Corte costituzionale
Ordinanza n. 266/2008
Corte cost., ord. 10 luglio 2008, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 266/2008
- Data di deposito
- 10 luglio 2008
- Data di decisione
- 7 luglio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:266
Norme oggetto del giudizio
- art. 11-quaterdecies, comma 16, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 1, comma 1, legge n. 248 del 2 dicembre 2005
- art. 36, comma 2, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 1, comma 1, legge n. 248 del 4 agosto 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 3, legge n. 212 del 27 luglio 2000
Massime
Massima n. 32689
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11- quaterdecies , comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, perché di tale disposizione il giudice rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo . Infatti, come affermato dallo stesso giudice rimettente e come già rilevato dalla Corte nell'ordinanza n. 41 del 2008, l'art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2006, ha sostituito con effetto ex tunc , abrogandola, la disciplina dettata dal citato art. 11- quaterdecies , comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005, con la conseguenza che detto art. 36, comma 2, è l'unica disposizione, delle due denunciate, a trovare applicazione nel giudizio principale.
Massima n. 32690
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione. Infatti, questioni identiche a quelle sollevate dal giudice a quo sono già state dichiarate manifestamente infondate con l'ordinanza n. 41 del 2008; né il giudice rimettente prospetta profili diversi da quelli già presi in esame nella citata pronuncia n. 41 del 2008, o comunque tali da indurre la Corte a modificare il precedente orientamento.
Massima n. 32691
Sono manifestamente inammissibili, per omessa descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11- quaterdecies , comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, e 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2006, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53, 97, 102 e 111 della Costituzione, nonché all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, perché: a) creano un'«insostenibile parificazione fiscale» fra «aree con edificabilità concreta e reale» ed «aree con edificabilità "astratta" e meramente virtuale» e considerano, quale presupposto del tributo, una capacità contributiva «meramente ipotetica e virtuale»; b) ledono la riserva di giurisdizione di cui all'art. 102 Cost. ed i princípi della parità delle parti nel processo e di imparzialità della pubblica amministrazione quand'essa è parte processuale, essendo dette disposizioni d'interpretazione autentica - contenute in decreti-legge la cui conversione «è stata condizionata dal voto di fiducia al Governo» - finalizzate ad incidere sui processi in corso a vantaggio della stessa amministrazione finanziaria, che avrebbe assunto, nella fattispecie, anche veste di legislatore; c) contrastano con il principio dell'irretroattività delle leggi fiscali stabilito dall'art. 3 della legge n. 212 del 2000, essendo le leggi di interpretazione autentica «ovviamente retroattive». Infatti il giudice rimettente non ha indicato quali strumenti urbanistici disciplinano, per gli anni d'imposta in contestazione, le aree oggetto degli impugnati avvisi d'accertamento, ma si limita a rilevare, al riguardo, che dette aree sono «considerate» come «fabbricabili» perché ricomprese «in uno strumento urbanistico adottato dal comune», sicché le ordinanze di rimessione non specificano - con riferimento a ciascun periodo d'imposta oggetto dei giudizi principali - se, per le aree indicate dagli impugnati avvisi di accertamento, potesse essere rilasciato o no titolo abilitativo a costruire. - In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 129 e n. 31/2007 e n. 289/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione – con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate dalla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione – con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, e 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2006, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona – in riferimento agli artt. 3, 53, 97, 102 e 111 della Costituzione, nonché all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in tema di statuto dei diritti del contribuente) – con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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