Corte costituzionale
Ordinanza n. 364/2008
Corte cost., ord. 7 novembre 2008, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 364/2008
- Data di deposito
- 7 novembre 2008
- Data di decisione
- 3 novembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:364
Norme oggetto del giudizio
- art. 86, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 3, comma 41, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32906
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo e, comunque, per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, e quale interpretato autenticamente dall'art. 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non fissa criteri e limiti ai poteri del concessionario della riscossione in ordine all'adozione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati e non prevede che detto provvedimento sia motivato con riferimento alla sussistenza del fondato timore di perdere la garanzia del credito ovvero alla necessità, in relazione alla consistenza patrimoniale del contribuente, di emetterlo. Esulano, infatti, dalla prospettazione del ricorrente del giudizio principale tutti i profili in relazione ai quali il rimettente ha sollevato d'ufficio le questioni proposte e, pertanto, l'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale non potrebbe comunque avere alcuna incidenza su detto giudizio, dovendo essa essere pronunciata con riferimento a circostanze che risultano estranee al suo thema decidendum . - Sull'inammissibilità per estraneità della questione proposta al thema decidendum del giudizio principale v. la citata ordinanza n. 149 del 2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), e quale interpretato autenticamente dall'art. 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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