Corte costituzionale

Ordinanza n. 364/2008

Corte cost., ord. 7 novembre 2008, n. 364

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
364/2008
Data di deposito
7 novembre 2008
Data di decisione
3 novembre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:364

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32906

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo e, comunque, per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, e quale interpretato autenticamente dall'art. 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non fissa criteri e limiti ai poteri del concessionario della riscossione in ordine all'adozione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati e non prevede che detto provvedimento sia motivato con riferimento alla sussistenza del fondato timore di perdere la garanzia del credito ovvero alla necessità, in relazione alla consistenza patrimoniale del contribuente, di emetterlo. Esulano, infatti, dalla prospettazione del ricorrente del giudizio principale tutti i profili in relazione ai quali il rimettente ha sollevato d'ufficio le questioni proposte e, pertanto, l'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale non potrebbe comunque avere alcuna incidenza su detto giudizio, dovendo essa essere pronunciata con riferimento a circostanze che risultano estranee al suo thema decidendum . - Sull'inammissibilità per estraneità della questione proposta al thema decidendum del giudizio principale v. la citata ordinanza n. 149 del 2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), e quale interpretato autenticamente dall'art. 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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