Corte costituzionale
Ordinanza n. 155/2008
Corte cost., ord. 16 maggio 2008, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 155/2008
- Data di deposito
- 16 maggio 2008
- Data di decisione
- 7 maggio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 576, codice di procedura penale
- art. 6, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32434
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, anche in relazione all'art. 593 dello stesso codice di rito, nonché del citato art. 6, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui escluderebbero, in capo alla parte civile, il potere di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Infatti, non appare incontestata la premessa interpretativa da cui prendono le mosse i rimettenti, ossia che la riforma del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile, posto che non sussiste, allo stato, un "diritto vivente" conforme a tale premessa, potendosi ravvisare, invece, anche una diversa soluzione ermeneutica idonea a soddisfare il petitum dei rimettenti. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni proposte senza una preventiva verifica della possibilità di altre opzioni interpretative, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005, n. 279/2003. - Su questione analoga v., citate, ordinanze n. 3/2008 e n. 32/2007.
Massima n. 32435
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui non esplicita il mezzo di impugnazione esperibile dalla parte civile avverso sentenze di primo grado pregiudizievoli e non dispone nulla in ordine al regime applicabile in via transitoria agli appelli già proposti avverso le sentenze di assoluzione. Infatti, non appare incontestata la premessa interpretativa da cui prendono le mosse i rimettenti, ossia che la riforma del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile, posto che non sussiste, allo stato, un "diritto vivente" conforme a tale premessa, potendosi ravvisare, invece, anche una diversa soluzione ermeneutica idonea a soddisfare il petitum dei rimettenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), anche in relazione all'art. 593 dello stesso codice, e degli artt. 6 e 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia, dalla Corte d'appello di Lecce, dalla Corte d'appello di Catanzaro e dalla Corte d'assise d'appello di Venezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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