Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/2008

Corte cost., ord. 21 febbraio 2008, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
33/2008
Data di deposito
21 febbraio 2008
Data di decisione
11 febbraio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:33

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32121

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Le questioni, infatti, si fondano su premesse interpretative - quella che la norma denunciata avrebbe determinato una indebita limitazione del potere-dovere del giudice di adeguamento della pena al caso concreto introducendo un «automatismo sanzionatorio», correlato ad una irrazionale presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del recidivo reiterato, e quella che, a seguito della legge n. 251 del 2005, la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, con conseguente impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, anche ad effetto speciale, ovvero che, pur se abbia mantenuto il pregresso carattere di facoltatività, tale carattere atterrebbe unicamente all'applicazione dell'aumento di pena - che non sono le uniche astrattamente possibili del quadro normativo e quindi i giudici rimettenti non hanno preliminarmente verificato la praticabilità di una soluzione interpretativa, peraltro recepita dalla giurisprudenza di legittimità nelle sue più recenti pronunce, diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi. - Su analoghe questioni, v. le citate sentenza n. 192/2007 e ordinanza n. 409/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Prato, dal Tribunale di Firenze, dalla Corte d'appello di Torino, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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