Corte costituzionale
Sentenza n. 102/2008
Corte cost., sent. 15 aprile 2008, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/2008
- Data di deposito
- 15 aprile 2008
- Data di decisione
- 13 febbraio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 11 maggio 2006
- art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 11 maggio 2006
- art. 4, nel testo originario, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 11 maggio 2006
- art. 3, comma 1, nel testo sostituito rispettivamente dai, legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007
- art. 3, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007
- art. 3, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007
- art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007
- art. 2, (testo originario), legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 11 maggio 2006
- art. 3, (testo originario), legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 11 maggio 2006
- art. 4, (testo originario), legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 11 maggio 2006
- art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 11 maggio 2006
- art. 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007
Parametri
- art. 8, lettera i), statuto regione Sardegna
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, lettera h), sostituzione operata dall', statuto regione Sardegna
- art. 1, comma 834, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 12, Trattato CE
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 8, lettera h), statuto regione Sardegna
- art. 10, legge n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, lettera h), sostituito dall', statuto regione Sardegna
- art. 53, comma 2, Costituzione
- art. 8, lettera h), a seguito della sostituzione operata dall', statuto regione Sardegna
- art. 1, statuto regione Sardegna
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 81, coordinato con l'art. 3, lettera g), Trattato CE
- art. 49, Trattato CE
- art. 87, Trattato CE
- art. 234, trattato cee
- art. 81, coordinato con l'art. 10, Trattato CE
Massime
Massima n. 32274
Il preliminare problema dell'individuazione del parametro applicabile per lo scrutinio della questione di legittimità costituzionale della normativa della Regione Sardegna istitutiva di tributi propri (artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo originario e nel testo sostituito, rispettivamente, dai commi 1, 2 e 3, dell'art. 3 della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2), sollevata per asserita violazione delle norme sul riparto di competenza legislativa tributaria tra Stato e Regione Sardegna con riferimento sia dell'art. 8, lettera i ) - ora lettera h ) -, dello statuto speciale sia degli artt. 117 e 119 Cost., va risolto nel senso che occorre avere riguardo all'evocata disposizione statutaria e non invece alla disciplina del Titolo V, Parte II della Costituzione. Invero, la maggiore autonomia assicurata dallo statuto, rispetto alla citata disciplina del Titolo V della Parte II della Costituzione (estensibile alle Regioni e Province autonome solo se garantisca una autonomia maggiore di quella offerta dalla norme statutarie), risulta dal fatto che la condizione cui deve sottostare la Regione Sardegna nell'istituire tributi propri è solo quella - prevista dal citato art. 8, lettera h ), dello statuto - dell'armonia con i princípi del sistema tributario statale, mentre le Regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplice limite costituito dall'obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i princípi fondamentali di coordinamento del sistema tributario e dal divieto di istituire o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all'emanazione della legislazione statale di coordinamento.
Massima n. 32275
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutiva dell'imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, risultando l'evocazione dei parametri di cui all'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 12 del Trattato CE, contenuta nella sola proposizione finale della deliberazione governativa di impugnazione e non nella motivazione di questa. Infatti la deliberazione governativa di impugnazione contiene - anche se nella sola proposizione finale - l'indicazione di detti parametri, e ciò è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in quanto detta deliberazione può limitarsi a indicare le specifiche disposizioni che si ritiene eccedano la competenza della Regione, potendo essere rimessa all'autonomia tecnica della Avvocatura generale dello Stato anche l'individuazione dei motivi di censura.
Massima n. 32276
Nonostante l'impugnativa dell'art. 2, della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutiva dell'imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, denunci in modo generico la violazione statutaria di princípi del sistema tributario statale, dal complesso delle censure proposte risulta tuttavia chiara l'intenzione del ricorrente di denunciare la "disarmonia" - rilevante con riguardo allo statuto di autonomia (art. 8, lettera h ) [già lettera i )], dello statuto speciale - della norma denunciata rispetto al principio del sistema tributario statale di cui all'art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Massima n. 32277
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione all'art. 8, lettera h ) [già lettera i )], dello statuto speciale, che pone alla Regione Sardegna la condizione dell'armonia con i principi del sistema tributario statale da rispettare nell'istituzione dei tributi propri - l'art. 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo originario, istitutivo dell'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina e destinati ad uso abitativo. La censurata disposizione realizza: a) una sovrapposizione di imposte per la parte in cui colpisce il medesimo presupposto del tributo erariale (art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), assoggettando a tassazione le plusvalenze realizzate attraverso cessioni di «fabbricati adibiti a seconde case» acquistati o costruiti da non piú di cinque anni e già tassate; b) si applica anche a quelle plusvalenze realizzate nel quinquennio che, invece, il citato art. 67 esclude da tassazione; c) ha per oggetto anche le plusvalenze ultraquinquennali, contraddicendo la scelta del legislatore statale di sottoporre a tassazione le sole plusvalenze derivanti da cessioni effettuate entro il quinquennio. È dunque evidente la disarmonia che si crea tra le due normative, statale e regionale, derivante dalla diversità ed incompatibilità delle rationes impositive e, in particolare, dalla coesistenza di due contraddittori indirizzi di politica fiscale: quello statale, che limita la tassazione alle plusvalenze in ragione del verificarsi delle condizioni previste dal citato art. 67, comma 1, lettera b ), del d.P.R. n. 917 del 1986 e, pertanto, in funzione di un concetto economico di "reddito-prodotto"; quello regionale, che non solo aggrava l'imposizione sulle plusvalenze realizzate nel quinquennio, ma - nell'ottica di "reddito-entrata" - la estende per un tempo indeterminato ad altre ipotesi, non collegate alle suddette condizioni. L'imposizione delle plusvalenze realizzate attraverso la cessione di partecipazioni di società titolari di diritti reali sui fabbricati, «per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati», è ugualmente in contrasto con la ratio della disciplina erariale, perché, nell'intento del legislatore regionale, si giustifica esclusivamente come rimedio antielusivo ed è, quindi, riconducibile - al pari dell'imposizione riguardante direttamente i fabbricati adibiti a seconde case - all'indicata divergente ratio della tassazione. La norma denunciata - che assume, quale criterio per determinare il non assoggettamento al tributo, il domicilio fiscale individuato ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - realizza inoltre un'ingiustificata discriminazione tra i soggetti (anche diversi dalle persone fisiche) aventi residenza anagrafica all'estero e i soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna aventi residenza anagrafica in Italia, violando cosí gli artt. 3 e 53 Cost. L'accoglimento delle censure riferite alla violazione dell'art. 8, lettera h ) [già lettera i )], dello statuto speciale comporta l'assorbimento di tutte le altre censure di illegittimità costituzionale.
Massima n. 32278
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione all'art. 8, lettera h ) [già lettera i )], dello statuto speciale, che pone alla Regione Sardegna la condizione dell'armonia con i principi del sistema tributario statale da rispettare nell'istituzione dei tributi propri - l'art. 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale, o di quote o azioni di società titolari della proprietà o di altri diritti reali su detti immobili. Tale norma si limita a modificare la disciplina originaria del prelievo regionale, eliminando la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni effettuate nel quinquennio e confermando quella delle plusvalenze ultraquinquennali; ma anch'essa, come quella di cui al testo originario, si pone in contrasto con il principio desumibile dall'art. 67, comma 1, lettera b ), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto la norma denunciata mantiene una differenza qualitativa fra i due tipi di imposizione (statale e regionale), disattendendo la scelta del legislatore statale diretta a sottoporre a tassazione le sole plusvalenze derivanti da cessioni effettuate nel quinquennio e non risolve l'evidente contraddizione fra la ratio che l'ha ispirata e la scelta di politica fiscale generale che il legislatore statale ha operato con l'esclusione da tassazione delle plusvalenze ultraquinquennali derivanti sia da cessioni di fabbricati sia da cessioni di partecipazioni in società aventi nel loro patrimonio detti fabbricati. La norma denunciata - che assume, quale criterio per determinare il non assoggettamento al tributo, il domicilio fiscale individuato ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - realizza inoltre un'ingiustificata discriminazione tra i soggetti (anche diversi dalle persone fisiche) aventi residenza anagrafica all'estero e i soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna aventi residenza anagrafica in Italia, violando cosí gli artt. 3 e 53 Cost. L'accoglimento delle censure riferite alla violazione dell'art. 8, lettera h ) [già lettera i )], dello statuto speciale comporta l'assorbimento di tutte le altre censure di illegittimità costituzionale.
Massima n. 32279
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione all'art. 8, lettera h ) [già lettera i )], dello statuto speciale, che pone alla Regione Sardegna la condizione dell'armonia con i principi del sistema tributario statale da rispettare nell'istituzione dei tributi propri - l'art. 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo originario, istitutivo dell'«imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico» ubicate nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia e non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi, applicabile nei confronti del proprietario di detti fabbricati, ovvero del titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, con l'esclusione dei soggetti nati in Sardegna e dei loro coniugi e figli. La norma censurata, smentendo il dichiarato intento del legislatore regionale di introdurre un'imposta sull'uso turistico delle seconde case di abitazione, istituisce un'imposta patrimoniale sui fabbricati ubicati nella fascia costiera sarda e non adibiti ad abitazione principale, che, in disarmonia con i principi del sistema tributario statale in materia di imposte patrimoniali, non si applica alla generalità dei "possessori" di tali immobili e, pertanto, crea ingiustificate disparità di trattamento impositivo fra possessori di fabbricati ubicati nella fascia costiera sarda non adibiti ad abitazione principale. L'accoglimento delle censure riferite alla violazione dell'art. 8, lettera h ) [già lettera i )], dello statuto speciale comporta l'assorbimento di tutte le altre censure di illegittimità costituzionale.
