Corte costituzionale
Ordinanza n. 33/2008
Corte cost., ord. 21 febbraio 2008, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 33/2008
- Data di deposito
- 21 febbraio 2008
- Data di decisione
- 11 febbraio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 4, codice penale
- art. 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32121
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Le questioni, infatti, si fondano su premesse interpretative - quella che la norma denunciata avrebbe determinato una indebita limitazione del potere-dovere del giudice di adeguamento della pena al caso concreto introducendo un «automatismo sanzionatorio», correlato ad una irrazionale presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del recidivo reiterato, e quella che, a seguito della legge n. 251 del 2005, la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, con conseguente impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, anche ad effetto speciale, ovvero che, pur se abbia mantenuto il pregresso carattere di facoltatività, tale carattere atterrebbe unicamente all'applicazione dell'aumento di pena - che non sono le uniche astrattamente possibili del quadro normativo e quindi i giudici rimettenti non hanno preliminarmente verificato la praticabilità di una soluzione interpretativa, peraltro recepita dalla giurisprudenza di legittimità nelle sue più recenti pronunce, diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi. - Su analoghe questioni, v. le citate sentenza n. 192/2007 e ordinanza n. 409/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Prato, dal Tribunale di Firenze, dalla Corte d'appello di Torino, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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