Corte costituzionale
Sentenza n. 225/2008
Corte cost., sent. 20 giugno 2008, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/2008
- Data di deposito
- 20 giugno 2008
- Data di decisione
- 11 giugno 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:225
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32613
L'ampia discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nella configurazione delle fattispecie criminose si estende alle modalità di protezione dei singoli beni o interessi: rientrano in tale discrezionalità anche l'opzione per forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, e l'individuazione della soglia di pericolosità cui connettere la risposta punitiva, nel rispetto del principio di necessaria offensività del reato. In tale ambito, spetta alla Corte procedere alla verifica della offensività "in astratto", acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo, esigenza che, nell'ipotesi di reato di pericolo, presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto risponda all' id quod plerumque accidit . Se tale condizione è soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario. - Sulla ripartizione di competenze fra Corte costituzionale e giudice ordinario, in ordine alla verifica del rispetto della necessaria offensività delle fattispecie v., citate, sentenze n. 265/2005, n. 263 e n. 519/2000, n. 360/1995. - Sull 'id quod plerumque accidit v., tra le altre, sentenza n. 333/1991.
Massima n. 32614
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. Non sono, quindi riscontrabili, né la lamentata irragionevolezza, poiché, a fronte di una condotta che deve già presentare una potenziale proiezione verso l'offesa al patrimonio, non è irragionevole la scelta di tener conto di precedenti condanne per reati aggressivi dello stesso bene, né la violazione del principio di eguaglianza, posto che le situazioni messe a confronto dal rimettente - quella del condannato in via definitiva per i reati indicati dalla norma censurata e quella di colui che, pur avendo commesso lo stesso fatto, non è stato condannato, per l'estinzione del reato o l'improcedibilità dell'azione penale - non sono comparabili, visto che nel caso del prosciolto, anche se non nel merito, è mancato un accertamento della responsabilità per il fatto anteriore. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 265/2005. - Sul rispetto del principio di offensività da parte della fattispecie censurata v., citate, sentenze n. 236/1975 e n. 14/1971. - V., altresì, citate, sentenza n. 370/1996 e ordinanza n. 146/1977.
Massima n. 32641
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 27, commi primo e terzo, Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. La soluzione normativa de qua non è in contrasto con il principio di personalità della responsabilità per fatto proprio colpevole, poiché il presupposto soggettivo da cui dipende l'applicazione della norma incriminatrice è costituito da un dato certo e pienamente conoscibile dal soggetto attivo (la precedente condanna irrevocabile), che è quindi messo nella condizione di evitare la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato; né è violata la finalità rieducativa della pena, posto che al legislatore non è inibito prevedere che alla condanna conseguano effetti penali, al cui novero va ascritto quello in oggetto. Né ciò trasforma la condanna in un "marchio indelebile", che pone il condannato in una posizione di eterno sfavore rispetto alla generalità dei cittadini, visto che il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ove abbia ottenuto la riabilitazione. - Sul principio di personalità della responsabilità penale v., citate, sentenze n. 322/2007 e n. 1085/1988. - V., altresì, citata, sentenza n. 48/1994.
Massima n. 32642
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 25 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. La soluzione normativa de qua non viola il principio di determinatezza della fattispecie penale, posto che la locuzione utilizzata dal legislatore fa perno sull'attitudine funzionale degli strumenti posseduti ad aprire o sforzare serrature, attitudine la cui verifica non eccede il normale compito ermeneutico istituzionalmente demandato al giudice. Lo stesso è a dirsi per le modalità e le circostanze spazio-temporali della detenzione, la cui analisi è necessaria ai fini della verifica della concretezza e dell'attualità del pericolo. - Sul rispetto del principio di determinatezza da parte della locuzione usata nella norma in oggetto v., citata, ordinanza n. 36/1990. - Sulla similare problematica postasi con riferimento alla contravvenzione di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere v., citata, sentenza n. 79/1982.
Massima n. 32643
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 13, 24 e 27 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via defintiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. Secondo il rimettente la norma impugnata stabilirebbe un'inversione dell'onere della prova in danno dell'imputato: in realtà, al di là della formulazione letterale - "dei quali non giustifichi l'attuale destinazione" - ciò che la norma prefigura è solo un onere di allegazione, da parte dell'imputato, delle circostanze da cui possa desumersi la destinazione lecita degli oggetti, che non risultino conosciute o conoscibili dal giudicante, il quale potrà comunque trarre aliunde il convincimento in ordine alla liceità degli obiettivi di impiego degli strumenti, ove l'imputato abbia scelto la via del silenzio. La violazione dell'art. 13 Cost. risulta, infine, priva di specifica motivazione. - V., citate, sentenza n. 236/1975 e ordinanze n. 36/1990 e n. 146/1977. - Sul fatto che nella clausola "senza giustificato motivo", analoga a quella di cui alla norma contestata - non possa scorgersi un'inversione dell'onere della prova v., citata, sentenza n. 5/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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