Massima n. 32280
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione all'art. 8, lettera h ) [già lettera i )], dello statuto speciale, che pone alla Regione Sardegna la condizione dell'armonia con i principi del sistema tributario statale da rispettare nell'istituzione dei tributi propri - l'art. 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo originario, istitutivo dell'«imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico» ubicate nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia e non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi, applicabile a soggetti con domicilio fiscale fuori del territorio regionale. La norma mantiene, infatti, sostanzialmente immutata la struttura originaria del prelievo regionale, limitandosi ad eliminare l'esclusione dalla tassazione per i soggetti nati in Sardegna e i loro coniugi e figli. Invero, la norma non introduce un'imposta sull'uso turistico delle seconde case di abitazione, ma un'imposta patrimoniale sui fabbricati ubicati nella fascia costiera e non adibiti ad abitazione principale, che non si applica alla generalità dei "possessori" di tali immobili - come invece richiesto dai princípi generali del sistema tributario statale per tale tipo di imposte - e, pertanto, crea ingiustificate disparità di trattamento impositivo fra possessori di fabbricati ubicati nella fascia costiera sarda non adibiti ad abitazione principale. L'accoglimento delle censure riferite alla violazione dell'art. 8, lettera h ) [già lettera i )], dello statuto speciale comporta l'assorbimento di tutte le altre censure di illegittimità costituzionale.
Massima n. 32281
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo originario, sollevata in riferimento all'art. 8, lettera i ) (nel testo anteriore a quello sostituito dal comma 834 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), dello statuto della Regione Sardegna, in quanto: a) l'oggetto dell'imposta non potrebbe essere ricondotto alla materia del turismo, b) una piena esplicazione di potestà tributarie regionali non sarebbe ammissibile, in materie diverse dal turismo, in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale, c) sarebbero «violati i principi del sistema tributario dello Stato» in materie diverse dal turismo. E', in primo luogo, irrilevante se la suddetta imposta regionale sia o no riconducibile alla materia del turismo, perché il citato art. 8, lettera i ), dello statuto della Sardegna attribuisce alla Regione una specifica competenza legislativa esclusiva nella materia non solo delle «imposte e tasse sul turismo», ma anche degli «altri tributi propri». Inoltre la potestà legislativa della Regione Sardegna in materia di tributi propri non è condizionata dalla previa emanazione da parte dello Stato di una legge che fissi i princípi fondamentali di coordinamento del sistema tributario. Né il ricorrente, prospettando una censura generica, ha indicato i princípi del sistema tributario dello Stato rispetto ai quali la norma denunciata non si porrebbe «in armonia».
Massima n. 32282
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo originario, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per dedotta inammissibilità di una piena esplicazione della potestà normativa tributaria delle Regioni in carenza della legge statale contenente i principi fondamentali sul coordinamento del sistema tributario. Infatti, le norme del Titolo V della Costituzione relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni, evocate a parametro, non sono attributive di forme di autonomia più ampie di quelle già spettanti alla Regione Sardegna in base allo statuto (art. 8, lettera h ), dello statuto).
Massima n. 32283
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, istitutivo dell'imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost., sia perché il tributo regionale costituirebbe una duplicazione di imposta rispetto a quanto previsto dalla legge statale in materia di diritti aeroportuali o per l'uso degli aeroporti, sia perché l'operazione di scalo non rappresenterebbe un indice di capacità contributiva, dovendo l'utente degli aerodromi già pagare un prezzo per il servizio da lui goduto. Infatti la questione risulta sollevata sulla base di premesse erronee. In realtà: a) non sussistono due diverse imposte, una statale (i diritti aeroportuali) ed una regionale (l'imposta sull'aeromobile), ma soltanto l'imposta regionale; b) il presupposto dell'imposta regionale (lo scalo nel territorio sardo) è diverso dal fatto costitutivo dell'obbligo di corrispondere i diritti aeroportuali (godimento dei servizi aeroportuali); c) in ogni caso, un tributo proprio stabilito dalla Regione Sardegna non sarebbe illegittimo per il solo fatto di avere un presupposto identico o simile a quello di un tributo statale. Non sussistono comunque dubbi sul fatto che il presupposto d'imposta (cioè l'effettuazione di uno scalo in un aerodromo sito nel territorio sardo nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ciascun anno) costituisce idoneo indice di capacità contributiva dell'esercente dell'aeromobile. - In tema di diritti aeroportuali, v. la citata sentenza n. 51/2008.
