Corte costituzionale
Ordinanza n. 291/2009
Corte cost., ord. 6 novembre 2009, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 291/2009
- Data di deposito
- 6 novembre 2009
- Data di decisione
- 2 novembre 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 4, ter, secondo periodo, decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007
- legge n. 31 del 28 febbraio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 34065
E' manifestamente inammissibile, in quanto non autonomamente argomentata e, quindi, del tutto generica, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4- ter , secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, nell'escludere la nullità, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, delle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente alla sua entrata in vigore, si porrebbe in contrasto con l'art. 53 Cost.
Massima n. 34066
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4- ter , secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - che «dispone per il futuro, comminando, per le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore» -, in quanto la Corte, con la sentenza n. 58 del 2009, ha già affermato che la norma censurata non viola l'art. 3 Cost. (non essendo irragionevole «prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma»), né lede gli articoli 24 e 111 Cost. (perché «non incide sulla posizione di chi abbia ricevuto una cartella di pagamento anteriormente al termine da essa indicato»), né, infine, contrasta con l'art. 97 Cost. (che «non impone un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento»).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, con riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 141 del 2009);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti e dalla Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre con le ordinanze in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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