Corte costituzionale

Sentenza n. 166/2008

Corte cost., sent. 23 maggio 2008, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/2008
Data di deposito
23 maggio 2008
Data di decisione
19 maggio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge n. 9 del 8 febbraio 2007
  • art. 5, legge n. 9 del 8 febbraio 2007
  • art. 3, comma 1, legge n. 9 del 8 febbraio 2007
  • art. 3, comma 2, legge n. 9 del 8 febbraio 2007
  • art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 9 del 8 febbraio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32469

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, il quale, in materia di edilizia residenziale pubblica, prevede una concertazione istituzionale per la predisposizione di un programma nazionale contenente obiettivi ed indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale, in quanto la censura è priva di un'adeguata motivazione.

Massima n. 32470

E' inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, il quale demanda ad un decreto ministeriale la individuazione delle caratteristiche e dei requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, in quanto la censura è priva di un'adeguata motivazione.

Massima n. 32471

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. Invero, posto che, anche dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, continua a spettare allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, e che la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in quanto ricadenti nella materia «governo del territorio», appartiene alla competenza legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., la disposizione censurata non viola gli evocati parametri, giacché prevede un programma generale di interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nell'ambito del quale lo Stato, da una parte, si riserva il potere di individuare le categorie particolarmente disagiate, da considerare con priorità su tutto il territorio nazionale e, dall'altra, detta i principi fondamentali che dovranno presiedere all'elaborazione dei piani specifici, di competenza delle Regioni. - In tema di edilizia residenziale pubblica, v., citate, sentenze n. 451/2006 e n. 94/2007.

Massima n. 32472

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. La norma censurata, nell'attribuire a determinati Comuni la possibilità di istituire commissioni per la graduazione delle azioni di rilascio finalizzate a favorire il passaggio "da casa a casa" dei beneficiari, si pone in contrasto con la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di politiche sociali e viola quindi l'art. 117, quarto comma, Cost.

Massima n. 32473

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. La norma censurata - la quale, nel prevedere che, attraverso adeguate forme di concertazione istituzionale, il Ministro delle infrastrutture predispone un programma nazionale contenente, tra l'altro, obiettivi ed indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale comporta la «attrazione in sussidiarietà» da parte dello Stato della competenza legislativa in tema di «programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale» - trova giustificazione nell'esigenza di un momento unitario, che deve precedere la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Essa inoltre introduce una deroga da riparto delle competenze in materia proporzionata e assicura un adeguato coinvolgimento delle Regioni. - V., citate, sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004.

Massima n. 32474

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera d ), della legge 8 febbraio 2007, n. 9, censurato, in riferimento all'art. 119 Cost., in quanto stabilendo che per tutto quanto verrà imposto in sede di programmazione alle Regioni e agli enti locali non sono previste risorse finanziarie, violerebbe il principio di certezza delle risorse finanziarie e l'autonomia finanziaria regionale. La disposizione censurata, nel prevedere che il programma nazionale, predisposto d'intesa con la Conferenza unificata, debba contenere la stima delle risorse necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non incide sulla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore, attribuita alle Regioni dalla legislazione vigente.

Massima n. 32475

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. La disposizione censurata, che attribuisce al Ministro delle infrastrutture il compito di definire le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, viene a determinare in concreto la determinazione dell'offerta minima degli alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost. - Sulla spettanza allo Stato della determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, v. la citata sentenza n. 94/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera d), della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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