Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/2009

Corte cost., ord. 17 luglio 2009, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
221/2009
Data di deposito
17 luglio 2009
Data di decisione
8 luglio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, comma 4, ter, decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007
  • legge n. 31 del 28 febbraio 2008

Parametri

Massime

Massima n. 33593

È manifestamente inammissibile perché non argomentata e, quindi, del tutto generica, la questione di legittimità costituzionale, sollevata, con riferimento all'art. 53 della Costituzione, dell'articolo 36, comma 4- ter , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale, nel prevedere che la cartella di pagamento, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, stabilisce, tuttavia, che tali disposizioni si applicano ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, mentre esclude che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, sia causa di nullità delle stesse.

Massima n. 33594

È manifestamente inammissibile perché non argomentata e, quindi, del tutto generica, la questione di legittimità costituzionale, sollevata, con riferimento all'art. 136 della Costituzione, dell'articolo 36, comma 4- ter , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale, nel prevedere che la cartella di pagamento, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, stabilisce, tuttavia, che tali disposizioni si applicano ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, mentre esclude che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, sia causa di nullità delle stesse.

Massima n. 33595

Sono manifestamente infondate, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4- ter , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale, nel prevedere che la cartella di pagamento, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, stabilisce, tuttavia, che tali disposizioni si applicano ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, mentre esclude che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, sia causa di nullità delle stesse. La disposizione impugnata non contiene una norma retroattiva; essa dispone per il futuro, comminando, per le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione di nullità, la quale, invece, non era prevista in base al diritto anteriore. I rimettenti, poi, sollevano questioni di legittimità costituzionale della norma censurata che la Corte, con riferimento ai parametri evocati, ha già dichiarato non fondate con sentenza n. 58 del 2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, con riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione sollevata, con riferimento all'art. 136 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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