Corte costituzionale
Ordinanza n. 13/2008
Corte cost., ord. 25 gennaio 2008, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 13/2008
- Data di deposito
- 25 gennaio 2008
- Data di decisione
- 14 gennaio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:13
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32056
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 della Costituzione, nella parte in cui sottopone ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, in quanto determinerebbe violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza per disparità di trattamento fra i cittadini in relazione al reddito, nonché fra contribuenti e Amministrazione finanziaria, violazione del diritto di difesa attraverso la reintroduzione del principio del solve et repete , lesione del principio di capacità contributiva, violazione dei principi contenuti nella legge di delegazione n. 825 del 1971, è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, dal momento che la norma censurata non è applicabile nel giudizio a quo . Infatti, tale giudizio, relativo ad una cartella di pagamento per un'imposta principale di registro, può avere ad oggetto solo i vizi propri della cartella medesima, nel mentre la norma denunciata può trovare applicazione solo con riguardo al presupposto atto di imposizione, ossia all'avviso di liquidazione, oggetto di altro giudizio. - V., ex plurimis , ordinanze n. 225/2007 e n. 145/2006. - Circa l'infondatezza di questioni analoghe, relative alla registrazione di provvedimenti giudiziali suscettibili di impugnazione, non sussistendo contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., v., citate, sentenza n. 198/1976 e ordinanza n. 203/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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