Corte costituzionale
Sentenza n. 168/2008
Corte cost., sent. 23 maggio 2008, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/2008
- Data di deposito
- 23 maggio 2008
- Data di decisione
- 19 maggio 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 362, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 363, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 364, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 365, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 1284, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 2, comma 344, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 32477
V. titoletto.
Massima n. 32478
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 1, commi 362, 363, 364 e 365, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per genericità della prospettazione e per omessa motivazione in ordine alle ragioni per cui le disposizioni censurate violerebbero gli evocati parametri. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 50/2008 e n. 430/2007.
Massima n. 32479
Le questioni relative ai commi 362, 363, 364 e 365, promosse in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, vanno interpretate come aventi ad oggetto i soli commi da 362 a 364, perché, in concreto, le sollevate censure non prendono in considerazione il comma 365, denunciato sotto altri profili.
Massima n. 32480
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso. Infatti, per quanto riguarda l'anno 2007, il fondo incide esclusivamente su una materia di competenza legislativa regionale, essendo destinato a finanziare interventi, di carattere sociale, relativi alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili (commi 363 e 364), ed interviene, così, nella materia, di potestà legislativa residuale delle Regioni, dei "servizi sociali", inerendo ad attività riguardanti la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale consegue che, a ciascuna Regione, dovrà essere assegnata genericamente, per il perseguimento di finalità sociali, la quota parte del fondo loro spettante, senza il suindicato vincolo di destinazione specifica. - Sui fondi statali con vincolo di destinazione, v. le citate sentenze nn. 63, 50 e 45/2008; n. 137/2007; n. 160, n. 77 e n. 51/2005. - Sui fondi statali con vincolo di destinazione incidenti su materie oggetto di "chiamata in sussidiarietà" da parte dello Stato, v. le citate ordinanza n. 155/2005 e sentenze n. 31/2005, n. 6/2004, n. 303/2003. - In tema di strumenti concertativi a salvaguardia delle competenze regionale in caso di intervento finanziario statale sulle competenze regionali, v. le citate sentenze n. 63 e n. 50/2008; n. 201/2007; n. 211 e n. 133/2006; n. 6 del 2004. - Sulla assegnazione generica di fondi statali alle Regioni a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale per la sussistenza di vincolo di destinazione, v. le citate sentenze n. 118/2006 e n. 423/2004. - In tema di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost., v. le citate sentenze n. 50 del 2008; n. 387/2007 e n. 248/2006.
Massima n. 32481
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 364, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: a) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: «per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009». Il fondo unitario disciplinato dalle norme censurate di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili ha un forte impatto sulle competenze legislative regionali nelle materie dei servizi sociali e della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», tale da imporre al legislatore statale di stabilire la destinazione ed effettuare il riparto delle risorse tra i diversi interventi adottando l'intesa "forte" quale adeguato strumento di coinvolgimento delle Regioni. In particolare, dovrà essere oggetto di intesa anche la determinazione della quota del fondo da utilizzare per finalità di efficienza energetica, senza che possa valere il limite di 11 milioni di euro annui unilateralmente posto dal legislatore statale con la norma censurata.
Massima n. 32482
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma. Valgono, pertanto, le considerazioni già svolte in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 364 dello stesso articolo (v. massima E).
Massima n. 32483
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 364, della legge n. 296 del 2006 per violazione del principio di leale collaborazione comporta l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'articolo 1, comma 356, della legge n. 296 del 2006 (secondo il quale «All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362»): a) nella parte in cui non contiene, dopo le parole «si provvede», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella parte in cui contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro». Vale, infatti, anche per il comma 356, che fissa, per il finanziamento degli interventi di efficienza energetica per l'illuminazione indicati dai commi 354 e 355, il limite di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, «a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362», senza prevedere - al pari del comma 364 - alcuna forma di coinvolgimento della Regione, la ragione posta a fondamento della dichiarata illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 362, 363 e 364 e, cioè, il fatto che il fondo ha natura unitaria e interviene su una pluralità di materie che non consente di riscontrare una competenza statale o regionale sicuramente prevalente. Anche la determinazione della quota del fondo da utilizzare per gli interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nel biennio 2008-2009 deve essere, pertanto, oggetto di intesa con le Regioni.
Massima n. 32484
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 365, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promossa in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto inciderebbe sull'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, nonché al principio di leale collaborazione, in quanto demanderebbe a «semplici accordi ex post » e non a «forme partecipative ben più intense, quali le "intese forti"», l'individuazione o la creazione di strutture amministrative per la gestione degli interventi di cui al comma 364. La disposizione censurata, infatti, non riguarda solo materie di competenza della Regione, ma anche materie di competenza esclusiva dello Stato. Essa ha ad oggetto l'organizzazione amministrativa della gestione degli interventi a carico del fondo e, pertanto, opera nelle stesse materie su cui incide il fondo, e cioè in materie di competenza esclusiva dello Stato ovvero residuale o concorrente delle Regioni, senza che nessuna di esse possa considerarsi sicuramente prevalente. Inoltre, il denunciato comma 365 già contempla un "accordo" tra i soggetti coinvolti nella gestione dei suddetti interventi, tale da soddisfare pienamente le esigenze della leale collaborazione prospettate dalla ricorrente. Difatti, l'accordo interviene in un contesto caratterizzato dalla coesistenza di materie di competenza dello Stato e delle Regioni, nonché da un forte impatto della disciplina statale su specifiche funzioni regionali e locali. Situazione questa che impone di interpretare detto accordo come "intesa forte", in quanto solo questa modalità di partecipazione collaborativa consente un'adeguata composizione dei rilevanti e diversificati interessi sottesi alla suddetta pluralità di materie.
