Corte costituzionale
Sentenza n. 234/2009
Corte cost., sent. 23 luglio 2009, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/2009
- Data di deposito
- 23 luglio 2009
- Data di decisione
- 15 luglio 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, in relazione all'allegato III alla parte seconda, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 23, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 24, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 25, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 35, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 42, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 42, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 35, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 25, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 26, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 26, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 26, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 26, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 27, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 28, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 29, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 30, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 31, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 32, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 33, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 34, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 43, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 44, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 45, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 46, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 47, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 31, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 39, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 27, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 27, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 27, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 27, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 27, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 27, comma 7, nonché Allegato V alla parte seconda, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 28, comma 2, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 28, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 29, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 31, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 43, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 29, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 29, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 29, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 31, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 31, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 32, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 34, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 42, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 50, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 51, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 51, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 51, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985
- art. 11, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 11, direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
Massime
Massima n. 33680
V. titoletto.
Massima n. 33681
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa. Tale giudizio, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale. Sull'inammissibilità, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, dell'intervento di soggetti privi di potestà legislativa, v. le citate sentenze n. 405/2008 e n. 469/2005, nonché le sentenze n. 232/2009 e n. 233/2009.
Massima n. 33682
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'Allegato III alla parte seconda del medesimo d.lgs., censurato, in riferimento all'art. 117, commi primo e quinto, Cost., dalla Regione Piemonte, laddove non contiene il completo ed esatto recepimento delle categorie progettuali sottoposte a VIA dalla direttiva del Consiglio n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985, poiché la ricorrente ha indicato solo genericamente l'incidenza che l'asserita violazione della normativa comunitaria avrebbe determinato sulle proprie competenze legislative, né ha precisato l'ambito di competenza regionale che sarebbe stato leso e che l'avrebbe legittimata alla diretta attuazione del diritto comunitario, tralasciando di specificare, altresì, i progetti in relazione ai quali sarebbe riscontrabile la mancata rispondenza rispetto a quelli contemplati a livello comunitario.
Massima n. 33683
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117, commi primo e quinto, Cost., dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed Emilia-Romagna, nella parte in cui esclude dalla VIA i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile, come pure i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo. Premesso che le ricorrenti, pur considerando pienamente satisfattiva delle proprie ragioni la disciplina contenuta nel d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, hanno comunque sostenuto che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la possibilità che l'impugnata disciplina abbia prodotto medio tempore qualche effetto, assume valore assorbente l'insussistenza della dedotta violazione del diritto comunitario, poiché la direttiva n. 85/337/CEE non inibisce allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, di prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo.
Massima n. 33684
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost. e alla direttiva n. 85/337/CEE, dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui vengono disciplinate le finalità della VIA, stabilendosi che la procedura di valutazione di impatto ambientale deve, tra l'altro, assicurare che «per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e ambientale». In proposito, non risulta svolta alcuna argomentazione in ordine all'incidenza della presunta violazione del diritto comunitario sulle attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente.
Massima n. 33685
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a ), 35 e 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Puglia, in quanto hanno stabilito che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni. Le ricorrenti, con memoria successiva alla proposizione del ricorso, hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione.
