Corte costituzionale

Ordinanza n. 155/2008

Corte cost., ord. 16 maggio 2008, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
155/2008
Data di deposito
16 maggio 2008
Data di decisione
7 maggio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:155

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32434

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, anche in relazione all'art. 593 dello stesso codice di rito, nonché del citato art. 6, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui escluderebbero, in capo alla parte civile, il potere di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Infatti, non appare incontestata la premessa interpretativa da cui prendono le mosse i rimettenti, ossia che la riforma del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile, posto che non sussiste, allo stato, un "diritto vivente" conforme a tale premessa, potendosi ravvisare, invece, anche una diversa soluzione ermeneutica idonea a soddisfare il petitum dei rimettenti. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni proposte senza una preventiva verifica della possibilità di altre opzioni interpretative, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005, n. 279/2003. - Su questione analoga v., citate, ordinanze n. 3/2008 e n. 32/2007.

Massima n. 32435

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui non esplicita il mezzo di impugnazione esperibile dalla parte civile avverso sentenze di primo grado pregiudizievoli e non dispone nulla in ordine al regime applicabile in via transitoria agli appelli già proposti avverso le sentenze di assoluzione. Infatti, non appare incontestata la premessa interpretativa da cui prendono le mosse i rimettenti, ossia che la riforma del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile, posto che non sussiste, allo stato, un "diritto vivente" conforme a tale premessa, potendosi ravvisare, invece, anche una diversa soluzione ermeneutica idonea a soddisfare il petitum dei rimettenti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), anche in relazione all'art. 593 dello stesso codice, e degli artt. 6 e 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia, dalla Corte d'appello di Lecce, dalla Corte d'appello di Catanzaro e dalla Corte d'assise d'appello di Venezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze