massima n. 33758

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per asserita violazione del principio di leale collaborazione, dato che la disposizione denunciata non è presa in considerazione nella delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso; sicché trova applicazione il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la deliberazione di autorizzazione alla proposizione del ricorso deve necessariamente indicare le specifiche disposizioni che si intendono impugnare. Nello stesso senso, v. citate sentenze n. 450, n. 398, n. 216 e n. 3/2006.

Massima n. 33759

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 144, 145 e 146 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplinano la tutela e l'uso delle risorse idriche (art. 144), l'equilibrio del bilancio idrico (art. 145) e il risparmio idrico (art. 146), per asserita violazione degli artt. 76, 117, quarto comma, e 118 Cost. Le norme denunciate rispettano il riparto delle competenze stabilito dalla legge di delegazione n. 308 del 2004, perché, nel fissare «criteri per la gestione del servizio idrico integrato» (art. 88, comma 1, lettera h , del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), sono riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva statale. Infatti: a) l'art. 144, comma 1, nel prevedere che «Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato», disciplina il regime proprietario delle acque, che è sicuramente riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost.; b) i successivi commi dell'art. 144 attengono a materie riconducibili all'ordinamento civile e alla tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s , Cost.), perché disciplinano i criteri dell'uso delle acque, in relazione alla finalità di evitare sprechi, favorire il rinnovo delle risorse, garantire i diritti delle generazioni future e tutelare, tra l'altro, «la vivibilità dell'ambiente»; c) l'art. 145 è anch'esso riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, perché disciplina l'equilibrio del bilancio idrico, richiamando, al comma 1, i criteri e gli obiettivi di tutela di cui al precedente art. 144 e prevedendo, al comma 3, per i «bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti», la necessità di garantire «la vita negli alvei sottesi» e di «non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati»; d) l'art. 146 disciplina specificamente una materia senza dubbio riconducibile alla tutela dell'ambiente, quale il risparmio della risorsa idrica. La rilevata riconducibilità delle norme censurate ai titoli di competenza legislativa esclusiva statale sopra indicati vale anche a far ritenere insussistente la lamentata violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma, Cost. e del principio della leale collaborazione, perché esclude sia l'invocata competenza residuale regionale in materia di servizi pubblici locali (art. 117, quarto comma, Cost.) sia l'obbligo di prevedere strumenti di leale cooperazione con le Regioni, consentendo al legislatore statale di prevedere un potere regolamentare ministeriale (art. 117, sesto comma, Cost.). Anche la dedotta violazione dell'art. 118 Cost. non è fondata perché la disciplina in esame non attribuisce funzioni amministrative, ma, in attuazione della legge di delegazione, si limita a precisare - nell'àmbito delle sopra indicate competenze legislative esclusive dello Stato - i «criteri di gestione del servizio idrico», cui le Regioni e gli altri enti interessati devono attenersi, senza che abbia alcun rilievo la generalità o la specificità di detti criteri.

Massima n. 33760

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature», per ritenuta violazione dell'art. 117, sesto comma Cost., in quanto la disposizione denunciata è riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato.

Massima n. 33761

E' inammissibile per genericità delle censure la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 147 a 158 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per asserita violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il ricorso avrebbe dovuto specificare per ciascuna norma in cosa consista il dedotto concorso di competenze e perché sia stato violato il principio di leale collaborazione.

Massima n. 33762

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 2, lett. b) , anche in combinato con l'art. 172, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma Cost., in quanto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la ricorrente afferma di non avere più interesse alla decisione sulle questioni relative alle disposizioni impugnate, perché il principio dell'unicità della gestione, previsto da tali disposizioni, è stato sostituito, per effetto dell'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, da quello dell'unitarietà della gestione, già fissato, secondo la ricorrente, dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale. Tale conclusione è coerente con l'orientamento della Corte secondo cui, nel giudizio principale, quando la parte ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, evidenzia il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia e la parte resistente non è costituita - come nella specie - o non si oppone, deve, appunto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nello stesso senso v. citate ordinanze n. 418/2008 e n. 21/2004.

