Corte costituzionale
Sentenza n. 191/2008
Corte cost., sent. 6 giugno 2008, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/2008
- Data di deposito
- 6 giugno 2008
- Data di decisione
- 21 maggio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 103, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 23, legge n. 488 del 23 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 32528
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. Posto che il legislatore può prevedere, a favore dei dipendenti pubblici all'atto dell'assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo ai casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza di un'identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, purché questo sia operato in modo da evitare irragionevoli disparità di trattamento, la differenza tra il trattamento che la disposizione censurata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, pur in presenza di un meccanismo molto simile per il transito al relativo ruolo, è manifestamente irragionevole e viola quindi gli artt. 3 e 97 Cost. Restano assorbite le ulteriori censure. - Sulla possibilità di riconoscimento, per i dipendenti pubblici, dei servizi già prestati, v. la citata sentenza n. 305/1995. - Sulle differenze tra tecnici laureati e ricercatori, v. le citate ordinanze n. 160/2003 e nn. 262 e 94/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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