Massima n. 33686
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a ), 35 e 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche, in quanto dispongono che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni. Innanzitutto, non sussiste il denunciato eccesso di delega, considerato che già l'art. 71, comma 1, lettera a ), del d.lgs. n. 112 del 1998 (i cui contenuti sono applicabili come criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 308 del 2004) attribuiva alla competenza dello Stato, tra l'altro, «le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni». Deve, altresì, escludersi la violazione dell'art. 117 Cost., poiché la materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d'impatto ambientale è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo art. 117, comma secondo, lettera s ), Cost.; e, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento disciplinato dalle censurate disposizioni nazionali, il citato titolo di legittimazione statale. Né il principio di leale collaborazione può assumere rilievo nel procedimento di formazione degli atti legislativi al di là di quanto lo stesso legislatore delegante abbia espressamente previsto. Non sussiste, infine, l'asserita violazione dell'art. 118 Cost. poiché, fermo restando che l'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha previsto il coinvolgimento, mediante parere, delle Regioni interessate per le opere e i progetti «localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni», spetta al legislatore nazionale, in materia di competenza esclusiva dello Stato, attribuire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo; e l'attribuzione ad organi centrali delle competenze amministrative previste dalle norme censurate si giustifica, alla luce del principio di sussidiarietà, in quanto vengono in rilievo procedimenti amministrativi che, incidendo su più territori regionali, necessitano di una gestione unitaria per assicurare uno svolgimento adeguato delle relative funzioni. Circa l'applicabilità dei contenuti del d.lgs. n. 112 del 1998 come criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 308 del 2004, v. la citata sentenza n. 225/2009. In relazione alla circostanza che la legge di delega n. 308 del 2004 si riferisce al d.lgs. n. 112 del 1998, ma non anche ad atti amministrativi emanati, tra l'altro, prima della novella costituzionale del 2001, che ha innovato il Titolo V della parte seconda della Costituzione, v. la citata sentenza n. 90/2006. Sulla rilevanza del principio di leale collaborazione nel procedimento di formazione degli atti legislativi, v. le citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.
Massima n. 33687
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a ), e 35, comma 1, lettera a ), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, laddove prevedono la VIA per opere soggette ad autorizzazione dello Stato, per l'ipotesi in cui includessero «non soltanto le autorizzazioni statali che direttamente si riferiscono al progetto dell'opera o intervento, ma anche ad eventuali autorizzazioni (...) che semplicemente "incidano" nel procedimento approvativo di progetti sottoposti ad approvazione regionale o locale», poiché la ricorrente ha omesso di indicare l'ambito materiale di propria spettanza che verrebbe compromesso dalla norma impugnata e si è limitata a formulare censure generiche.
Massima n. 33688
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera b ), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, nella parte in cui prevede che la Regione, nell'individuare l'autorità competente per la VIA regionale, debba tener conto «delle attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi». Entrambe le ricorrenti, con le memorie difensive depositate in giudizio, hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione della detta disposizione a seguito della sua abrogazione.
Massima n. 33689
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Puglia, in quanto prevede, in sede di disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA, che «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati». La ricorrente, con la memoria difensiva depositata in giudizio, ha fatto presente di non avere più interesse ad una pronuncia nel merito dopo l'avvenuta abrogazione dell'impugnata disposizione.
Massima n. 33690
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto prevede, in sede di disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA, che «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati». Il denunciato contrasto con la normativa comunitaria è insussistente poiché la direttiva n. 85/337/CEE ha enunciato il principio del coinvolgimento delle «autorità che possono essere interessate al progetto», lasciando poi agli Stati membri il potere di modulare, nell'esercizio della propria discrezionalità nella fase di attuazione della prescrizione comunitaria, lo svolgimento dell' iter procedimentale, in linea non solo con la natura della norma comunitaria evocata, ma anche con la regola che demanda normalmente alle autorità nazionali il compito di disciplinare gli aspetti formali e procedimentali relativi alle specifiche competenze dei diversi livelli di governo degli Stati membri dell'Unione. Nella specie, il legislatore statale, rispettando l'obiettivo posto a livello europeo, si è limitato ad esonerare il committente o proponente l'opera o l'intervento dall'attivare forme di coinvolgimento degli enti interessati in presenza delle specifiche ragioni puntualmente indicate nella prima parte della disposizione impugnata.
Massima n. 33691
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente la fase introduttiva del procedimento di VIA, sarebbe illegittima per il suo «estremo dettaglio». Vertendosi in una materia (quale è quella della tutela ambientale) di esclusiva competenza dello Stato, non può rilevare la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio», poiché tale differenziazione opera soltanto nei confronti delle materie di competenza concorrente, con esclusione, dunque, delle materie tanto di competenza esclusiva dello Stato, quanto di competenza residuale delle Regioni. In merito alla riferibilità della dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» alle materie di competenza legislativa concorrente, v. la citata sentenza n. 401/2007.
Massima n. 33692
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 26 a 34 e da 43 a 47 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente le disposizioni procedimentali in materia di VIA, sarebbe illegittima per il suo «estremo dettaglio». La ricorrente non soltanto ha formulato censure generiche, in quanto rivolte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi; ma ha, altresì, erroneamente denunciato il carattere dettagliato dell'impugnata normativa statale, considerato che la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale.