Massima n. 33763

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che individua nell'autorità d'àmbito la struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale «è trasferito l'esercizio delle competenze» spettanti agli enti locali «in materia di gestione delle risorse idriche». Infatti, a prescindere da quanto affermato nella sentenza della Corte n. 225 del 2009 circa l'applicabilità del d.lgs. n. 112 del 1998 quale criterio direttivo della legge di delegazione, la norma censurata non menoma la preesistente autonomia amministrativa degli enti locali, perché si limita a razionalizzarne le modalità di esercizio, attraverso l'imputazione delle loro originarie competenze in materia di gestione delle risorse idriche all'autorità d'àmbito alla quale essi obbligatoriamente partecipano. Inoltre, i poteri legislativi esercitati dallo Stato con la norma censurata attengono all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e , Cost.) e della tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s , Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali. L'evocazione dell'art. 118 Cost. costituisce poi il frutto di un errore materiale, poiché, dal tenore della censura, risulta invece chiaramente che la stessa ricorrente lamenta la lesione delle proprie competenze legislative e dunque la violazione dell'art. 117, questione, come si è visto, risolta nel senso della non fondatezza.

Massima n. 33764

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla previsione dell'obbligo di trasmissione dei bilanci all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sollevata per asserita violazione dell'art. 117 Cost. Deve infatti rilevarsi che lo Stato può fissare obblighi di trasmissione ai fini di eventuali controlli, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r ), Cost., che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale». In senso analogo v. citate sentenze n. 417 e n. 35/2005, n. 376/2003, secondo le quali obblighi di questo tipo devono essere ritenuti legittimi, perché «espressione di un coordinamento meramente informativo».

Massima n. 33765

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 148, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede che "i bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente". Si tratta, infatti, di una disciplina - peraltro di minuto dettaglio - che regola una specifica modalità di pubblicità, incidente sulla materia dei servizi pubblici locali, senza che possano essere invocati titoli competenziali statali quali la tutela della concorrenza o la tutela dell'ambiente.

Massima n. 33766

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, sollevata per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto la ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha riferito che la norma censurata è stata sostituita dall'art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, dichiarando che tale modifica ha soddisfatto le sue pretese, stante il carattere sostanzialmente retroattivo, dal momento che qualunque Comune della Regione Marche «che avesse optato per la non adesione all'ATO in applicazione della norma qui censurata si troverebbe oggi sottoposto al nuovo regime e alle nuove condizioni previste dall'art. 148, comma 5, nel testo vigente»; inoltre la norma denunciata - a prescindere dalla sua "sostanziale retroattività" - non ha mai avuto applicazione nel territorio regionale.

Massima n. 33767

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione censurata, infatti, attiene alla tutela dell'ambiente, con prevalenza rispetto alla materia dei servizi pubblici locali, perché giustifica la possibilità di deroghe all'unicità della gestione del servizio sul piano soggettivo, in ragione dell'elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità idrica delle zone comprese nei territori delle comunità montane. Se infatti le modalità dell'organizzazione del servizio idrico, nelle loro linee generali, sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, rientra in tale competenza anche stabilire le condizioni in presenza delle quali i Comuni minori appartenenti alle comunità montane possono non partecipare alla gestione unica del servizio idrico integrato, e cioè che la gestione del servizio sia operata direttamente da parte dell'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico controllata dallo stesso Comune. Neppure ha fondamento la asserita violazione dell'art. 76 Cost. stante il carattere innovativo della disposizione rispetto alla legge n. 36 del 1994. Infatti, tanto il comma 5 dell'art. 148 quanto la legge n. 36 del 1994, richiamata dall'art. 8, comma 1, lettera b ), della legge di delegazione, fissano il principio del «superamento della frammentazione delle gestioni», con la differenza che solo la disposizione censurata indica il criterio dell'«unicità della gestione», quale modalità preferenziale di attuazione di tale «superamento». La norma denunciata, quindi, costituisce attuazione del principio del «superamento della frammentazione delle gestioni» stabilito dalla legge n. 36 del 1994, che può realizzarsi, indifferentemente, sia con l'«unitarietà» delle gestioni, sia con l'«unicità» prevista dalla norma censurata. E ciò, a prescindere dalla considerazione che - anche a voler ritenere che la norma censurata abbia carattere innovativo - la delega legislativa avrebbe comunque consentito l'innovazione al fine della razionalizzazione della disciplina. Infatti, all'art. 1, comma 1, la delega prevede che il legislatore delegato provveda al «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative anche mediante la redazione di testi unici», in quanto non è dubbio che l'uso dei termini «riordino» e «integrazione» sia sufficiente a consentire interventi innovativi del legislatore, quali quelli censurati dalla ricorrente. Infine, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., non sussiste l'invocata competenza regionale, ma l'esclusiva competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, con la conseguenza che il legislatore statale è legittimato ad allocare le competenze amministrative. Sulla legittimità di interventi innovativi in sede di redazione di testi unici v. citate sentenze n. 308/2002, n. 198/1998, n. 4/1992.