Massima n. 32485
Nonostante che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'impugnato comma 1284 sia stato sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2008, dai commi 1284, 1284- bis e 1284- ter , introdotti dal comma 334 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in mancanza di deduzioni circa la non avvenuta applicazione della disposizione nel testo originario, non vi sono elementi per dichiarare cessata la materia del contendere per effetto del suddetto ius superveniens .
Massima n. 32486
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari». Il fondo in esame ha un àmbito di intervento complesso, riguardando una pluralità di materie, tra le quali, in particolare, quelle: a) della «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s , Cost.), in quanto, avendo il fine di finanziare progetti diretti a favorire l'accesso alle risorse idriche, incide sulle interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" e, quindi, dell'ambiente, inteso «come "sistema" [...] nel suo aspetto dinamico»; b) della «cooperazione internazionale», ricompresa nella materia «politica estera nazionale», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a , Cost.), in quanto è diretto a finanziare progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari e, quindi, anche in àmbito internazionale; c) della «tutela della salute», dell'«alimentazione» e del «governo del territorio», tutte di competenza regionale concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto finanzia progetti che incidono sia sulla qualità e quantità delle acque destinate al consumo umano, al fine di proteggere la salute e di consentire un'adeguata alimentazione delle popolazioni, sia sulla corretta programmazione degli insediamenti nel territorio e di opere finalizzate alla fruizione delle risorse idriche. Le disposizioni censurate, dunque, istituiscono un fondo di natura unitaria ed indivisa, la cui disciplina si pone all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale, senza che nessuna di tali materie possa considerarsi nettamente prevalente sulle altre. Sicché, la concorrenza di competenze esige l'applicazione del principio di leale collaborazione e dunque la necessità di un'intesa con la stessa Conferenza unificata. - Sulla competenza legislativa in tema di ambiente, v. le citate sentenza n. 378/2007 e ordinanza n. 144/2007. - In tema di cooperazione internazionale v. la citata n. 211/2006.
Massima n. 32487
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, in quanto detta disposizione istituisce un prelievo, senza prevedere, né sull' an né sul quantum , né sulla destinazione delle risorse, un coinvolgimento forte della Regione. Al di là del nomen juris utilizzato («contributo»), la norma statale denunciata istituisce un prelievo che ha le caratteristiche essenziali dell'imposizione tributaria, e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa. Il «contributo» previsto dal comma 1284 va qualificato, pertanto, come "tributo proprio" dello Stato, con la conseguenza che detto comma risulta emanato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «sistema tributario dello Stato», prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., senza che sia necessaria alcuna previa intesa con le Regioni. - Sui caratteri essenziali dell'imposizione tributaria, v. le citate sentenze n. 64/2008; n. 334/2006; n. 73/2005. - Sulla nozione di tributo proprio dello Stato, v. le citate sentenze n. 102/2008 e n. 451/2007.
Massima n. 32488
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari». Dal testo delle disposizioni sopravvenute risulta con tutta evidenza che esse riproducono, nella sostanza, la norma già censurata, in quanto continuano a prevedere sia l'istituzione del fondo finalizzato a promuovere progetti nazionali ed internazionali atti «a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche», sia l'istituzione del contributo - che va a confluire nel medesimo fondo - gravante su «ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico», e viene modificata solo la misura del contributo ed esclusa l'emanazione dei regolamenti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze, previsti nel testo originario del comma 1284. Poiché, dunque, anche il nuovo testo del comma 1284 non prevede alcuna intesa con le Regioni in ordine all'utilizzazione del fondo, il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione impone l'estensione della questione alla norma che, sebbene posta da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo sostanzialmente immutato contenuto precettivo. Ne consegue che la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'originario testo del comma 1284 va estesa, per le stesse ragioni e negli stessi limiti, al nuovo testo dello stesso comma. - Su un caso analogo, v. la citata sentenza n. 533/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosse dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 362, 363, 364 e 365, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 362, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 364, della legge n. 296 del 2006: a) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: «per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009»;
5) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'articolo 1, comma 356, della legge n. 296 del 2006: a) nella parte in cui non contiene, dopo le parole «si provvede», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella parte in cui contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro»;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 365, della legge n. 296 del 2006, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»;
8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»;
9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Franco GALLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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