Corte costituzionale

Sentenza n. 401/2007

Corte cost., sent. 23 novembre 2007, n. 401

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
401/2007
Data di deposito
23 novembre 2007
Data di decisione
19 novembre 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:401

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 10, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 197, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 204, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 205, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 93, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 112, comma 5, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 131, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 131, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 5, comma 7, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 5, comma 9, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 6, comma 9, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 7, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 48, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 70, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 71, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 72, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 252, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 253, comma 10, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 253, comma 11, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 75, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 75, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 113, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 252, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 84, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 84, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 84, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 84, comma 9, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • decreto legislativo n. 113 del 31 luglio 2007
  • art. 88, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 91, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 98, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 121, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 123, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 122, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 122, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 122, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 122, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 122, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 122, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 124, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 124, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 124, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 125, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 125, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 125, comma 7, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 125, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 125, comma 14, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 153, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 240, comma 9, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 240, comma 10, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 253, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 253, comma 22, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 257, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 11, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 54, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 55, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 56, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 62, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 62, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 62, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 62, comma 7, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 81, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 82, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 83, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 84, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 85, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 86, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 87, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 122, comma 7, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 53, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 130, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 120, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 141, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 132, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 118, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006

Parametri

Massime

Massima n. 31857

E' inammissibile, in relazione all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto, in via di impugnazione principale, le Regioni sono legittimate a censurare leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze, a meno che la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, violazione nella specie prospettata in modo generico e comunque non ridondante nella lesione di competenze delle Regioni. - In senso conforme, v. citate sentenze numeri 116/2006, 383/2005, 287, 196 e 4/2004, 274/2003.

Massima n. 31858

Non è fondata, in relazione all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per asserito contrasto tra quanto previsto dal decreto legislativo e la delega contenuta nella legge n. 62 del 2005, la quale non conterrebbe alcuna disposizione circa la possibilità del Codice di incidere sul riparto delle competenze legislative concorrenti. È infatti indubitabile che il legislatore delegato, anche nel silenzio della legge di delega, sia tenuto comunque alla osservanza dei precetti costituzionali, indipendentemente, da ogni richiamo che di essi faccia la norma delegante.

Massima n. 31859

Non è fondata, in relazione all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per asserita inosservanza dei cosiddetti limiti ulteriori della delega, in quanto non sarebbe stato rispettato il vincolo procedimentale previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che imponeva di sentire il parere della Conferenza unificata e, in particolare, in quanto tale parere sarebbe stato richiesto ed acquisito in relazione ad uno schema di decreto legislativo diverso da quello poi adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 marzo 2006. Invero non sussiste alcuna violazione del principio di leale collaborazione nel caso in cui le modifiche introdotte allo schema di decreto legislativo successivamente alla sua sottoposizione alla Conferenza unificata siano imposte dalla necessità di adeguare il testo alle modifiche suggerite in sede consultiva. Peraltro, la ricorrente non ha neppure indicato quali siano le specifiche disposizioni introdotte dal Governo ex novo nel comma in esame idonee ad incidere su competenze regionali, con conseguente impossibilità di riscontrare l'asserito vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione. - In senso conforme, v. sentenza n. 179/2001. - Sul sistema delle Conferenze quale forma di cooperazione di tipo organizzativo idonea ad integrare il parametro della leale collaborazione, v. citata sentenza n. 31/2006. - Sul mancato coinvolgimento della Conferenza unificata previsto da un atto legislativo di rango primario, v. citate sentenze n. 437/2001 e nn. 423 e 6/2004.

Massima n. 31860

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per violazione del principio di leale collaborazione, sotto il profilo della mancata previsione di adeguate forme di coordinamento tra i diversi livelli territoriali coinvolti, pur vertendo la disposizione impugnata in settori caratterizzati da interferenza e sovrapposizioni di materie. La censura, a prescindere dalla sua genericità, non è pertinente, dal momento che un eventuale problema di coordinamento, nella fase di attuazione, tra i livelli di governo coinvolti, potrebbe, in ipotesi, porsi esclusivamente rispetto a singole disposizioni contenute nel Codice e non già rispetto ad una norma recante un principio generale (quale quello contenuto nella disposizione censurata) attinente al riparto delle competenze statali e regionali.

Massima n. 31861

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, promosse, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato in tema di «programmazione di lavori pubblici». L'attività di programmazione di tali lavori non essendo una materia a sé stante, né risultando riconducibile ad uno specifico ambito materiale, segue il regime giuridico proprio della realizzazione delle relative opere, le quali possono rientrare, a seconda dei casi, in settori di competenza esclusiva statale o residuale delle Regioni ovvero ripartita tra Stato e Regioni e, alla luce del contenuto precettivo della disposizione impugnata, appare evidente che nel contesto della disposizione stessa il riferimento all'attività di programmazione riguarda soltanto quei procedimenti preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche, che esulino sia dalla competenza esclusiva dello Stato, sia da quella residuale delle Regioni, per rientrare, invece, in una delle materie di competenza concorrente individuate dal terzo comma dell'art. 117 Cost. Così interpretata, la norma contenuta nel comma in questione si sottrae alle sollevate censure di violazione di competenze regionali.