Massima n. 32284
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, istitutivo dell'imposta regionale sulle unità da diporto, sollevata in agli artt. 3 e 53, secondo comma, Cost., perché, essendo l'imposta regionale dovuta annualmente in misura fissa con riferimento a ciascuna classe di lunghezza delle unità da diporto, l'effetto è che, più si utilizzano le strutture portuali, minore, proporzionalmente è l'onere dell'imposta che, in questo modo, viene ad avere carattere regressivo. Il legislatore regionale, nel prevedere l'imposta in misura fissa (per classi di lunghezza dell'imbarcazione) e nell'esentare dall'imposta medesima le unità da diporto che sostino tutto l'anno nei porti sardi, ha perseguito l'intento di favorire una più intensa utilizzazione delle suddette strutture da parte delle imbarcazioni, ritenendo preferibile, da un punto di vista economico complessivo, incentivare fiscalmente uno stabile collegamento dei soggetti passivi con il territorio. La ratio della disciplina denunciata non è perciò arbitraria, né irragionevole. Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 53, secondo comma, Cost., va ribadito l'indirizzo della Corte secondo il quale «i criteri di progressività» debbono informare il «sistema tributario» nel suo complesso e non i singoli tributi; ne deriva che la denunciata imposta regionale sulle unità da diporto non víola il citato parametro costituzionale per il solo fatto che l'ammontare del tributo è «regressivo», nel senso che non aumenta né proporzionalmente né più che proporzionalmente all'utilizzazione degli scali nautici sardi. - Sulla progressività del sistema tributario, v. la citata sentenza n. 128/1966.
Massima n. 32285
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, sollevata in riferimento allo statuto della Regione Sardegna, artt. 1, 3 e 8, lettera h) a seguito della sostituzione operata dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per non essere detta questione contenuta nella deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale; infatti la deliberazione governativa di impugnazione contiene - anche se nella sola proposizione finale - l'indicazione di detti parametri, e ciò è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso. - In senso analogo, v. la citata sentenza n. 533/2002.
Massima n. 32286
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, perché prospettata in modo generico, senza l'indicazione di alcun elemento idoneo a renderle pertinenti all'imposta denunciata. La questione, infatti, è sollevata con un richiamo alle questioni riguardanti tributi radicalmente diversi (cioè l'«imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico» e l'«imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico») ed in termini talmente vaghi da lasciare inadempiuto l'onere del ricorrente di precisare i motivi dell'affermata illegittimità costituzionale con specifiche argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 38/2007; n. 233 e n. 139/2006; n. 360 e n. 336/2005.
Massima n. 32287
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, sollevate in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettera e ), e 120 Cost. Quanto al primo parametro la censura è inammissibile, perché il ricorrente non fornisce alcuna motivazione in ordine all'individuazione del parametro evocato. Inoltre il ricorrente non chiarisce per quale ragione la competenza legislativa attribuita dallo statuto regionale alla Regione autonoma Sardegna in materia di tributi propri dovrebbe essere limitata dall'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., posto che, nella specie, lo stesso ricorrente afferma che l'applicazione di detto parametro comporterebbe una limitazione dell'autonomia legislativa della Regione Sardegna quale prevista dallo statuto, né fornisce alcuna motivazione di merito sul perché la denunciata normativa regionale, emanata in forza della competenza legislativa esclusiva della Regione autonoma in materia di tributi propri, investirebbe la materia della concorrenza. Parimenti generica è l'evocazione dell'art. 120 Cost. che, nella prospettazione del ricorrente, non ha alcuna autonomia rispetto alla denunciata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., con conseguente incidenza sull'unità economica della Repubblica.
Massima n. 32288
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 8, lettera h ) (quale sostituito dal comma 834 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), dello statuto della Regione Sardegna, in quanto l'imposta regionale, applicandosi anche nel caso di scalo delle unità da diporto nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna, e rientrando dunque nel demanio marittimo statale, violerebbe il principio secondo cui i presupposti delle imposte regionali non possono essere individuati fuori del territorio della Regione. Invero, il mare territoriale, nel quale sono ubicati i suddetti campi di ormeggio, viene nella specie in rilievo come mero àmbito spaziale in relazione al quale la legge regionale è legittimata a prevedere fattispecie ed effetti giuridici, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle attribuzioni legislative della Regione. Il legittimo potere normativo della Regione, compreso quello di istituire tributi, può esplicarsi, dunque, anche con riferimento al mare territoriale, a condizione che la Regione lo eserciti per tutelare interessi di rilevanza regionale, come l'interesse a regolare l'afflusso turistico anche attraverso lo strumento fiscale. Orbene la norma impugnata soddisfa tale condizione, perché individua quale presupposto di imposta lo scalo in campi di ormeggio «ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna», e cioè in luoghi attrezzati che, pur non essendo materialmente e stabilmente connessi con la terraferma, tuttavia consentono di collegare il presupposto medesimo con la realtà turistico-ambientale regionale. Nella specie, questo collegamento è dato dal fatto che i menzionati campi di ormeggio non solo rendono possibile l'immediata fruizione di beni turistico-ambientali, ma rappresentano anche la base per l'accesso di persone fisiche nelle isole sarde, in funzione del perseguimento di interessi tipicamente regionali. - In tema di demanio marittimo, v. la citata sentenza n. 23/1957.
