Corte costituzionale
Sentenza n. 131/2009
Corte cost., sent. 6 maggio 2009, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/2009
- Data di deposito
- 6 maggio 2009
- Data di decisione
- 4 maggio 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:131
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33419
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma , cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, sulla base del rilievo che il rimettente non avrebbe valutato che l'assicuratore della responsabilità civile verso terzi non può essere chiamato nel processo penale, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. pen., allorché l'obbligazione risarcitoria trovi la sua fonte in un contratto liberamente stipulato tra le parti e non in un obbligo di legge. Invero, il giudice a quo censura proprio il fatto che, secondo l'ordinamento vigente, non sia possibile citare come responsabile civile l'assicuratore del datore di lavoro e chiede alla Corte una pronuncia che renda possibile una simile citazione.
Massima n. 33420
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma , cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, sulla base del rilievo che il rimettente non avrebbe esplorato la possibilità di un'interpretazione alternativa dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ., alla stregua della quale le facoltà di pagamento diretto previste da quest'ultima norma possano sopravvivere al fallimento dell'assicurato. Invero, il giudice a quo censura la norma perché non prevede, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, l'azione diretta del lavoratore danneggiato contro l'assicuratore e, quindi, chiede un'ulteriore e diversa modalità di pagamento diretto tra quelle previste dalla suddetta disposizione del codice civile.
Massima n. 33422
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo, stante la disparità di trattamento con situazioni analoghe nelle quali, invece, è prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (art. 18, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990) o del creditore contro il debitore del proprio debitore (art. 1676 cod. civ.; artt. 23, terzo comma, e 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003). Il rimettente, infatti, ha indicato, quali tertia comparationis , delle disposizioni che regolano fattispecie di carattere eccezionale e che si fondano su rationes specifiche non comparabili con il caso di specie. Inoltre, per costante giurisprudenza della Corte, sono inidonee a fungere da tertia comparationis norme a loro volta derogatorie di principi generali. - Sull'inidoneità di norme derogatorie di principi generali a fungere da tertia comparationis , vedi, citate, sentenza n. 295/1995; ordinanza n. 109/2006.
Massima n. 33423
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento agli artt. 32, primo comma e 35, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo, stante la rilevanza prioritaria, in caso di infortunio sul lavoro, del diritto al ristoro del danno all'integrità personale rispetto allo stesso diritto al lavoro. Invero, come la Corte ha già affermato, il principio enunciato dal primo comma dell'art. 35 Cost. nulla aggiunge alle dichiarazioni risultanti dall'art. 1 della Costituzione, nonché dal secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4, primo comma, collocato com'e' all'inizio del titolo III, solo come funzione introduttrice delle disposizioni che entrano a far parte di questo. Esso vuole, cioè, non già determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciare il criterio ispiratore comune alle disposizioni stesse, delle quali ultime esclusivamente sono poi da ritrovare le specificazioni degli oggetti della tutela che si vuole accordare. Non è perciò pertinente riferirsi a tale parametro per sostenere l'illegittimità della norma denunziata. Ad analoghe conclusioni deve giungersi riguardo la violazione dell'art. 32, primo comma, poiché il credito che il datore di lavoro vanta nei confronti dell'assicuratore è estraneo alla tutela del diritto all'integrità fisica del lavoratore. -Sul principio enunciato dall'art. 35, primo comma, della Costituzione, vedi, citate, sentenze n. 2/1986 e n. 22/1967.
Massima n. 33424
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo, perché, non consentendo l'art. 1917, comma secondo, cod. civ. l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, si determinerebbe un allungamento dei tempi processuali; si tratta, infatti, di mera affermazione che costituisce una petizione di principio ed anzi contrastata dalla constatazione che la previsione dell'azione diretta contro l'assicuratore sarebbe soggetta all'ordinario rito civile, senza l'applicazione di alcuna speciale disposizione acceleratoria del processo. Né sussiste l'ulteriore violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione - sul rilievo che sarebbe altresì precluso al danneggiato di provocare nel processo penale o nella procedura fallimentare un'iniziativa del fallimento volta a favorire il risarcimento diretto da parte dell'assicuratore ex art. 1917, secondo comma, cod. civ. - trattandosi di preclusione non riconducibile alla norma censurata, bensì alle diverse norme che regolano la procedura fallimentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo e secondo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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