Corte costituzionale
Sentenza n. 26/2008
Corte cost., sent. 13 febbraio 2008, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/2008
- Data di deposito
- 13 febbraio 2008
- Data di decisione
- 11 febbraio 2008
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:26
Parametri
- Costituzione n. 101
- Costituzione n. 104
- Costituzione n. 107
- Costituzione n. 112
- art. 101, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 107, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 82, comma 2, Costituzione
- art. 371, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 1, deliberazione della Camera dei deputati del 31 luglio 2003
- art. 6, comma 3, deliberazione della Camera dei deputati del 31 luglio 2003
- art. 22, comma 1, Regolamento del 4 febbraio 2004
Massime
Massima n. 32103
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è irrilevante, ai fini della decisione, l'ordinanza che dispone ulteriori indagini adottata dal Giudice per le indagini preliminari presso il suddetto Tribunale ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen., dopo la richiesta di archiviazione formulata dalla ricorrente, e di tale atto deve essere disposta la restituzione in plico chiuso alla ricorrente.
Massima n. 32104
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (perché, dopo la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica l'eventuale annullamento degli atti impugnati sarebbe inutiliter datum ). Infatti, costituendo oggetto del conflitto il riconoscimento della non spettanza alla Commissione di interferire - attraverso la negazione della possibilità della ricorrente di partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili sulla vettura corpo del reato - nell'esercizio delle funzioni di indagini istituzionalmente spettanti all'autorità giudiziaria, le vicende successive all'assunzione di tale determinazione da parte dell'organo parlamentare si presentano prive di rilevanza rispetto al thema decidendum , e ciò vale sia per la scelta della Procura di chiedere l'archiviazione, sia per la decisione della Commissione di mettere a disposizione della Procura le risultanze dell'indagine tecnica compiuta. - Il conflitto, dichiarato ammissibile con ordinanza n. 73/2006, è stato oggetto di decisione non definitiva (quanto a eccezioni pregiudiziali di inammissibilità), adottata con sentenza n. 241/2007, citata. - La Corte ha evidenziato le differenze tra la fattispecie in esame e quella in relazione alla quale è intervenuta l'ordinanza n. 404/2005, richiamata dalla Camera dei deputati.
Massima n. 32105
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per contraddizione tra il petitum e la causa pretendi : infatti, la ricorrente mira non a contestare la competenza della Commissione, né a "rivendicare" per sé una competenza esclusiva, bensì solo a far accertare la menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali derivante dalla scelta della Commissione di negarle qualunque forma di partecipazione allo svolgimento di accertamenti tecnici che (anche) la ricorrente avrebbe potuto effettuare ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen.
Massima n. 32106
La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin era certamente legittimata a disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato, potendo, nell'espletamento delle indagini e degli esami ad essa demandati, esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ex art. 82, secondo comma, Cost., e ciò esclude l'annullabilità della nota adottata il 17 settembre 2005 dal Presidente della Commissione e relativa al conferimento dell'incarico peritale.
Massima n. 32107
I poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere, affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari. - Sul fatto che compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non sia "giudicare" v., citata, sentenza n. 231/1975 - Sul fatto che il corso della giustizia non possa essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari v., citata, sentenza n. 13/1975.
Massima n. 32108
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin deve essere dichiarato che non spettava alla Commissione adottare la nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV), con la quale è stato opposto il rifiuto alla richiesta, avanzata dalla suddetta Procura, di acconsentire allo svolgimento di accertamenti tecnici congiunti sull'autovettura corpo di reato. Infatti, premesso che il principio posto dall'art. 371 cod. proc. pen. - che prevede un reciproco coordinamento, in caso di indagini collegate svolte da uffici diversi del pubblico ministero - ha valenza generale ed è applicabile ben oltre l'ambito suo proprio, deve ritenersi che, nella specie, l'osservanza del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato avrebbe imposto di accogliere la richiesta avanzata dalla Procura, al fine di consentire il più ampio spettro di indagine nella ricerca della verità dei fatti, non essendo detta richiesta diretta a "rivendicare" alcuna potestà esclusiva di indagine, ma solo a garantire l'integrità delle attribuzioni che, per dettato costituzionale, spettano all'autorità giudiziaria. La suddetta nota deve, pertanto, essere annullata. - Sull'elasticità del principio di leale collaborazione v., citata, sentenza n. 50/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin adottare la nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV), con la quale è stato opposto il rifiuto alla richiesta, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, di acconsentire allo svolgimento di accertamenti tecnici congiunti sull'autovettura corpo di reato, ed annulla, per l'effetto, tale atto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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