Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/2008

Corte cost., ord. 6 giugno 2008, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
196/2008
Data di deposito
6 giugno 2008
Data di decisione
21 maggio 2008
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:196

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32537

Le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedeva, prima delle modificazioni apportate dall'art. 2 comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada, sono rilevanti, atteso che il giudice a quo muove dal corretto (ed adeguatamente motivato) presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione della norma suddetta nel suo testo originario.

Massima n. 32538

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva, prima delle modificazioni apportate dall'art. 2 comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Questioni analoghe sono infatti già state dichiarate manifestamente infondate. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 434/2007 e n. 125/2008.

Massima n. 32539

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva, prima delle modificazioni apportate dall'art. 2 comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. La determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, ben potendo le medesime «essere stabilite anche in misura fissa». - Sulle sanzioni in misura fissa, v. le citate ordinanze nn. 136, 172 e 323/2002, n. 1/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione – dal Giudice di pace di Agrigento, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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