Corte costituzionale
Sentenza n. 271/2008
Corte cost., sent. 11 luglio 2008, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/2008
- Data di deposito
- 11 luglio 2008
- Data di decisione
- 7 luglio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge della Regione Liguria n. 15 del 3 aprile 2007
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 6, decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001
- legge n. 405 del 16 novembre 2001
- art. 117, comma 2, lettera m), Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 113, Costituzione
Massime
Massima n. 32696
La legislazione statale non esclude che, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, che pure hanno una generale finalizzazione di tipo egualitario, una Regione possa differenziare per il suo territorio il livello di rimborsabilità dei farmaci, purché la eventuale determinazione amministrativa regionale sia preceduta dal procedimento individuato nel primo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001 e la Regione operi al fine del contenimento della propria spesa farmaceutica. E', pertanto, compatibile con il principio di eguaglianza e con il diritto alla salute l'attribuzione alle Regioni del potere di riduzione della rimborsabilità dei farmaci, attraverso una procedura finalizzata alla verifica della presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee e a garantire l'equivalenza terapeutica sull'intero territorio nazionale del farmaco interamente rimborsabile con quello oggetto del provvedimento. - Sul rapporto tra legislazione sui livelli essenziali di assistenza e contenimento della spesa farmaceutica, v. la citata sentenza n. 279/2006.
Massima n. 32697
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 151. L'esercizio del potere regionale di escludere o limitare la rimborsabilità dei farmaci è configurato dal legislatore statale come il punto di arrivo di uno speciale procedimento amministrativo, che garantisce i soggetti direttamente interessati, anche attraverso la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale fin dalla fase cautelare. Pertanto, l'esercizio di tale potere mediante legge-provvedimento, anziché con provvedimento amministrativo, rappresenta una violazione di quanto espressamente determinato dal legislatore statale nell'ambito di una materia di sua esclusiva competenza, e viola quindi l'art. 117, secondo comma, lettera m ), della Costituzione. Restano assorbite le ulteriori censure.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2007).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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