Massima n. 33768

E' inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., per ritenuta violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse. Nel caso di specie, le ricorrenti si limitano a lamentare la violazione dei princípi di uguaglianza e ragionevolezza senza dedurre l'incidenza di tale violazione sulle competenze regionali. Nello stesso senso, v. citate sentenze n. 270 e n. 50/2005, n. 287 e n. 286/2004; n. 303/2003.

Massima n. 33769

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La ricorrente, che pure non specifica a quali «enti infra-statuali» si riferisce la censura relativa al comma 1 dell'art. 149, si duole, da un lato, dell'intervento legislativo dello Stato in mancanza di un titolo competenziale (art. 117 Cost.), dall'altro, dell'allocazione all'autorità d'àmbito delle funzioni amministrative di pianificazione (art. 118 Cost.), con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale anche dei successivi commi da 2 a 5. In relazione al primo parametro costituzionale evocato, si deve rilevare che l'attività pianificatoria disciplinata dal denunciato art. 149 deve essere ricondotta alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché è strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in un più ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore. In relazione all'art. 118 Cost., secondo parametro costituzionale evocato, si deve rilevare che, data l'organizzazione del servizio in àmbiti territoriali ottimali gestiti ciascuno da un'autorità d'àmbito, il livello più adeguato a cui allocare le funzioni amministrative di pianificazione è proprio quello dell'autorità d'àmbito medesima, cui partecipano obbligatoriamente i Comuni e le Province ai sensi dell'art. 148, comma 1, e non quello di non meglio identificati «enti infra-statuali». All'insussistenza dell'illegittimità costituzionale del comma 1 consegue l'insussistenza della denunciata illegittimità derivata dei commi da 2 a 5.

Massima n. 33770

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6, sollevata per violazione degli artt. 76, 117, 118 e 117, terzo e quarto comma, Cost., per la parte riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, perché quest'ultima è stata abolita dall'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 284 del 2006 e non è mai entrata in funzione.

Massima n. 33771

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per la parte non riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, sollevata in relazione agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., in quanto la trasmissione del piano d'àmbito alla Regione e al Ministero rientra fra i normali obblighi informativi, che possono legittimamente essere fissati dalla legge statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r ), Cost.

Massima n. 33772

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per ritenuta violazione dell'art. 117 Cost. Il richiamo ai commi 5 e 7 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, effettuato dalla norma censurata, esprime infatti la chiara volontà del legislatore di disciplinare aspetti generali attinenti alla tutela della concorrenza, quali la forma di gestione e le procedure di affidamento del servizio idrico integrato. In tal senso, v. citata sentenza n. 272/2004.

Massima n. 33773

E' inammissibile, per oscurità della prospettazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, in combinato con l'art. 170, comma 3, lettera i ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., perché illegittimamente determinerebbe una «attrazione completa nell'ambito di attività amministrativa ministeriale di tutta la disciplina relativa alla gestione del servizio considerato, consolidando nelle norme del decreto delegato precedenti atti ministeriali», senza che «a fronte di ciò si possano rinvenire peculiarità del servizio idrico integrato che giustifichino un simile intervento legislativo statale in deroga alla disciplina generale dei servizi pubblici locali». Infatti, la ricorrente muove dalla generica e indimostrata premessa che la norma censurata abbia "consolidato" «precedenti atti ministeriali», senza spiegare in cosa consista tale "consolidazione" e quali siano tali atti ministeriali.

