Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/2008

Corte cost., ord. 4 marzo 2008, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
48/2008
Data di deposito
4 marzo 2008
Data di decisione
25 febbraio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:48

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32158

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b) , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 Cost., nella parte in cui precludono al giudice delle misure di prevenzione la competenza a sindacare o escludere la revoca della patente di guida, comminata al soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, qualora incida sui diritti al lavoro e alla salute. Infatti, il rimettente non si è avveduto che le disposizioni censurate, a seguito del d. P.R. 19 aprile 1994, n. 575, art. 5, hanno assunto natura regolamentare e non possono, pertanto, costituire oggetto di controllo incidentale di costituzionalità. Inoltre, l'art. 130, comma 1, lettera b) , censurato nel testo anteriore alla riforma del 1994, mentre l'art. 128, relativo alla "revisione della patente", non appare pertinente ai casi di specie. - Sul fatto che atti di natura regolamentare siano sottratti al controllo incidentale di costituzionalità v., citata, tra le molte, ordinanza n. 401/2006.

Massima n. 32159

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7- bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e 10, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 Cost., nella parte in cui precludono al giudice delle misure di prevenzione la competenza a sindacare o escludere la revoca della patente di guida, comminata al soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, qualora incida sui diritti al lavoro e alla salute. Infatti, la revoca della patente è provvedimento amministrativo del prefetto, estraneo al contenuto prescrittivo delle misure di prevenzione, così non può dirsi irragionevole che il giudice competente per tali misure non abbia titolo per intervenire sugli effetti dello stesso; inoltre, la competenza del giudice della prevenzione - stabilita dall'art. 10, comma 5, impugnato - ad escludere talune decadenze conseguenti alle misure, si inserisce nel governo delle stesse, alle quali è estranea la revoca della patente; infine, l'art. 32 Cost. non può dirsi violato per il verificarsi di particolari condizioni che conseguono naturalmente alle restrizioni della sfera giuridica disposte a carico dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione. - Sulla manifesta inammissibilità di analoghe questioni sollevate, per contrasto con l'art. 4 Cost., in riferimento alle misure di sicurezza v., citate, sentenza n. 109/1983 e ordinanze n. 293/1998 e n. 253/1995. - Sul fatto che l'art. 32 Cost. non possa dirsi violato per il verificarsi di particolari condizioni che conseguono naturalmente alle restrizioni disposte a carico dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza v., citata, ordinanza n. 75/1966.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica incolumità), e 10, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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