Massima n. 32289
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost., per irragionevolezza dei presupposti d'imposta, asseritamente non indicativi di capacità contributiva. Invero l'effettuazione dello scalo nel periodo di maggior afflusso turistico costituisce un indice adeguato della capacità contributiva dei soggetti passivi dell'imposta, non arbitrariamente prescelto dal legislatore. L'applicazione dell'imposta a chi effettua lo scalo in quel periodo evidenzia che la norma ha, tra le sue rationes , quella di incentivare lo scalo negli altri periodi dell'anno, al fine di consentire una sostenibile distribuzione degli afflussi turistici (o, comunque, prevalentemente turistici) nel territorio sardo. Tale ratio si aggiunge a quella, primaria, di far partecipare i soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna - che, differentemente dai soggetti fiscalmente domiciliati nella Regione, non pagano nella stessa Regione la maggior parte delle imposte, tasse e contributi erariali, regionali e locali - ai costi pubblici determinati dalla fruizione turistica del patrimonio ambientale-naturale e di quello storico-artistico.
Massima n. 32290
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost., per irragionevolezza per regressività dell'imposta e per duplicazione dei diritti aeroportuali. Invero, con riferimento alla censura di regressività dell'imposta sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, vale osservare che tale caratteristica è di per sé irrilevante ai fini della dedotta illegittimità costituzionale della norma denunciata, in quanto «i criteri di progressività» debbono informare il «sistema tributario» nel suo complesso e non i singoli tributi. In particolare, l'imposta in questione non è dovuta per le unità da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali, mentre è dovuta annualmente per lo scalo delle unità da diporto o comunque utilizzate a scopo di diporto (nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ciascun anno), nella stessa misura fissata, per classi di lunghezza delle unità, dalla originaria formulazione dell'articolo. Da tale disciplina emerge che il legislatore regionale ha evidentemente perseguito l'intento di favorire una più intensa utilizzazione delle strutture portuali da parte delle imbarcazioni, ritenendo preferibile, da un punto di vista economico complessivo, incentivare fiscalmente uno stabile collegamento dei soggetti passivi con il territorio. Analoghe considerazioni valgono per l'imposta sullo scalo turistico degli aeromobili, dovuta per gli aeromobili dell'aviazione generale adibiti al trasporto privato di persone, per ogni scalo effettuato negli aerodromi del territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ciascun anno a seconda della capacità dell'aeromobile adibito al trasporto di passeggeri. Anche in questo caso emerge che il legislatore regionale, nel prevedere l'imposta in misura meno che proporzionale al numero dei passeggeri trasportabili, ha tendenzialmente inteso favorire, dal punto di vista fiscale, un minor afflusso di aeromobili a parità di passeggeri trasportati e, quindi, il decongestionamento del traffico aereo nel periodo tra il 1° giugno ed il 30 settembre. Ne consegue che la ratio della disciplina denunciata posta a fondamento della commisurazione del tributo sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto non supera i limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza che la Regione resistente deve rispettare nell'esercizio della sua discrezionalità legislativa. Priva di fondamento è anche la ritenuta duplicazione dei diritti aeroportuali in quanto: a) non sussistono due diverse imposte, una statale (i diritti aeroportuali) ed una regionale (l'imposta sull'aeromobile), ma soltanto l'imposta regionale; b) il presupposto dell'imposta regionale (lo scalo nel territorio sardo) è diverso dal fatto costitutivo dell'obbligo di corrispondere i diritti aeroportuali (godimento dei servizi aeroportuali); c) in ogni caso, un tributo proprio stabilito dalla Regione Sardegna non sarebbe illegittimo per il solo fatto di avere un presupposto identico o simile a quello di un tributo statale.
