Corte costituzionale
Sentenza n. 289/2008
Corte cost., sent. 18 luglio 2008, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 289/2008
- Data di deposito
- 18 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:289
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
- art. 26, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 27, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 29, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 22, comma 2, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 22, comma 1, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 4, n. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 1-bis, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 9, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 10, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 13, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 14, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, n. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, n. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, n. 9, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 3, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 32734
V. titoletto.
Massima n. 32735
Gli artt. 22, 26 e 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stati soltanto in parte modificati dalla legge di conversione, la quale ha introdotto innovazioni che, tuttavia, non incidono sul contenuto precettivo delle disposizioni. Pertanto, lo scrutinio di costituzionalità va condotto avendo riguardo al testo di dette norme risultante dalla legge di conversione, tenendo conto delle argomentazioni svolte in entrambi i ricorsi. - In senso analogo, v. la citata sentenza n. 430/2007.
Massima n. 32736
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del decreto-legge luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, va respinta l'eccezione di inammissibilità basata sul rilievo che le questioni sarebbero prospettate in via meramente ipotetica, in ragione della mera eventualità che nella specie si tratti di disposizione applicabile agli enti pubblici non territoriali regionali. A differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili. Il principio vale soprattutto nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere le questioni stesse del tutto astratte o pretestuose. Poiché nella specie il testo della disposizione impugnata consente, tra le altre, l'interpretazione censurata dalle ricorrenti, non v'è ostacolo allo scrutinio nel merito delle questioni. - V., in senso analogo, le citate sentenze n. 228/2003, n. 412/2004 e n. 449/2005.
Massima n. 32737
Va escluso che la denunciata lesione delle competenze della ricorrente Regione a statuto speciale sia impedita dal comma 1- bis dell'art. 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, in quanto la clausola di salvaguardia contenuta nel suddetto comma 1- bis è troppo generica per giustificare questa conclusione, tanto che in tale disposizione del decreto-legge non risulta neppure precisato quali norme dovrebbero considerarsi non applicabili alla ricorrente per incompatibilità con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione e quali, invece, dovrebbero ritenersi applicabili.
Massima n. 32738
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riguarda la riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali nel triennio 2007-2009. Infatti, successivamente alla proposizione dei ricorsi, l'art. 2, comma 625, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha abrogato il citato comma 2 dell'art. 22. Inoltre, la medesima disposizione censurata, dal momento della sua entrata in vigore e fino alla data della sua abrogazione, non ha prodotto alcun effetto, perché l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ne aveva sospeso l'applicazione per tutto il 2007. - In senso analogo, v. la citata sentenza n. 451/2007.
Massima n. 32739
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente la riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi per l'anno 2006, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e agli artt. 4, numeri 1, 1- bis , 2, 3, 9, 10, 12, 13 e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. La disposizione censurata volta a ridurre gli stanziamenti di spesa per consumi intermedi, deve intendersi riferita, salve le eccezioni tassativamente previste, a tutti gli enti ed organismi pubblici non territoriali, compresi quelli regionali, e quindi, fissando limiti alla spesa di enti pubblici regionali, può qualificarsi quale princípio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (applicabile anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica) in quanto risponde alla duplice condizione: a) di porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; b) di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi. Nella specie la prima condizione è soddisfatta, perché il censurato limite fissato dal legislatore ha natura transitoria, operando solo per l'anno 2006, e riguarda la spesa complessiva per consumi intermedi, cioè un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, che costituisce una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico. La seconda condizione è soddisfatta, perché la norma censurata non determina gli strumenti e le modalità per il perseguimento del predetto obiettivo, ma lascia liberi gli enti destinatari della prescrizione di individuare le misure necessarie al fine del contenimento della spesa per consumi intermedi. Né rileva il fatto che la riduzione degli stanziamenti sia imposta per lo stesso esercizio finanziario in corso, in quanto il necessario concorso degli enti pubblici regionali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita definito in sede di Unione Europea, postula che il legislatore statale possa intervenire sugli stanziamenti per l'anno in corso, qualora lo richieda il complessivo andamento dei conti pubblici, con il solo limite della palese arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza della variazione. Tale limite nella specie non è superato, perché la norma denunciata, accanto al tetto del 10 per cento, prevede che in ogni caso la riduzione debba avvenire «nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore» del decreto-legge. - Sulla duplice condizione che connota il principio di coordinamento della finanza pubblica che pone limiti alla spesa delle autonomie regionali, v. le citate sentenze n. 120/2008, n. 412 e n. 169/2007, n. 88/2006. - Sulla estensibilità alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica, in considerazione dell'obbligo generale di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze n. 190/2008; n. 169 e n. 82/2007.
Massima n. 32740
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché le Regioni possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali. Nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri non attinenti al riparto di competenze, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione regionale. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 190/2008, n. 401/2007 e n. 116/2006.
Massima n. 32741
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Infatti, la norma denunciata si limita a prevedere, al fine di assicurare il rispetto in concreto di una legittima misura di coordinamento finanziario fissata dalla legge finanziaria per il 2005, una sanzione a carico degli enti che non rispettino il limite all'incremento delle spese degli enti non territoriali. Orbene, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica le previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa, operanti nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti. Il versamento, poi, al bilancio dello Stato di un importo corrispondente alle maggiori spese effettuate rispetto al limite previsto, è giustificato dal fatto che gli enti in questione sono inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 190/2008 e n. 412/2007.
Massima n. 32742
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), prospettata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, essendo evidente che si tratta di parametri estranei alle competenze della Regione.
Massima n. 32743
È inammissibile per difetto di interesse la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 27 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. L'art. 27 dispone una riduzione ulteriore del 10 per cento, rispetto a quella prevista dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 9, della legge n. 266 del 2005), delle spese delle pubbliche amministrazioni per: (a) studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione; (b) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Ma il comma 9 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006, per previsione normativa, non si applica né alle Regioni né agli enti locali, secondo quanto dispone l'art. 1, comma 12, della legge n. 266 del 2005.
Massima n. 32744
È inammissibile per difetto di interesse la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Difatti, per espressa previsione normativa (comma 6 del denunciato art. 29), «Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Ne deriva che i precetti specifici e puntuali previsti dalla disposizione denunciata non si riferiscono alle Regioni, le quali, mentre sono tenute a rispettare il solo obiettivo finanziario globale da essa disposto, sono libere nello stabilire strumenti e modalità per il conseguimento dello scopo divisato dal legislatore statale. In quest'ambito la norma denunciata, che incide temporaneamente su una complessiva e non minuta voce di spesa, va qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promosse: in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe; in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e agli artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13 e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48 dello statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promosse: in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe; e, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, promosse: in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe; in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; e, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e agli artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13 e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48 dello statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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