Corte costituzionale

Sentenza n. 50/2008

Corte cost., sent. 7 marzo 2008, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/2008
Data di deposito
7 marzo 2008
Data di decisione
27 febbraio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:50

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 389, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 635, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 1250, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 1251, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 1252, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 1261, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 1267, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 1290, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 1252, in riferimento ai commi, legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32161

V. titoletto.

Massima n. 32162

Sono inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 389, 1252, 1261 e 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 635, 1250, 1251 e 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promossa, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, dalla sola Regione Veneto, in quanto i ricorsi non soltanto presentano un contenuto generico, ma prospettano la violazione di parametri costituzionali che non afferiscono al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, né ridondano nella lesione di competenze di queste ultime.

Massima n. 32163

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 389, 635, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promossa, in riferimento all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Veneto, in quanto il metodo collaborativo, prefigurato da detta norma, da un lato, non è allo stato utilizzabile in mancanza dell'emanazione della fonte regolativa, dall'altro, avrebbe comunque uno spazio di applicazione limitato, non riguardando tutti gli ambiti materiali di pertinenza regionale.

Massima n. 32164

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. Premesso che il legislatore ha perseguito la finalità di tutelare le persone diversamente abili che si trovino, in quanto tali, in una situazione di «bisogno e di difficoltà», e che il contenuto della norma impugnata deve essere ricondotto alla materia dei servizi sociali, la norma stessa, prevedendo un finanziamento vincolato in una materia di spettanza residuale delle Regioni, viola l'autonomia finanziaria e legislativa regionale, e non è idonea ad escludere il suddetto contrasto la circostanza che le somme stanziate (per le relative spese sostenute entro il 31 dicembre 2008) sono attribuite direttamente a soggetti privati, in quanto le funzioni attribuite alle Regioni «ricomprendono pure le possibilità di erogazione di contributi finanziaria a soggetti privati». - V. sentenza n. 423/2004.

Massima n. 32165

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. Premesso che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della "istruzione" attribuita alla competenza legislativa concorrente», la norma censurata, nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. Poiché, peraltro, le prestazioni contemplate ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, affinché sia garantita continuità nella erogazione delle risorse finanziarie, devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso anche se non esauriti». - V. sentenza n. 423/2004.

Massima n. 32166

E' costituzionalmente illegittimo il comma 1252 (in riferimento ai commi 1250 e 1251) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «con proprio decreto», le parole «da adottare d'intesa con la Conferenza unificata» di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La norma si trova all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale senza che sia individuabile un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri. La concorrenza di competenze, in assenza di criteri contemplati in Costituzione e avendo riguardo alla natura unitaria e indivisa del Fondo, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione, che deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie.

Massima n. 32167

L'art. 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui prevede soltanto un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, si sottrae alle censure dei ricorrenti, in quanto non è, allo stato, idoneo ad incidere in alcun modo sull'autonomia finanziaria delle Regioni. - V. sentenza n. 423/2004.

Massima n. 32168

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «il Ministro per i diritti e le pari opportunità», le parole «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata». Nella parte in cui la norma destina risorse al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, essa, essendo finalizzata ad assicurare la prevenzione e repressione di reati, è riconducibile sia all'ambito materiale dell'ordine pubblico e sicurezza, sia a quello dell'ordinamento penale, attribuiti entrambi alla competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettere h) e l) , Cost.). Nondimeno, perseguendo il legislatore anche l'obiettivo di proteggere le vittime dei predetti fatti delittuosi, attraverso apposite misure di carattere sociale contenute, in particolare, nel «piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere», deve ritenersi sussistente anche la competenza delle Regioni in materia di servizi sociali. Non potendo comporsi il concorso di competenze statali e regionali mediante l'applicazione del principio di prevalenza, ne consegue la necessità che debbano essere previste forme di leale collaborazione che, nella specie, possono dirsi adeguatamente attuate mediante la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata in sede di adozione del decreto di fissazione dei criteri di ripartizione del Fondo.

Massima n. 32169

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. La norma censurata, la quale istituisce un fondo ministeriale a destinazione vincolata per favorire l'accoglienza degli alunni stranieri, non prevede un intervento pubblico connesso alla programmazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale e non rientra quindi nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di immigrazione, ma inerisce ad ambiti materiali regionali, quali quelli dei servizi sociali e dell'istruzione. La natura sociale delle provvidenze erogate, le quali ineriscono a diritti fondamentali, richiede che si garantisca, in ossequio ai principi di solidarietà sociale, continuità di erogazione, con conseguente salvezza degli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti.

Massima n. 32170

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, in quanto la norma censurata, limitandosi a disporre un mero incremento del Fondo per le politiche giovanili non è suscettibile di violare, allo stato, l'autonomia normativa e finanziaria delle Regioni.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 389, della legge n. 296 del 2006;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 1252 (in riferimento ai commi 1250 e 1251) dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «con proprio decreto», le parole «da adottare d'intesa con la Conferenza unificata»;

d) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «il Ministro per i diritti e le pari opportunità» le parole «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata»;

e) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1267, della legge n. 296 del 2006;

f) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1290, della legge n. 296 del 2006, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

g) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 389, 635, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1290, della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Veneto, con il ricorso di cui in epigrafe;

h) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 389, 1252, 1261 e 1267, della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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