Massima n. 33774

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, in combinato con l'art. 170, comma 3, lettera i ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost., perché, non limitandosi a stabilire princípi fondamentali della materia, detta «misure di dettaglio», «con conseguente invasione delle competenze regionali in materia di regolazione del servizio idrico integrato». Il presupposto su cui si basa la censura è erroneo, perché l'art. 117, terzo comma, Cost., il quale contiene l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, non contempla la materia indicata dalla ricorrente.

Massima n. 33775

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, comma 1, sollevata per violazione degli artt. 76, 3 e 117, quarto comma, Cost. Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, infatti, la ricorrente afferma di non avere più interesse alle questioni relative alla previsione del principio dell'unicità della gestione, sostituito, per effetto dell'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, da quello dell'unitarietà della gestione, già fissato, secondo la ricorrente, dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale. Nella specie, pertanto, trova applicazione l'orientamento della Corte secondo cui, nel giudizio principale, quando la parte ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, evidenzia il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia, la parte resistente non è costituita o non si oppone.

Massima n. 33776

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che «L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia». In relazione alla denunziata violazione dell'art. 76 Cost., stante il carattere innovativo della disposizione denunciata, è erroneo il presupposto interpretativo delle ricorrenti in quanto la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione. Né può ritenersi violato, in riferimento all'art. 76 Cost., l'art. 88 del d.lgs. n. 112 del 1998 poiché tale articolo non preclude che la legge statale attribuisca all'autorità d'àmbito le funzioni amministrative in tema di aggiudicazione. Infatti, detto articolo, al comma 1, lettera h ), fa espressamente rientrare, fra i «compiti di rilievo nazionale» attribuiti allo Stato, quelli relativi «ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36»; e non vi è dubbio che tra tali criteri rientri quello relativo all'aggiudicazione della gestione, che è un tipico strumento di tutela della concorrenza. Anche la ritenuta violazione dell'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., non sussiste in quanto l'aggiudicazione, essendo lo strumento attraverso il quale si realizza l'affidamento del servizio, rientra a pieno titolo nella materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale; donde anche la piena legittimazione dello Stato ad esercitare nella specie la potestà regolamentare.

Massima n. 33777

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - recante la rubrica «Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato» - e dell'art. 153 - la cui rubrica recita «Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato» -, sollevata in relazione all'art. 117 Cost., poiché la denunciata illegittimità deriverebbe dall'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 150, che sono state, invece, rigettate. Peraltro, con riferimento alla questione concernente l'art. 153, va aggiunto che la disposizione censurata, nel riferirsi alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, che sono beni senza dubbio funzionali alla gestione del servizio idrico quale servizio pubblico locale, esclude in radice l'onerosità della concessione d'uso di tali infrastrutture al gestore del servizio ed incide, perciò, sulla tipologia contrattuale. Essa attiene, dunque, all'esercizio dell'autonomia negoziale in tema di concessioni-contratto e deve perciò essere ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, alla materia dell'ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. e, quindi, all'esclusiva sfera di competenza legislativa dello Stato. In senso analogo, v. citate sentenze n. 160/2009, n. 411/2008, n. 95/2007, n. 234 e n. 50/2005, n. 282/2004.

