Corte costituzionale
Sentenza n. 190/2008
Corte cost., sent. 6 giugno 2008, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/2008
- Data di deposito
- 6 giugno 2008
- Data di decisione
- 21 maggio 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 587, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 588, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 589, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 590, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 591, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 1221, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 119, Costituzione
- legge n. 386 del 30 novembre 1989
- decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 15 luglio 1988
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 69, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 71, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- Titolo VI, in particolare, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 70, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, comma 4, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 52, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 32521
V. titoletto.
Massima n. 32522
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 587 a 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Le Regioni e le Province autonome, infatti, possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali o provinciali e, nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri non attinenti al riparto di competenze, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione provinciale. - V., citate, sentenze n. 401/2007, n. 116/2006, n. 383/2005.
Massima n. 32523
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1221, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione e al principio di certezza del diritto, nonché per violazione dell'autonomia finanziaria provinciale. Alcuni parametri, infatti, sono estranei al riparto di competenze, senza che la loro asserita lesione comporti una violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, mentre la censura relativa alla pretesa lesione dell'autonomia finanziaria provinciale è priva di ogni motivazione.
Massima n. 32524
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 587, 588, 589 e 590, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato per violazione dell'autonomia finanziaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, devono essere valutate alla stregua delle norme dello statuto (e relative norme di attuazione). Tuttavia, posto che il vincolo del rispetto dei princípi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Province autonome nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale, sussiste, sotto questo aspetto, una sostanziale coincidenza tra limiti posti alla autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia ordinaria dall'art. 119 Cost. e limiti posti all'autonomia finanziaria delle Province autonome dallo statuto speciale. - Sull'applicabilità alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dei vincoli derivanti da principi statali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati all'osservanza degli obblighi comunitari, v., fra le altre, sentenze n. 82/2007, n. 88/2006.
Massima n. 32525
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alle norme del Titolo VI del medesimo statuto, come modificati dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 587 e 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'obbligo posto dal comma 587 in capo alle amministrazioni pubbliche regionali e locali di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla partecipazione delle medesime amministrazioni a consorzi ed a società, la previsione che tali dati siano resi pubblici ed esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica, e che in relazione ad essi il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisca annualmente alle Camere (comma 591), mirano a garantire all'amministrazione centrale una adeguata conoscenza della spesa pubblica complessiva in vista dell'adozione di misure di finanza pubblica nazionale idonee ad assicurare il rispetto dei parametri fissati nel patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. Esse, pertanto, costituiscono legittimo esercizio della competenza statale di coordinamento della finanza pubblica che è limite all'autonomia finanziaria delle medesime Province autonome. - Sulla acquisizione dei dati a fini di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, v., citata, sentenza n. 240/2007. - Sulla competenza statale di coordinamento della finanza pubblica, v., citata, sentenza n. 82/2007.
Massima n. 32526
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 588, 589 e 590, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Premesso che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti per le Regioni e le Province autonome, le previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa imposti a Regioni ed enti locali, le quali operano nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti, la previsione, contenuta al comma 588, del divieto di erogazione di somme in favore di consorzi e società partecipate dalle amministrazioni territoriali, nel caso di inadempimento da parte di queste ultime dell'obbligo di comunicazione dei dati stabilito dal comma 587, nonché quella, contenuta nel comma 589, della detrazione dai fondi erariali a qualsiasi titolo trasferiti alle medesime Regioni ed enti locali di una somma pari alla spesa sostenuta nell'anno dagli stessi, costituiscono un illegittimo vincolo all'autonomia di spesa nei confronti delle province autonome nonché all'autonomia finanziaria degli enti locali, giacché la non osservanza del suddetto obbligo di comunicazione non incide sul complessivo limite di spesa da parte della Regione o dell'ente locale, e non può quindi ritenersi - come affermato dal comma 590 - principio di coordinamento della spesa pubblica, vincolante anche per le Regioni e le Province autonome. - Sui principi di ordinamento della finanza pubblica, v., citate, sentenze n. 169/2007 e n. 412/2007.
Massima n. 32527
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1221, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento all'art. 52 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nella parte in cui assegna la competenza ad adottare il provvedimento esecutivo di cui al comma 1220, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con gli enti territoriali obbligati, all'organo monocratico Presidente del Consiglio dei ministri anziché all'organo collegiale Governo. Poiché l'indicato provvedimento è di esclusiva spettanza del Presidente del Consiglio, dei ministri, non essendo stata raggiunta l'intesa prescritta dal citato comma 1220, è priva di fondamento la pretesa della Provincia autonoma di prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione nonché al principio di certezza del diritto ed all'autonomia finanziaria delle Regioni, di cui alle norme del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto del 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 588, 589 e 590, della legge n. 296 del 2006;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 8, n.1, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989 n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 15 luglio 1988 n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), al decreto legislativo del 16 marzo 1992 n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 52 del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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