Massima n. 33693
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 31, comma 4, e 39 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente le disposizioni procedimentali in materia di VIA, sarebbe illegittima per il suo «estremo dettaglio». La ricorrente non soltanto ha formulato censure generiche, in quanto rivolte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi; ma ha, altresì, erroneamente denunciato il carattere dettagliato dell'impugnata normativa statale, considerato che la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale.
Massima n. 33694
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi da 2 a 7, nonché dell'Allegato V alla parte seconda, del d.lgs. n. 152 del 2006, attinenti alla procedura di VIA, impugnati, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto le censure risultano generiche ed indifferenziate, oltre che fondate sull'erroneo riferimento alla natura dettagliata delle disposizioni oggetto di gravame.
Massima n. 33695
E' inammissibile, per genericità e per carenza di argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera a ), del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto stabilisce che il committente provvede a proprie spese «al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati (...) dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome interessate».
Massima n. 33696
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera b ), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117, comma sesto, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui demanda ad un regolamento statale di disciplinare le modalità di pubblicità dell'avvenuto deposito di progetti sottoposti alla "VIA regionale". Infatti, nel breve periodo transitorio di vigenza delle disposizioni impugnate (poi abrogate dal d.lgs. correttivo n. 4 del 2008) non è stato adottato il regolamento governativo ivi previsto, sicché le disposizioni stesse non hanno prodotto alcun effetto.
Massima n. 33697
Sono inammissibili, per assoluta genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5, 31, comma 1, e 43, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, concernenti la partecipazione al procedimento di VIA, impugnati, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria.
Massima n. 33698
E' inammissibile, per la sua genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in quanto, nel disciplinare il giudizio di compatibilità ambientale, prevede che la procedura di valutazione debba concludersi con un giudizio motivato da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera b ), dello stesso d.lgs. La ricorrente, invero, non ha fornito argomentazioni adeguate ed idonee ad individuare specifiche competenze legislative regionali che risulterebbero lese; e, in ogni caso, la riduzione del termine di conclusione del procedimento di valutazione della compatibilità ambientale dai centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta giorni non è irragionevole, né è idonea a vulnerare prerogative regionali.
Massima n. 33699
E' inammissibile, per la sua genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto, nel disciplinare il giudizio di compatibilità ambientale, prevede che la procedura di valutazione debba concludersi con un giudizio motivato da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera b ), dello stesso d.lgs. La ricorrente, invero, non ha fornito argomentazioni adeguate ed idonee ad individuare specifiche competenze legislative regionali che risulterebbero lese; e, in ogni caso, la riduzione del termine di conclusione del procedimento di valutazione della compatibilità ambientale dai centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta giorni non è irragionevole, né è idonea a vulnerare prerogative regionali.
Massima n. 33700
E' inammissibile, per la sua genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, concernente la procedura di verifica dell'impatto ambientale delle opere, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, poiché la ricorrente, limitandosi a censurare la natura estremamente dettagliata della citata disposizione, omette di indicare le proprie prerogative legislative che avrebbero subito un vulnus , né specifica in quale modo le prescrizioni procedimentali fissate dalla normativa de qua comprimerebbero sfere di competenza regionali costituzionalmente garantite.
Massima n. 33701
Sono inammissibili, per genericità delle doglianze prospettate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006, concernente le relazioni tra valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA), impugnato, in riferimento all'art. 117, commi primo e quinto, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Entrambe le ricorrenti non hanno neppure dedotto quale effettiva incidenza la denunciata violazione del diritto comunitario avrebbe su proprie competenze costituzionalmente garantite. Né la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che ha lamentato, in particolare, la violazione dell'art. 117, comma quinto, Cost., si è data carico di esplicitare le ragioni per le quali, in una materia riconducibile a competenze esclusive dello Stato (quale è quella della tutela ambientale) sarebbe inibito allo Stato dettare disposizioni di attuazione di normative comunitarie.
Massima n. 33702
E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto «individua in maniera minuziosa ciò che è tenuto a fare il proponente che manifesti la volontà di ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale». Infatti, non è sufficiente, in presenza di una materia di competenza legislativa esclusiva statale, addurre la natura dettagliata della norma per desumerne l'illegittimità costituzionale.
