Corte costituzionale
Sentenza n. 45/2008
Corte cost., sent. 4 marzo 2008, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/2008
- Data di deposito
- 4 marzo 2008
- Data di decisione
- 25 febbraio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 796, lettera n), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 808, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 796, lettera n), primo periodo, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 796, lettera n), terzo periodo, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32141
V. titoletto.
Massima n. 32142
Nessuna violazione dell'autonomia regionale deriva dall'art. 1, comma 796, lettera n) , primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto tale disposizione si configura quale mero incremento delle disponibilità finanziarie destinate all'edilizia sanitaria, incremento peraltro concordato con le Regioni mediante un atto formale di intesa (Protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul «Patto per la salute» del 28 settembre 2006), di cui la norma in questione si pone come pedissequa attuazione in sede legislativa.
Massima n. 32143
Nessuna violazione dell'autonomia regionale deriva dall'art. 1, comma 796, lettera n) , terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che il riparto delle risorse di bilancio per l'edilizia sanitaria debba essere effettuato in relazione a specifici criteri e linee prioritarie. Si tratta, infatti, di principi fondamentali dettati dalla legge statale in ambiti materiali quali la «tutela della salute» e il «governo del territorio» che ricadono nella potestà legislativa concorrente. Tali principi sono peraltro integralmente e letteralmente trascritti dal Protocollo di intesa, approvato dallo Stato e dalle Regioni e Province autonome sul «Patto per la salute» del 28 settembre 2006.
Massima n. 32144
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 796, lettera n ), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui prevede l'apposizione di vincoli puntuali di destinazione di fondi statali nelle materie «tutela della salute» e «governo del territorio» appartenenti alla potestà legislativa concorrente, così violando gli artt. 119, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. - Si vedano, in senso analogo, le citate sentenze n. 105/2007, n. 118/2006 e n. 423/2004.
Massima n. 32145
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento all'art. 97 Cost., in quanto, a prescindere dalla genericità delle motivazioni addotte, le violazioni denunciate non ridondano in una lesione della sfera di attribuzioni legislative costituzionalmente garantite delle Regioni e il detto parametro non è perciò evocabile nell'ambito di un procedimento in via principale. - In senso analogo, v. le citate sentenze nn. 401, 387, 184 e 98/2007.
Massima n. 32146
Non è fondata, con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede appositi stanziamenti per gli anni 2007, 2008 e 2009 per la concessione, da parte del Ministero della salute, di finanziamenti finalizzati alle Regioni meridionali e insulari, allo scopo di assicurare il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'art. 2- bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 maggio 2004, n. 138. Infatti, gli interventi previsti dalla disposizione censurata rientrano sicuramente nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e ricadono pertanto nella sfera della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost. Inconferente appare peraltro il richiamo al principio di leale collaborazione sia perché si versa in una materia di competenza esclusiva dello Stato, sia perché, in fatto, le Regioni risultano essere state ampiamente coinvolte.
Massima n. 32147
Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma in questione concretizza un intervento speciale ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost., rispettando le condizioni in esso previste, in quanto vengono in rilievo il principio di solidarietà sociale e l'obiettivo di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, indicati, tra gli altri, dalla norma costituzionale citata come condizioni e finalità che giustificano interventi speciali di perequazione in favore di Regioni ritenute dal legislatore meno dotate, per differenti situazioni di reddito e di sviluppo, di strumenti atti a garantire un'adeguata fruizione di servizi indispensabili alla tutela della salute. Né può ritenersi generico il riferimento alle «Regioni meridionali ed insulari», in quanto, mentre le seconde sono incontestabilmente individuabili, le prime, avuto riguardo, nella fase attuativa, alle leggi che hanno previsto negli anni interventi straordinari per il Mezzogiorno o alla stessa legge elettorale per il Parlamento europeo, che ha istituito una circoscrizione «Italia meridionale», sono del pari agevolmente individuabili. - Si vedano, in materia di interventi speciali ex art. 119, quinto comma, Cost., le citate sentenze n. 105/2007, n. 451/2006, n. 219/2005 e n. 16/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006, limitatamente alle seguenti parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica.»;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 808, della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 808, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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