Corte costituzionale
Sentenza n. 272/2008
Corte cost., sent. 11 luglio 2008, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 272/2008
- Data di deposito
- 11 luglio 2008
- Data di decisione
- 7 luglio 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 186 del 27 aprile 1982
- art. 20, legge n. 186 del 27 aprile 1982
- art. 19, comma 1, numero 3, legge n. 186 del 27 aprile 1982
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 100, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 32698
Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato «nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati». Premesso che, in assenza di vincoli costituzionali, non è possibile ipotizzare la doverosità, per il legislatore ordinario, di introdurre una disciplina della composizione del Consiglio di Stato che rispecchi le medesime quote previste dall'art. 19 per la copertura dei posti vacanti (da assegnare per metà ai consiglieri di TAR che ne facciano domanda e abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; per un quarto, a soggetti - scelti nell'ambito delle categorie individuate dalla legge - nominati con d.P.R., su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di presidenza; per il restante quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami), con le disposizioni censurate il legislatore ha semplicemente inteso ampliare, per il futuro, le possibilità dei consiglieri TAR di accedere alla qualifica di consigliere di Stato, rispetto alla normativa precedente, senza peraltro introdurre come principio strutturale la tripartizione del Consiglio secondo le quote previste dall'art. 19, mentre l'art. 20, nel disporre che i posti vacanti, nel caso in cui non siano coperti secondo le quote suddette, possono essere portati in aumento alle altre categorie, ma devono poi essere riassorbiti negli anni successivi, rende palese la precisa volontà del legislatore di assicurare il rispetto della scelta operata con l'art. 19 per la copertura dei posti vacanti, ma non anche per la struttura dell'organo.
Massima n. 32699
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato «nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati», censurato, in riferimento agli artt. 97, 100, 101 e 108 della Costituzione, per contrasto con i principi della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, nonché di indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge. Non sussiste la denunciata violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto tale principio è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale»; né viola il principio della riserva di legge in tema di ordinamento giudiziario e di formazione degli organi giurisdizionali la mancanza di una disciplina della composizione del Consiglio di Stato secondo le medesime quote previste dall'art. 19 della legge n. 186 del 1982, dal momento che la legge espressamente individua tutte le diverse componenti dell'organo e prevede, per ciascuna di esse, requisiti e modalità di accesso; né la possibile diversa composizione del Consiglio di Stato rispetto alle aliquote di provvista può incidere sulla indipendenza dell'organo, dal momento che i requisiti e le modalità di accesso delle diverse componenti sono disciplinate dalla legge per garantire anzitutto la piena indipendenza dell'organo e che la quota di consiglieri di provenienza concorsuale, proprio grazie a tale sistema di scelta, assicura un grado di indipendenza pari a quello garantito dalla quota di provenienza dai TAR, a propria volta composta da magistrati selezionati tramite pubblico concorso. - Sulla operatività del principio di buon andamento solo ai profili organizzativi della giurisdizione e non anche all'esercizio della stessa, v., citate, sentenza n. 174/2005 e ordinanza n. 44/2006. - Sulla composizione del Consiglio di Stato prima della riforma del 1982, v., citata, sentenza n. 177/1973.
Massima n. 32700
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che i vincitori del concorso per l'accesso al Consiglio di Stato conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. Trattasi, invero, di questione priva del carattere di attualità, e quindi di rilevanza, in quanto, posto che l'asserita deteriore collocazione nel ruolo non rileva di per sé, ma solo in quanto incida su provvedimenti che siano fondati sulla posizione che i magistrati abbiano nel ruolo medesimo, il ricorrente del giudizio a quo non ha subìto alcun concreto pregiudizio per effetto dell'applicazione della disposizione censurata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliari del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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