Massima n. 33778

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 153 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost. L'assunto della ricorrente secondo il quale, in riferimento all'art. 76 Cost. e, quale parametro interposto, alla legge di delegazione n. 308 del 2004, non sarebbe consentito al decreto delegato introdurre disposizioni innovative si fonda su di un erroneo presupposto interpretativo perché la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione. Né ha pregio, sempre in relazione all'art. 76 Cost. la censura secondo al quale l'affidamento a titolo gratuito delle infrastrutture idriche degli enti locali determinerebbe un maggiore onere per la finanza di detti enti, in contrasto con il criterio direttivo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge di delegazione, in quanto il carattere generale e complessivo del criterio direttivo dell'invarianza degli oneri finanziari di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delegazione n. 308 del 2004 implica una valutazione dell'incidenza finanziaria del servizio che sia complessiva e non - come sostiene la ricorrente - riferita al singolo atto concessorio. Conferma questa conclusione la circostanza che il successivo comma 2 dell'art. 153 - nel prevedere che al gestore sono trasferite tutte le passività del servizio idrico integrato, subentrandone nei relativi obblighi - impone che di tale trasferimento debba tenersi conto nella determinazione della tariffa, proprio «al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica», valutata nel suo complesso. La ricorrente avrebbe dovuto, perciò, specificare in che termini la gratuità prevista dalla disposizione censurata incida sull'onere finanziario complessivo del servizio idrico integrato in modo da determinare un effettivo maggiore onere per la finanza pubblica e non limitarsi ad affermare che detta gratuità determina di per sé un maggiore onere per la finanza pubblica. Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. va ribadito che la disciplina censurata è riconducibile in prevalenza alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. Infine, in relazione alla asserita violazione dell'art. 3 Cost. per l'irragionevolezza della concessione gratuita delle infrastrutture ai gestori del servizio idrico integrato, vale ribadire il carattere generale e complessivo del criterio direttivo dell'invarianza degli oneri finanziari di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delegazione n. 308 del 2004; sicché proprio tale carattere generale e complessivo esclude la lamentata irragionevolezza, perché tiene in debito conto - come visto - l'esigenza di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Sempre in relazione all'art 3 Cost., non ha pregio la censura concernente la retroattività della gratuità della concessione rispetto agli affidamenti già in essere, in quanto la norma censurata fa riferimento, per la sua applicazione, al contenuto della convenzione e del disciplinare di affidamento al gestore del servizio idrico integrato e, dunque, si applica alle concessioni nuove o rinnovate e non a quelle già in essere; si applica cioè ai soli «nuovi affidamenti», regolati dal comma 2 dell'art. 172.

Massima n. 33779

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, risultando, del resto, che tali disposizioni non siano state applicate, in quanto la l'art. 2, comma 15, del d.lgs. n. 4 del 2008 ha modificato l'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il metodo tariffario con proprio decreto, «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 161, comma 4, lettera a , del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo attualmente vigente).

Massima n. 33780

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., perché le disposizioni denunciate non sarebbero coerenti con l'evoluzione della stessa legislazione statale, omettendo di indicare, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, gli obiettivi di miglioramento della produttività, invece previsti dall'art. 13 della legge n. 36 del 1994. Le Regioni sono infatti legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse. Invece, nel caso di specie, le ricorrenti si limitano a lamentare la violazione del principio di ragionevolezza da parte della norma censurata, senza dedurre l'incidenza di tale violazione sulle competenze regionali.

Massima n. 33781

E' inammissibile, per genericità della formulazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost. La ricorrente non chiarisce, infatti, quali princípi della legge di delegazione siano violati.

Massima n. 33782

E' inammissibile, per genericità della formulazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost. Le ricorrenti evocano quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale, all'art. 1, comma 8, alinea, vincola il legislatore delegato al rispetto del riparto delle competenze amministrative fra Stato, Regioni ed enti locali «come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». In particolare, la lamentata violazione deriverebbe dal fatto che la norma denunciata, nel determinare la tariffa del servizio idrico integrato, interviene in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali. Ma le ricorrenti - nel limitarsi a riportare parti del testo dell'art. 1, comma 8, della legge di delegazione - non specificano quali siano, in concreto, le attribuzioni amministrative asseritamente lese; e ciò a prescindere da ogni considerazione circa l'applicabilità del d.lgs. n. 112 del 1998 quale criterio direttivo della legge di delegazione (su cui, sentenza n. 225 del 2009). Sempre in relazione all'art. 76 Cost. le ricorrenti si limitano genericamente a riportare il contenuto del principio della legge di delega che assumono violato - e cioè l'art. 1, comma 8, lettera d ), - senza chiarire né la ragione per cui un corrispettivo, quale la tariffa del servizio idrico integrato, possa essere ricondotto al novero degli incentivi o disincentivi finanziari o fiscali cui fa riferimento il principio stesso, né, conseguentemente, in quale modo la determinazione della tariffa ecceda tale principio.

