Corte costituzionale
Sentenza n. 386/2008
Corte cost., sent. 25 novembre 2008, n. 386
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 386/2008
- Data di deposito
- 25 novembre 2008
- Data di decisione
- 19 novembre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:386
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 3, decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000
Massime
Massima n. 32964
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione ed in relazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, l'articolo 5 della legge della Regione Calabria, 5 ottobre 2007, n. 22. Posto che le leggi, statali e regionali, istitutive di nuove spese devono recare una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura, e che risulta compatibile con la Costituzione il rinvio, da parte della Regione, della quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonché dell'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, la disposizione censurata - che concede contributi pluriennali in favore delle aziende di trasporto pubblico locale omettendo di quantificare la relativa spesa - si pone in contrasto con l'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (il quale stabilisce, tra l'altro, che le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale ne indichino l'ammontare complessivo), norma interposta in quanto espressiva di un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, violando, pertanto, il suddetto parametro costituzionale. - Sulla necessità che le leggi istitutive di nuove spese debbano recare una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura v. le citt. sentenze n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958; - Sulla necessità che a tale obbligo di copertura non sfuggano le norme regionali, v. le citt. sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961; - Sulla compatibilità con la Costituzione del rinvio, da parte della Regione, della quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonché dell'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, secondo quanto attualmente previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, v. le citt. sentenze n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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