Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/2008

Corte cost., ord. 30 maggio 2008, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
186/2008
Data di deposito
30 maggio 2008
Data di decisione
19 maggio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:186

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32516

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.. 2471 cod. civ. e 538 cod. proc. civ., censurati in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per erronea formulazione del petitum , poiché il rimettente incentra le censure solo sull'art. 2471 cod. civ., che è la norma pretesamene incostituzionale.

Massima n. 32517

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 cod. civ. e 538 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono - in caso di mancata vendita della quota pignorata di s.r.l. anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota - la possibilità per il giudice, nel momento in cui dispone un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al precedente, di escludere la facoltà per la società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'eventuale aggiudicazione. Infatti, il rimettente, di fronte ad una fattispecie che realizza un certo bilanciamento fra le esigenze dei creditori e quelle della società, sollecita, sulla base di una sua personale sensibilità, un diverso criterio di bilanciamento, la cui individuazione è, però, rimessa alla discrezionalità del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni implicanti un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità legislativa v., citate, ordinanze n. 31/2008 e n. 393/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 del codice civile e 538 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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