Massima n. 33783

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost., in quanto il parametro interposto, la legge di delegazione n. 308 del 2004, non prevedrebbe «l'introduzione ex novo dell'imposta in questione», cioè della tariffa del servizio idrico integrato. Le ricorrenti muovono, infatti, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale la tariffa disciplinata dalle norme censurate sia un tributo e, in particolare, un'imposta. La Corte, infatti, con la sentenza n. 335 del 2008, ha precisato che detta tariffa ha natura non tributaria, ma di «corrispettivo contrattuale», come, del resto, espressamente statuito dallo stesso comma 1 dell'art. 154. Il legislatore delegato, pertanto, non ha introdotto alcun tributo e, quindi, non ha ecceduto dall'oggetto della delega.

Massima n. 33784

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma Cost. La dedotta violazione delle competenze regionali non sussiste, perché la disciplina degli artt. 154 e 155 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Attraverso la determinazione della tariffa nell'àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico). La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare. Tra tali costi il legislatore ha, infatti, incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo perché alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'àmbito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c , d , e ). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante. In senso analogo, v. citate sentenze nn. 335 e 51 del 2008.

Massima n. 33785

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché, disciplinando la tariffa del servizio idrico integrato, inciderebbero su un «tributo di carattere locale», «la cui determinazione spetta alle autonomie territoriali». E' infatti erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la censura, secondo il quale la tariffa disciplinata dalle norme censurate sia un tributo, dato che la tariffa ha natura di corrispettivo e non di tributo.

Massima n. 33786

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost., in quanto la ricorrente evoca quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale, all'art. 1, comma 8, alinea, vincola il legislatore delegato al rispetto del riparto delle competenze amministrative fra Stato, Regioni ed enti locali «come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». In particolare, la lamentata violazione deriverebbe dal fatto che la norma denunciata, nel determinare la tariffa del servizio idrico integrato, interviene in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali. Ma la ricorrente - nel limitarsi a riportare parti del testo dell'art. 1, comma 8, della legge di delegazione - non specifica quali siano, in concreto, le attribuzioni amministrative asseritamente lese.

Massima n. 33787

E' inammissibile, per genericità della formulazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost. La ricorrente evoca quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale, all'art. 1, comma 8, lettera d ), stabilisce che il legislatore delegato deve conformarsi al criterio direttivo dello «sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali». Ma la ricorrente si limita a riportare il contenuto del principio della legge di delega che assume violato, senza chiarire né la ragione per cui un corrispettivo, quale la tariffa del servizio idrico integrato, possa essere ricondotto al novero degli incentivi o disincentivi finanziari o fiscali cui fa riferimento il principio stesso, né, conseguentemente, in quale modo la determinazione della tariffa ecceda tale principio.

Massima n. 33788

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in riferimento agli artt. artt. 76, 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., evocando quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale non prevedrebbe «l'introduzione ex novo dell'imposta in questione», cioè della tariffa del servizio idrico integrato. E' infatti erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente che la tariffa disciplinata dalle norme censurate sia un tributo e, in particolare, un'imposta. La Corte, con la sentenza n. 335 del 2008, ha già precisato che detta tariffa ha natura non tributaria, ma di «corrispettivo contrattuale», come, del resto, espressamente statuito dallo stesso comma 1 dell'art. 154. Il legislatore delegato, pertanto, non ha introdotto alcun tributo e, quindi, non ha ecceduto dall'oggetto della delega.

Massima n. 33789

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per asserita violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., perché prevedono poteri regolamentari che incidono su materie diverse da quelle di competenza esclusiva statale. Difatti, la disciplina contenuta nell'art. 154 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela della concorrenza e alla tutela dell'ambiente, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che quest'ultimo ha, nella specie, potestà regolamentare ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., senza che vengano in rilievo esigenze di leale collaborazione.

