Corte costituzionale

Sentenza n. 191/2008

Corte cost., sent. 6 giugno 2008, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/2008
Data di deposito
6 giugno 2008
Data di decisione
21 maggio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 103, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
  • art. 23, legge n. 488 del 23 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 32528

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. Posto che il legislatore può prevedere, a favore dei dipendenti pubblici all'atto dell'assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo ai casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza di un'identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, purché questo sia operato in modo da evitare irragionevoli disparità di trattamento, la differenza tra il trattamento che la disposizione censurata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, pur in presenza di un meccanismo molto simile per il transito al relativo ruolo, è manifestamente irragionevole e viola quindi gli artt. 3 e 97 Cost. Restano assorbite le ulteriori censure. - Sulla possibilità di riconoscimento, per i dipendenti pubblici, dei servizi già prestati, v. la citata sentenza n. 305/1995. - Sulle differenze tra tecnici laureati e ricercatori, v. le citate ordinanze n. 160/2003 e nn. 262 e 94/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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