Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2008
Corte cost., sent. 7 marzo 2008, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2008
- Data di deposito
- 7 marzo 2008
- Data di decisione
- 27 febbraio 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 11-nonies, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 11, legge n. 248 del 2 dicembre 2005
- art. 11-decies, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- legge n. 248 del 2 dicembre 2005
- art. 11-terdecies, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 11-undecies, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 11-duodecies, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 11-undecies, comma 2, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
Parametri
- art. 41, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
- art. 36, regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 37, regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 2, [lettere e) e i)], Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 17, lettera a), regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 20, regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, [2, lettere d), h) e q)], Costituzione
Massime
Massima n. 32171
Nei giudizi di costituzionalità promossi in via d'azione sono legittimati ad essere parti soltanto i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione; sono quindi inammissibili gli interventi di soggetti privati.
Massima n. 32172
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11- nonies e 11- decies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prospettata dalla Regione Emilia-Romagna, con riferimento all'art. 41 Cost., poiché la Regione ricorrente invoca un parametro costituzionale non attinente alla propria sfera di autonomia costituzionalmente garantita, senza prospettare alcuna lesione delle competenze regionali, ma limitandosi a far valere la circostanza di essere azionista di una società di gestione aeroportuale.
Massima n. 32173
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11- nonies e 11- decies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prospettata dalla Regione Siciliana con riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, Cost. e agli artt. 36 e 37 dello Statuto regionale, poiché la Regione non lamenta la lesione della propria autonomia finanziaria, ma fa valere la circostanza di essere azionista di società di gestione aeroportuale.
Massima n. 32174
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11- nonies , 11- decies , 11- undecies , 11- duodecies , 11- terdecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prospettata dalla Regione Piemonte e concernente la violazione degli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. in base all'asserita natura di «aiuti di Stato» delle norme stesse in quanto volte a favorire i vettori aerei. Il price cap previsto dall'art. 11- nonies è un meccanismo di regolazione della dinamica tariffaria e non può essere configurato come «aiuto di stato». Le nuove misure dei diritti aeroportuali sono determinate con una metodologia di calcolo che commisura il prezzo delle prestazioni rese dai gestori a parametri obiettivi, fondati sulla redditività dell'investimento. Di esso si avvantaggiano tutti i vettori, italiani e stranieri; manca, quindi, l'elemento della selettività che è connotato necessario della nozione di aiuto di Stato (Corte di giustizia, sentenza 6 settembre 2006, C-88/03; sentenza 1° dicembre 1998, C-200/97).
Massima n. 32175
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11- nonies , 11- decies , 11- undecies , 11- duodecies e 11- terdecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in quanto la disciplina da essi posta non è riferibile ad un unico ambito materiale. La determinazione, con metodi necessariamente uniformi, dei criteri per stabilire il price cap incide sui meccanismi contrattuali tra concessionario, da un lato, e imprese e utenti, dall'altro, ponendo limiti all'autonomia contrattuale (art. 1322, comma primo, codice civile), ed è, pertanto, riconducibile, alla materia dell'ordinamento civile prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera i ), Cost. La disciplina può essere parzialmente ricondotta anche all'ambito della tutela della concorrenza, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., perché risponde alla finalità di evitare che il concessionario estenda abusivamente la propria posizione dominante in mercati contigui. Le disposizioni impugnate, pur riguardando gli aeroporti, non possono essere interamente ricondotte alla relativa materia, che, collocata nell'art. 117, terzo comma, Cost., dopo il «governo del territorio» e prima delle «grandi reti di trasporto e di navigazione», riguarda principalmente le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio. La disciplina non può essere interamente compresa nella materia delle «comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere» di cui all'art. 17 dello Statuto della Regione Siciliana.
Massima n. 32176
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11- nonies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata. Poiché la disciplina delle relazioni contrattuali incide sulla gestione degli aeroporti civili, viene in rilievo una ipotesi di interferenza di competenze legislative statali e regionali, che rende necessario applicare il principio di leale collaborazione, il cui principale strumento, ai fini della determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali, è costituito dal sistema delle Conferenze.
Massima n. 32177
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11- duodecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, promossa dalla Regione Piemonte, in riferimento al fatto che i decreti da emanarsi per stabilire le nuove misure in tema di sicurezza aeroportuale prescindono da ogni intesa o collaborazione da parte delle Regioni. La norma, attenendo alla materia della sicurezza dei passeggeri e degli operatori in ambito aeroportuale, ricade nella «sicurezza dello Stato e ordine pubblico» e nella «protezione dei confini nazionali» e rientra, quindi, nella competenza esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, lettere d ), h ) e q ) Cost., con la conseguenza che spetta allo Stato adottare una disciplina applicativa.
Massima n. 32178
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11- undecies , comma 2, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturali, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata. Per le ipotesi in cui ricorra una "concorrenza di competenze", la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze. In tal caso, il canone della "leale collaborazione" impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Aeroporti di Roma e Società Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a.;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies e 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con riferimento all'art. 41 della Costituzione con il ricorso in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies e 11-decies del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, sollevata dalla Regione Siciliana con riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, della Costituzione e agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto regionale della Regione Siciliana), con il ricorso in epigrafe;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-nonies del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-undecies, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies e 11-terdecies, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, sollevate, con riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies, 11-terdecies, relative alla violazione di competenze legislative regionali in base agli artt. 114, 117, secondo, terzo, quarto, e sesto comma, e 118 della Costituzione, prospettate dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Siciliana, Piemonte e Campania, con i ricorsi in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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