Massima n. 32291
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost., per irragionevolezza, perché non definibile né come imposta né come tassa. Il prelievo previsto dalla norma censurata, infatti, ha natura non di tassa (in quanto non è collegato alla fruizione di servizi aeroportuali), ma di imposta, perché costituisce un prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva (cioè l'effettuazione di uno scalo in un aerodromo, nell'àmbito di un «trasporto privato di persone»). Invero, dal complesso quadro normativo in cui si inserisce la norma censurata, il «trasporto aereo privato di persone», da parte di aeromobili dell'aviazione generale, menzionato dalla norma censurata è solo quello effettuato con un aeromobile mediante operazioni di «aviazione generale», cioè mediante operazioni prestate senza compenso e diverse dal «lavoro aereo». Costituisce, perciò, «trasporto aereo privato di persone», soggetto all'imposta regionale, anche il trasporto effettuato senza compenso da un'impresa di trasporti aerei, che l'abrogato testo dell'art. 747 cod. nav. riconduceva, invece, al «trasporto pubblico». Ne deriva che l'applicazione della denunciata imposta regionale non presuppone mai l'esercizio dell'attività di impresa di trasporti, salvo che nella eccezionale ipotesi di trasporto effettuato senza compenso da parte di una impresa di trasporti aerei, rientrante nel più generale caso, previsto dalla normativa comunitaria, di "aviazione generale di affari".
Massima n. 32292
E' ammissibile, in sede di ricorso governativo in via principale, l'evocazione a parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione a disposizioni del Trattato CE (artt. 49, 81, «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10», e 87). Le norme comunitarie fungono infatti da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'art. 117, primo comma, Cost.», o, più precisamente, rendono concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali che siano giudicate incompatibili con il diritto comunitario. - Sulla possibilità di dedurre il contrasto delle norme regionali con norme comunitarie, con conseguente violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, v. le citate sentenze n. 348/2007, n. 129/2006, n. 406/2005, n. 166 e n. 7/2004, n. 94/1995. - Sulla efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento delle norme comunitarie, v. le citate sentenze n. 349 e n. 284/2007; n. 170/1984.
Massima n. 32293
Per quanto riguarda i limiti entro cui le norme comunitarie possono essere prese in considerazione come elemento integrativo del parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., in sede di giudizio di costituzionalità promosso in via principale, la Corte non può esaminare violazioni diverse da quelle denunciate dal ricorrente (Trattato CE, artt. 49, 81, «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10», e 87). Difatti, in base al combinato disposto degli artt. 23, 27 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio di legittimità costituzionale ha la peculiare caratteristica di essere vincolato al thema decidendum posto dall'atto introduttivo, in ordine all'oggetto, al parametro e ai motivi di censura. In particolare, la Corte non ha il potere di dichiarare che la norma censurata è illegittima per la violazione di parametri costituzionali diversi da quelli indicati nell'atto introduttivo. Può, invece, prendere in considerazione norme costituzionali non evocate a parametro solo ove in esse rinvenga il fondamento giustificativo della norma censurata. Tale limitazione del principio iura novit curia (il quale è applicabile in misura ben più ampia nei giudizi comuni) opera anche per le disposizioni integrative del parametro costituzionale evocate a sostegno dell'illegittimità della norma denunciata e, quindi, anche nel caso di specie, in cui viene dedotta la violazione dei suddetti articoli del Trattato CE, in relazione al primo comma dell'art. 117 Cost.
Massima n. 32294
La Corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di organo di garanzia costituzionale, ha natura di giudice e, in particolare, di giudice di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni non è ammessa alcuna impugnazione: art. 137, terzo comma, Cost.). Essa pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, è legittimata a proporre rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE. Difatti, in primo luogo, la nozione di «giurisdizione nazionale» rilevante ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale deve essere desunta dall'ordinamento comunitario e non dalla qualificazione "interna" dell'organo rimettente; e non v'è dubbio che la Corte costituzionale italiana possiede requisiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE per attribuire a tal fine tale qualificazione. In secondo luogo, nell'àmbito dei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, la Corte è l'unico giudice chiamato a pronunciarsi in ordine al loro oggetto, in quanto manca un giudice a quo abilitato a definire la controversia, e cioè ad applicare o a disapplicare direttamente la norma interna non conforme al diritto comunitario. Pertanto, non ammettere in tali giudizi il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE comporterebbe un'inaccettabile lesione del generale interesse all'uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia CE.