Massima n. 33703
Sono inammissibili, per genericità delle doglianze prospettate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Piemonte e Calabria, avendo le ricorrenti omesso di indicare lo specifico ambito materiale violato dalle norme impugnate.
Massima n. 33704
Sono inammissibili, per genericità delle censure prospettate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43 del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Piemonte e Calabria, in quanto vincola, con norme di dettaglio, la disciplina da parte delle Regioni delle procedure di VIA in sede regionale o provinciale, non avendo le ricorrenti addotto alcun argomento dal quale desumere l'incidenza negativa del contenuto delle norme denunciate in ambiti materiali di pertinenza regionale.
Massima n. 33705
E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, nella parte in cui «determina la durata massima della proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA», essendosi la ricorrente limitata a rilevare la natura dettagliata della disposizione denunciata per desumere la violazione di competenze regionali che non vengono neanche indicate.
Massima n. 33706
E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, «nella parte in cui limita eccessivamente l'individuazione, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, delle ipotesi di esonero dalla procedura ordinaria e la possibilità di promuovere procedure semplificate», essendosi la ricorrente limitata a rilevare la natura dettagliata della disposizione denunciata per desumere la violazione di competenze regionali che non vengono neanche indicate.
Massima n. 33707
E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.lgs. n. 152 del 2006, relativo all'adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, essendosi la ricorrente limitata a richiamare genericamente le doglianze prospettate in relazione «a molte delle disposizioni contenute nella Parte seconda» del Codice, senza aggiungere alcuna argomentazione di rilievo.
Massima n. 33708
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto prevede l'adozione di regolamenti di semplificazione relativi alle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. La disposizione impugnata, abrogata dall'art. 4 del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, non ha avuto attuazione nel breve periodo della sua vigenza, non risultando - come affermato anche dalla ricorrente che ha depositato memoria nell'imminenza dell'udienza pubblica - che siano stati adottati gli atti regolamentari, alla cui emanazione era subordinata l'efficacia della norma denunciata.
Massima n. 33709
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, commi 1, 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di regolamenti, norme tecniche integrative e autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., nonché al principio di leale collaborazione e al principio di legalità, dalla Regione Emilia-Romagna. Le disposizioni impugnate, abrogate dall'art. 4 del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, non hanno avuto attuazione nel breve periodo della loro vigenza, non risultando - come affermato anche dalla ricorrente che ha depositato memoria nell'imminenza dell'udienza pubblica - che siano stati adottati gli atti regolamentari, alla cui emanazione era subordinata l'efficacia delle norme denunciate.
Massima n. 33710
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di regolamenti, norme tecniche integrative e autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Piemonte. La disposizione impugnata, abrogata dall'art. 4 del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, non ha avuto attuazione nel breve periodo della sua vigenza, non risultando - come affermato anche dalle ricorrenti che hanno depositato memorie nell'imminenza dell'udienza pubblica - che siano stati adottati gli atti regolamentari, alla cui emanazione era subordinata l'efficacia della norma denunciata.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
1) dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società italiana centrali termoelettriche-Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l., della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, primo e quinto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con i ricorsi indicati in epigrafe;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), e 35, comma 1, lettera a), proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con i ricorsi indicati in epigrafe;
8) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;
9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 26 a 34 e da 43 a 47 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 31, comma 4, e 39, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi da 2 a 7, nonché dell'Allegato V alla parte seconda, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
15) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
16) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29, commi 1, primo periodo, 2 e 5, 31, comma 1, e 43, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
18) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;
19) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
20) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
21) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, primo e quinto comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con i ricorsi indicati in epigrafe;
22) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
23) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Piemonte e Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;
24) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Piemonte e Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;
25) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
26) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
27) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
28) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
29) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, commi 1, 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., nonché al principio di leale collaborazione e al principio di legalità, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
30) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 proposte, in riferimento agli artt. 117, 118 Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alfonso QUARANTA , Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA Allegato: ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009 ORDINANZA Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolati di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi della tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005). PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – ONLUS e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a. F.to Francesco AMIRANTE, Presidente
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