Corte costituzionale
Ordinanza n. 255/2008
Corte cost., ord. 4 luglio 2008, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 255/2008
- Data di deposito
- 4 luglio 2008
- Data di decisione
- 25 giugno 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:255
Norme oggetto del giudizio
- art. 213, comma 2, sexies, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5-bis, comma 1, lettera c) , numero 2, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
- legge n. 168 del 17 agosto 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32675
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 35 e 42 Cost., nella parte in cui prevede che è sempre disposta la confisca del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Infatti, i rimettenti non hanno affrontato il problema della incidenza sui giudizi principali delle modifiche apportate alla norma censurata dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286. - Sulla manifesta inammissibilità nei casi in cui il rimettente non abbia svolto motivazione alcuna in ordine alla incidenza di una novella sulla fattispecie al suo esame v., citata, da ultimo, ordinanza n. 126/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato», sollevate – in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 27, 35 e 42 della Costituzione – dai Giudici di pace di Catanzaro e Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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