Massima n. 32295
In considerazione delle violazioni del diritto comunitario denunciate dal ricorrente in sede di giudizio di legittimità costituzionale di in via principale - avente ad oggetto l'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, art. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell' imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - la Corte costituzionale solleva questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, con riguardo alle violazioni degli artt. 49 e 87 del Trattato CE, riservando al prosieguo del giudizio ogni decisione sulla violazione dell'art. 81 «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10», anche in relazione alla pertinenza di tale combinato disposto con la norma censurata. In ordine alla non manifesta infondatezza delle suddette questioni pregiudiziali di interpretazione delle norme comunitarie evocate, riguardanti l'applicazione dell'imposta sullo scalo degli aeromobili e delle unità da diporto, va premesso che, in base alla disposizione censurata, tale imposta si applica: a) alle imprese esercenti unità da diporto (o, comunque, utilizzate a scopo di diporto) non fiscalmente domiciliate in Sardegna, e, in particolare, alle imprese la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere dette unità a disposizione di terzi; b) alle imprese esercenti «aeromobili dell'aviazione generale adibiti al trasporto privato di persone», cioè alle imprese che effettuano operazioni di trasporto aereo (diverse dal «lavoro aereo»), senza compenso, e, quindi, nell'àmbito della cosiddetta "aviazione generale di affari", definita dall'art. 2, lettera l ), del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come attività di aviazione generale effettuata dall'esercente con trasporto senza remunerazione per motivi attinenti alla propria attività di impresa. Riguardo a tali imprese, non può escludersi che il loro assoggettamento a tassazione nel solo caso in cui non abbiano domicilio fiscale in Sardegna crei una discriminazione e un conseguente aggravio di costi rispetto a quelle che, pur svolgendo la stessa attività, non sono tenute al pagamento del tributo per il solo fatto di avere domicilio fiscale in Sardegna. In entrambi i casi - e cioè, con riferimento tanto all'ampio mercato dell'utilizzazione commerciale delle unità da diporto, quanto al più ristretto mercato delle imprese che effettuano direttamente trasporti aerei aziendali di persone senza remunerazione - può ipotizzarsi, infatti, che l'applicazione della censurata imposta regionale di scalo dia luogo a un aggravio selettivo del costo dei servizi resi dalle imprese "non residenti", che assume rilevanza per l'ordinamento comunitario sia come restrizione alla libera prestazione dei servizi (art. 49 del Trattato CE), sia come aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale in Sardegna (art. 87 del Trattato CE), con effetti discriminatori e distorsivi della concorrenza.
Massima n. 32296
Al fine della rimessione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, va disposta la separazione del giudizio concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, art. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell' imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49 e 87 del Trattato CE, e riguardante l'assoggettamento a tassazione delle imprese esercenti aeromobili o unità da diporto. Il giudizio avente ad oggetto la questione così delimitata e separata va sospeso in forza dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 204, sino alla definizione delle questioni interpretative pregiudiziali rimesse, con la separata ordinanza alla Corte di giustizia CE.
Massima n. 32297
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale di soggiorno, scrutinabile esclusivamente per la denunciata violazione dello statuto della Regione Sardegna, artt. 1, 3 e 8, lettera h), a seguito della sostituzione operata dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, perché la normativa risultante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione non prevede una forma di autonomia più ampia di quella dello statuto della Regione Sardegna e pertanto, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, trova applicazione soltanto lo statuto. Orbene, riguardo alla asserita esistenza, nel sistema tributario dello Stato, del principio secondo cui è vietato alla Regione di istituire imposte comunali, va rilevato che tale principio non sussiste. In base allo statuto di autonomia è, infatti, attribuita alla Regione la potestà legislativa di disciplinare tributi propri, sempre che sia assicurata l'«armonia» di tali tributi con i princípi del sistema tributario dello Stato. Nell'àmbito di detta potestà, la Regione può discrezionalmente modulare l'autonomia tributaria dei Comuni e, quindi, può anche limitarsi a rimettere ad essi la sola decisione di istituire o no i suddetti tributi. Del resto, la piena discrezionalità della Regione nel fissare la misura di autonomia - più o meno ampia - che intende riservare al potere regolamentare tributario degli enti sub-regionali giustifica che nella specie sia stata lasciata all'autonomia dei Comuni la sola scelta se istituire o no un'imposta interamente disciplinata dalla legge regionale, senza giungere ad attribuire loro l'ulteriore potere di determinare l'aliquota del tributo entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge stessa (come avviene, invece, per la maggior parte dei tributi locali).
