Corte costituzionale
Ordinanza n. 72/2009
Corte cost., ord. 13 marzo 2009, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 72/2009
- Data di deposito
- 13 marzo 2009
- Data di decisione
- 9 marzo 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33238
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 censurato, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 Cost., nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, censurato, in relazione ai medesimi parametri, ove prevede che gli appelli proposti prima della entrata in vigore della novella sono da dichiararsi inammissibili. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme impugnate, con la conseguenza che le questioni oggi proposte sono divenute prive di oggetto. - La sentenza n. 26/2007 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della novella è dichiarato inammissibile. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni divenute prive di oggetto per sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità v., citate, ex multis , ordinanze n. 449, n. 415 e n. 269/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste e dalla Corte d'appello di Perugia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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