Massima n. 33790

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli artt. 76 e 117, quarto comma, Cost. Con riferimento all'art. 76 Cost., il presupposto che la legge di delegazione non consentirebbe innovazioni rispetto alla legislazione previgente è erroneo, perché la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione. Né sussiste lesione delle competenze legislative esclusive regionali, in quanto la disciplina contenuta nell'art. 154 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela della concorrenza e alla tutela dell'ambiente, cioè a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Massima n. 33791

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale disciplina le modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore del servizio idrico integrato, per ritenuta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., perché incide «su un aspetto di ulteriore dettaglio rispetto a quanto previsto negli artt. 154 e 155». L'attività di riscossione della tariffa rappresenta, infatti, uno dei profili essenziali della disciplina di quest'ultima, che è a sua volta riconducibile alle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale.

Massima n. 33792

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione degli artt. 76, 3, 117 e 118 Cost., in quanto detta disposizione è stata abrogata dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e non ha mai avuto applicazione perché l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti non è mai entrata in funzione.

Massima n. 33793

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto detta disposizione è stata abrogata dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e non ha mai avuto applicazione perché l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti non è mai entrata in funzione.

Massima n. 33794

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione degli artt. 76, 3, 117, 118 e 117, quarto comma, Cost., in quanto detta disposizione è stata abrogata dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e non ha mai avuto applicazione perché l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti non è mai entrata in funzione.

Massima n. 33795

E' inammissibile, per genericità di formulazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione dell'art. 76 Cost., affermando che la norma denunciata víola la legge di delegazione, perché non rispetta le attribuzioni regionali e degli enti locali disciplinate dagli artt. 88 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998. Tali disposizioni hanno un contenuto eterogeneo, in quanto prevedono dettagliati elenchi di attribuzioni il cui rapporto con le attribuzioni dei consorzi di bonifica avrebbe dovuto essere chiarito e specificato dalla ricorrente. Quest'ultima, invece, in modo non sufficientemente specifico, omette di individuare il denunciato eccesso di delega non indicando quali tra dette attribuzioni siano state violate, né chiarisce le ragioni dell'affermata violazione.

Massima n. 33796

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che: a) «I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive» (primo periodo); b) «L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata» (secondo e terzo periodo); c) «Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775» (quarto periodo). In relazione all'asserita violazione dell'art. 76 Cost., è erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente, in quanto la legge di delegazione consente, nel caso di specie, innovazioni rispetto alla legislazione previgente. Con riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., evocato per lesione delle prerogative regionali in quanto la disposizione denunciata reca una disciplina del procedimento amministrativo in materie di competenza legislativa residuale regionale, deve affermarsi che l'autorizzazione dell'Autorità di bacino è connessa alla funzione di difesa del suolo svolta da tale ente (disciplinata dai precedenti artt. 62 e 63), perché è diretta a verificare che gli usi delle acque d'irrigazione regolati dalla norma censurata ne consentano l'effettiva restituzione e la successiva utilizzazione, così mirando a garantire la realizzazione delle finalità, riconducibili alla tutela dell'ambiente ed espresse, in particolare, dall'art. 63, comma 5, lettere b ) e c ), della difesa del suolo, della lotta alla desertificazione, della tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, del controllo sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque. La disposizione denunciata attiene, dunque, alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Infine, in relazione all'art. 118 Cost., deve ribadirsi, come affermato dalla Corte nella sentenza n. 232 del 2009, che le esigenze unitarie connesse alla rilevanza ambientale delle funzioni di difesa del suolo e tutela della risorsa idrica giustificano l'attribuzione della funzione autorizzatoria proprio all'Autorità di bacino, che è l'ente nel quale si concentrano le più rilevanti competenze in materia. V. citata sentenza n. 232/2009.