Massima n. 32298
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta di soggiorno, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per irragionevolezza in quanto non assoggetta ad imposta i residenti in Sardegna, pur avendo questi, rispetto ai non residenti, una «posizione identica se rapportata al presupposto dell'imposta». Il ricorrente, erroneamente, ritiene che la situazione dei soggetti residenti in Sardegna sia omogenea rispetto a quella dei non residenti. Il presupposto della denunciata imposta regionale è individuato dalla legge nel soggiorno, da parte di soggetti non iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nei comuni della Sardegna, nelle aziende o strutture ricettive o unità immobiliari specificate dalla stessa legge, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno a partire dal 2008. I suddetti soggetti passivi, proprio per effetto del soggiorno, necessariamente fruiscono sia di servizi pubblici locali e regionali, sia del patrimonio culturale e ambientale sardo, senza concorrere al finanziamento dei primi e alla tutela del secondo a mezzo di tributi. I soggetti residenti in Sardegna, invece, già concorrono, nella generalità dei casi, alle spese pubbliche connesse a tali servizi e beni mediante la corresponsione di svariati tributi e contributi, che entrano a vario titolo nel bilancio della Regione ai fini della valorizzazione dell'ambiente e dell'ottimizzazione del governo del territorio regionale. Appare, quindi, corretto - sotto il profilo fiscale - distinguere tali soggetti da quelli non residenti in Sardegna, perché questi ultimi, diversamente dai residenti, non solo non sopportano alcun prelievo il cui gettito sia specificamente diretto ai suddetti fini, ma, con il loro soggiorno nella Regione in coincidenza con il periodo di maggior afflusso turistico, causano costi pubblici aggiuntivi rispetto a quelli programmabili dalla Regione in base al gettito delle imposte già corrisposte dai soggetti residenti. I soggiornanti non residenti, perciò, incidono anche sulla complessiva sostenibilità del fenomeno turistico nell'isola. Il legislatore regionale, pertanto, nel porre l'imposta di soggiorno, in una misura non sproporzionata, a carico solo dei soggetti non residenti in Sardegna, tratta diversamente e in modo adeguato situazioni giuridiche diverse e, quindi, non supera i limiti della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
Massima n. 32299
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta di soggiorno, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del Trattato CE, perché i cittadini dell'Unione subirebbero una discriminazione rispetto ai residenti nella Regione e all'art. 49 dello stesso Trattato, perché «la libertà di prestazione dei servizi all'interno della Comunità è violata anche quando vengono frapposti ostacoli al godimento di servizi da parte di cittadini di Paesi membri». Premesso che non sussiste una specifica normativa comunitaria in materia di imposte di soggiorno, occorre poi sottolineare che l'imposta di soggiorno non è stata oggetto di armonizzazione in sede di Comunità europee e che, di conseguenza, gli Stati membri possono definire i criteri della sua applicazione, a condizione che siano rispettati i princípi del diritto comunitario e, in particolare, che non siano introdotte misure discriminatorie nell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato CE. Nella specie, non sussiste la dedotta discriminazione tra i residenti in Sardegna e gli altri cittadini dell'Unione europea, in quanto le situazioni poste a raffronto dal ricorrente sono eterogenee e giustificano l'esclusione dall'imposta per i soggetti residenti nel territorio sardo. Per quanto attiene alla libera circolazione dei servizi (art. 49 del Trattato CE), non risulta che l'imposta censurata colpisca i soggiornanti in maniera discriminatoria o sproporzionata, così da ledere la libertà dei medesimi soggiornanti di recarsi in un altro Stato membro per beneficiare di un servizio.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo originario, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in via subordinata, con il ricorso n. 91 del 2006, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo originario, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 91 del 2006, in riferimento all'art. 8, lettera i) (nel testo anteriore a quello sostituito dal comma 834 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), dello statuto della Regione Sardegna e agli artt. 3 e 53 Cost.;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 36 del 2007, in riferimento ai parametri evocati in relazione ai denunciati artt. 3 e 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, quali sostituiti dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna, n. 2 del 2007, agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 120 Cost., nonché all'art. 3 di un non specificato testo normativo;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 36 del 2007, in riferimento agli artt. 1, 3, 8, lettera h) (quale sostituito dal comma 834 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006), dello statuto della Regione Sardegna e agli artt. 3 e 53 Cost.;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 36 del 2007, in riferimento all'art. 8, lettera h) (quale sostituito dal comma 834 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006), dello statuto della Regione Sardegna, all'art. 3 Cost. e all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 12 e 49 del Trattato CE;
8) dispone la separazione del giudizio concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 36 del 2007, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, lettera g), 10, 49, 81 e 87 del Trattato CE, e riguardante l'assoggettamento a tassazione delle imprese esercenti aeromobili o unità da diporto;
9) riserva alla separata ordinanza n. 103 del 2008 di sottoporre alla Corte di giustizia CE, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, le seguenti questioni di interpretazione degli artt. 49 e 87 dello stesso Trattato: a) se l'art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dall'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007), secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale d'affari; b) se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale d'affari, configuri – ai sensi dell'art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna; c) se l'art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dallo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità; d) se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità, configuri – ai sensi dell'art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna;
10) riserva all'ordinanza di cui al punto precedente di sospendere il giudizio, come sopra separato, sino alla definizione di dette questioni pregiudiziali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Franco GALLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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