Corte costituzionale
Ordinanza n. 436/2008
Corte cost., ord. 23 dicembre 2008, n. 436
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 436/2008
- Data di deposito
- 23 dicembre 2008
- Data di decisione
- 15 dicembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:436
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1349, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 30, comma 3, decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007
- legge n. 222 del 29 novembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 33082
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 30, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, censurato, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41, 102, 108 e 113 Cost., nella parte in cui, secondo la ricostruzione del rimettente, «prevede una successione ex lege , della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, cd. FOM, nelle azioni esecutive, fondate su decreti ingiuntivi esecutivi e sentenze, ed intraprese contro l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e che nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Il rimettente, infatti non motiva adeguatamente sulla rilevanza della questione ed effettua un'incompleta valutazione dell'articolato assetto normativo vigente in materia trascurando di esaminare gli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 che, permanendo in vigore anche nell'ipotesi di un eventuale accoglimento della questione, comporterebbe che la stessa dichiarazione di incostituzionalità della disposizione legislativa statale censurata sarebbe inutiliter data nel giudizio a quo . Infine, il giudice rimettente non chiarisce se i provvedimenti sui quali si fonda la procedura esecutiva implicata nel giudizio principale siano divenuti irretrattabilmente esecutivi ovvero lo siano solo in via provvisoria con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e 30, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, sollevata, con riferimento agli artt.2, 3, 24, 41, 102, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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