Corte costituzionale

Ordinanza n. 284/2008

Corte cost., ord. 16 luglio 2008, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
284/2008
Data di deposito
16 luglio 2008
Data di decisione
9 luglio 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:284

Norme oggetto del giudizio

  • sentenza del Consiglio di Stato n. 1053 del 13 marzo 2008

Parametri

  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 26, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 24, Costituzione
  • art. 103, Costituzione
  • art. 111, Costituzione
  • art. 113, Costituzione
  • art. 137, Costituzione
  • art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
  • art. 13, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)

Massime

Massima n. 32717

Nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza del TAR del Lazio - sezione II- bis del 27 febbraio 2008, n. 1855 e della sentenza del Consiglio di Stato - sezione IV del 13 marzo 2008, n. 1053, promosso da un componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale" nei confronti dell'ordine giudiziario e del Parlamento, la richiesta di audizione in camera di consiglio proposta dalla difesa del ricorrente non è compatibile con il carattere meramente delibatorio della fase preliminare di ammissibilità e va rigettata con decreto emesso dal Presidente della Corte. - Per analoga statuizione, v., citata, ordinanza n. 470/1995.

Massima n. 32718

Nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza del TAR del Lazio - sezione II- bis del 27 febbraio 2008, n. 1855 e della sentenza del Consiglio di Stato - sezione IV del 13 marzo 2008, n. 1053, promosso da un componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale" nei confronti dell'ordine giudiziario e del Parlamento, è inammissibile l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto ed a resistervi. - In generale, sulla inammissibilità dell'intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, v., citate, le sentenze n. 162/1990 e n. 743/1988, nonché l'ordinanza n. 240/1988.

Massima n. 32719

Nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza del TAR del Lazio - sezione II- bis del 27 febbraio 2008, n. 1855 e della sentenza del Consiglio di Stato - sezione IV del 13 marzo 2008, n. 1053, promosso da un componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale" nei confronti dell'ordine giudiziario e del Parlamento, è inammissibile l'atto di intervento per il solo fatto che lo stesso è stato depositato tardivamente, cioè oltre i termini perentori previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale. - Sulla inammissibilità dell'intervento perché tardivo, v., citate, le sentenze n. 322 e n. 316/2006.

Massima n. 32720

E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza del TAR del Lazio - sezione II- bis del 27 febbraio 2008, n. 1855 e della sentenza del Consiglio di Stato - sezione IV del 13 marzo 2008, n. 1053, promosso da un componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale" nei confronti dell'ordine giudiziario e del Parlamento. Difettano, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto in quanto, da un lato, il singolo cittadino, pur se si autoqualifichi componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale", non può ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante, tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87 del 1953, fondandosi la diversa soluzione su una malintesa percezione del "potere diffuso", secondo cui ciascun componente del corpo elettorale sarebbe configurato come un organo che ne esercita le funzioni, dal momento che queste ultime sono, invece, attribuite all'intero corpo elettorale o a quelle frazioni dello stesso legittimate a richiedere le procedure referendarie; d'altro lato, i conflitti aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, e inoltre, nella specie, il ricorso risulta rivolto non già a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto piuttosto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta di accesso diretto alla Corte costituzionale. - Sulla non configurabilità del singolo cittadino quale potere dello Stato, v., citate, ordinanza senza numero del 27 luglio 1988; ordinanze n. 189/2008; n. 296/2006; n. 57/1971. - Sui limiti all'ammissibilità del conflitto di attribuzione avente ad oggetto atti giurisdizionali, v., citate, sentenze n. 290, n. 222, n. 150 e n. 2/2007. - Sulla inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri, ove volto, nella sostanza, a sollecitare la declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge, v., citata, ordinanza n. 189/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal signor Felice Carlo Besostri nei confronti del dell'ordine giudiziario e del Parlamento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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