Corte costituzionale
Ordinanza n. 334/2008
Corte cost., ord. 8 ottobre 2008, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 334/2008
- Data di deposito
- 8 ottobre 2008
- Data di decisione
- 8 ottobre 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:334
Norme oggetto del giudizio
- 21748, sentenza della Corte di cassazione - sez. I civ. del 16 ottobre 2007
Parametri
- art. 70, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1957
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1957
Massime
Massima n. 32840
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano in relazione, rispettivamente, alla sentenza n. 21748 del 2007 e al decreto 25 giugno 2008 che, venendo a stabilire termini e condizioni affinché possa cessare il trattamento di alimentazione ed idratazione artificiale cui è sottoposto un paziente in stato vegetativo permanente, avrebbero utilizzato la funzione giurisdizionale per modificare il sistema legislativo vigente, così invadendo l'area riservata al legislatore. Posto che, per giurisprudenza costituzionale costante, l'ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali sussiste solo se sia contestata la riconducibilità della decisione alla funzione giurisdizionale o si lamenti il superamento dei limiti che essa incontra nell'ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali, e posto che tale conflitto non può ridursi alla prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato, nella specie non si rilevano elementi atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati come meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l'esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che può, in ogni momento, adottare una specifica normativa in materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti. - Sulla legittimazione passiva al conflitto della Corte di cassazione e della Corte d'appello v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 44/2005. - Sulle condizioni di ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali v., citate, sentenze n. 290, n. 222, n. 150 e n. 2/2007 e ordinanza n. 359/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,
dichiara inammissibili, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l'8 ottobre 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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