Corte costituzionale

Ordinanza n. 334/2008

Corte cost., ord. 8 ottobre 2008, n. 334

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
334/2008
Data di deposito
8 ottobre 2008
Data di decisione
8 ottobre 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:334

Norme oggetto del giudizio

  • 21748, sentenza della Corte di cassazione - sez. I civ. del 16 ottobre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32840

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano in relazione, rispettivamente, alla sentenza n. 21748 del 2007 e al decreto 25 giugno 2008 che, venendo a stabilire termini e condizioni affinché possa cessare il trattamento di alimentazione ed idratazione artificiale cui è sottoposto un paziente in stato vegetativo permanente, avrebbero utilizzato la funzione giurisdizionale per modificare il sistema legislativo vigente, così invadendo l'area riservata al legislatore. Posto che, per giurisprudenza costituzionale costante, l'ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali sussiste solo se sia contestata la riconducibilità della decisione alla funzione giurisdizionale o si lamenti il superamento dei limiti che essa incontra nell'ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali, e posto che tale conflitto non può ridursi alla prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato, nella specie non si rilevano elementi atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati come meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l'esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che può, in ogni momento, adottare una specifica normativa in materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti. - Sulla legittimazione passiva al conflitto della Corte di cassazione e della Corte d'appello v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 44/2005. - Sulle condizioni di ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali v., citate, sentenze n. 290, n. 222, n. 150 e n. 2/2007 e ordinanza n. 359/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi,

dichiara inammissibili, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l'8 ottobre 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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