Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/2009

Corte cost., ord. 30 aprile 2009, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
127/2009
Data di deposito
30 aprile 2009
Data di decisione
22 aprile 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:127

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33367

É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lett. b ), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma 1, Cost., ed in relazione all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80, poiché, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha reso appellabile la sentenza che decide l'opposizione avverso il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, prima ricorribile solo in cassazione. Infatti la stessa identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 98 del 2008 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze n. 8 del 2009, n. 396 e n. 281 del 2008, né risultano addotti profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati. Per la non fondatezza della medesima questione si veda, citata, la sentenza n. 98/2008; per la manifesta infondatezza, le citate ordinanze n. 8/2009, n. 281/2008 e n. 396/2008.

Massima n. 33368

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. L'ordinanza di rimessione, infatti, manca di un'adeguata descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio ed, inoltre, difetta di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel processo a quo . Né tale lacuna è emendabile attraverso l'esame diretto del fascicolo principale. La questione, poi, è contraddittoria, avendola il rimettente prospettata in antitesi con la premessa interpretativa. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, vedi, citate, ordinanze n. 15/2009 e n. 441/2008. - Sull'impossibilità per la Corte di accedere al fascicolo del giudizio principale al fine di valutare la rilevanza della questione, vedi, citate, ordinanze n. 395/2008 e n. 251/2007. - Sulla manifesta inammissibilità per contraddittorietà della questione proposta, vedi, citata, ordinanza n. 252/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, e dal Tribunale ordinario di Sondrio, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sondrio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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