Massima n. 33797

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che «Il contributo di cui al comma 3 [e cioè il contributo che deve essere versato al consorzio da "chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura"] è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento», per ritenuta violazione degli artt. 3, 41, 76, 117, quarto comma, e 119 Cost. In relazione all'asserita lesione dell'art. 76 Cost. per il carattere innovativo della disposizione censurata, va osservato che la disposizione censurata non è innovativa e, comunque, il ricorso muove da un presupposto interpretativo erroneo, perché la legge di delegazione consente, nel caso di specie l'innovazione. In relazione all'asserita lesione della competenza legislativa residuale regionale a disciplinare gli enti locali, deve affermarsi che la norma censurata è diretta, oltre che a salvaguardare la qualità delle acque ed a garantire l'equilibrio idrico e ambientale del comprensorio consortile, anche e soprattutto ad acquisire un'entrata patrimoniale che consenta di far fronte alle spese consorziali necessarie per il perseguimento delle finalità di bonifica e di irrigazione cui sono istituzionalmente deputati i consorzi medesimi, entrata che pur applicandosi a soggetti non associati ai consorzi - e cioè a soggetti passivi diversi da quelli obbligati al pagamento dei suddetti ordinari contributi -, è obbligatoriamente dovuta ex lege , senza che abbia rilevanza l'accordo tra parti, ed è diretta, al pari del contributo ordinario, ad attuare il concorso del soggetto passivo alle spese delle opere consortili, realizzate per finalità pubbliche, rientrando così nella nozione di tributo statale delineata dalla giurisprudenza della Corte; sicché lo Stato, attraverso la norma censurata, ben può affidarne la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi, essendo la sua disciplina riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale del «sistema tributario [...] dello Stato», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., e non a quella evocata dalla ricorrente. Infine, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., data la natura tributaria del contributo, non sussiste l'asserita irragionevole sottrazione alla libera contrattazione tra le parti (consorzio ed enti locali territoriali ad esso non associati) della determinazione dell'indennità dovuta al consorzio, con compressione indebita dell'autonomia negoziale e, quindi, finanziaria degli enti locali utilizzatori degli impianti. Infine, la natura tributaria del contributo esclude anche la lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

Massima n. 33798

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 172 comma 2, in combinato disposto con l'art. 147, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione dell'art. 3, in quanto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza la ricorrente rileva di non avere più interesse alle questioni sollevate, perché le disposizioni denunciate richiedevano il requisito dell'unicità della gestione, sostituito, per effetto dell'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, da quello dell'unitarietà della gestione, già previsto dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale. Trova, pertanto, applicazione l'orientamento della Corte secondo cui, nel giudizio principale, quando la parte ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, evidenzia il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia e la parte resistente non è costituita - come nel caso di specie - o non si oppone, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Massima n. 33799

E' inammissibile, in quanto prospettata in termini generici, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, per un verso, si lamenta che il legislatore statale avrebbe illegittimamente qualificato come principi norme di dettaglio, senza specificare quali siano tali norme di dettaglio e, per altro verso, si sostiene che il legislatore ha illegittimamente adottato norme di dettaglio, senza specificare, anche in questo caso, quali siano tali norme.

Massima n. 33800

Non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che «I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente»;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 144, 145 e 146 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 117, quarto comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 147 a 158 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 2, lettera b), anche in combinato con l'art. 172, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118, Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede l'obbligo di trasmissione dei «bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni», promossa, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle Regioni Piemonte e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Piemonte, Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Calabria e Piemonte, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalle Regioni Toscana, Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 149, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., per la parte riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle Regioni Umbria e Liguria, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per la parte riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle Regioni Toscana e Marche, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, in riferimento a non precisati parametri costituzionali, dalla Regione Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., per la parte non riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle Regioni Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per la parte non riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalla Regione Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, in combinato con l'art. 170, comma 3, lettera i), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, in combinato con l'art. 170, comma 3, lettera i), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 150, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76 e 117, secondo, quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Toscana, Abruzzo e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui ai punti 17.2.2. e 17.2.3. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Umbria, Abruzzo e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.4. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Umbria, Abruzzo, Campania e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria e, in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'artt. 117, quarto comma, Cost. dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Campania e Basilicata, in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Calabria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.2. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Basilicata, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui ai punti 17.2.2. e 17.2.3. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.4. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., e le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 154, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76 e 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006) e Marche, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 160 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Calabria, Umbria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 20.1.2. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 20.1.1. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., e le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 166, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 41, 76, 117, quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma 2, in combinato con l'art. 147, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalle Regioni Calabria, Piemonte ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Franco GALLO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009. Il Cancelliere F.to: MILANA Allegato: ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009 ORDINANZA

Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005). per questi motivi la corte costituzionale

dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – ONLUS e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente

Testo integrale

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