Massima n. 31862

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, promosse, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato nella fase di «approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi». Invero l'ambito di incidenza della norma in esame è rappresentato dall'urbanistica, con conseguente inclusione della stessa nella sfera delle potestà legislative inerenti alla materia concorrente del governo del territorio. - Sulla riconducibilità dell'"urbanistica" nell'ambito della competenza concorrente in materia di "governo del territorio", v. citate sentenze nn. 303/2003, nonché sentenze nn. 383 e 336/2005.

Massima n. 31863

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, promosse, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato in tema di organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento. L'organizzazione - che riguarda il settore della realizzazione delle opere pubbliche, nonché quello delle forniture o dei servizi, e non certamente l'altro, più generale, concernente la struttura ed il funzionamento dell'ente Regione - cui la norma si riferisce è quella propria dell'apparato o degli apparati incaricati di operare nel settore preso in considerazione e, in particolare, del responsabile del procedimento, di cui si prevede l'istituzione e non le modalità organizzative. Orbene, la connessione tra l'organizzazione e i compiti e requisiti del responsabile del procedimento consente, con riferimento al settore in esame, di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione e ritenere che essa non sia invasiva della sfera di competenza legislativa residuale delle Regioni, collocandosi invece, in funzione strumentale, nell'ambito di procedimenti che appartengono alla competenza ripartita Stato-Regioni e seguendone, in conseguenza, le sorti.

Massima n. 31864

E' inammissibile, in relazione all'art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sollevata nella parte in cui prevede che «Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione», in quanto essa è carente di validi elementi argomentativi atti a sorreggerla. In ogni caso, tenuto conto di quanto precisato in ordine alla organizzazione degli uffici preposti alla realizzazione delle opere pubbliche, la questione sarebbe in ogni caso non fondata dal momento che la previsione di un responsabile unico dei relativi procedimenti non reca un vulnus alle competenze regionali.

Massima n. 31865

E' inammissibile, per difetto di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali, sollevata in relazione all'art. 117 Cost. per ritenuto contrasto con le disposizioni dello statuto speciale, che attribuiscono nel settore in esame alla legge provinciale competenza legislativa primaria. L'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 contiene, infatti, una clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie. Sicché, a tale fine, opera il meccanismo prefigurato dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, secondo il quale l'emanazione di nuove norme statali non determina una diretta abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo un obbligo di adeguamento entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto legislativo statale nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. - Sulla idoneità della clausola di salvaguardia ad escludere denunciati vizi di costituzionalità per asserite violazioni di prerogative regionali o provinciali, v. citate sentenze n. 302/2003, nonché sentenze nn. 384, 287 e 263/2005.

Massima n. 31866

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale stabilisce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali, sollevata per violazione dell'art. 76 della Costituzione - in relazione agli artt. 1, comma 6, e 5, comma 5, della legge n. 62 del 2005 -, nonché dell'art. 117, quinto comma, Cost., per ritenuta violazione della legge delega in tema di conferimento alle Regioni del potere di attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza concorrente e residuale, per asserita violazione del vincolo a dettare solo norme suppletive e cedevoli nonché della competenza legislativa regionale concernente la disciplina dei contratti «sotto soglia». Sussiste infatti un titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare, in via esclusiva, i profili di attività indicati dalla norma impugnata; il che consente allo Stato l'adozione di una normativa non soltanto di principio, ma anche di dettaglio, avente carattere esaustivo.

Massima n. 31867

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale stabilisce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali, sollevata per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 25, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per lamentata inosservanza dei cosiddetti limiti ulteriori della delega, non essendo stato rispettato il vincolo procedimentale previsto dalla suindicata disposizione, che imponeva di sentire il parere della Conferenza unificata. Invero non sussiste alcuna violazione del principio di leale collaborazione nel caso in cui le modifiche introdotte allo schema di decreto legislativo successivamente alla sua sottoposizione alla Conferenza unificata siano imposte dalla necessità di adeguare il testo alle modifiche suggerite in sede consultiva. Peraltro, la ricorrente non ha neppure indicato quali siano le specifiche disposizioni introdotte dal Governo ex novo nel comma in esame idonee ad incidere su competenze regionali, con conseguente impossibilità di riscontrare l'asserito vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione.

Massima n. 31868

E' inammissibile, in relazione agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto esso stabilisce che le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente Codice», anziché «non possono prevedere una disciplina contrastante con i principi desumibili dal presente Codice, in relazione alla tutela della concorrenza». La prospettazione della questione è infatti generica, atteso che con la censura formulata non si deducono specifici vizi di incostituzionalità, ma si tende all'introduzione nel testo della disposizione impugnata di una norma nuova e diversa, nonché contraddittoria, in quanto si richiama espressamente, da un lato, la tutela della concorrenza, contemplata nel secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, dall'altro, facendosi riferimento «ai principi» contenuti nel Codice, implicitamente il contenuto del terzo comma dello stesso art. 117.

Massima n. 31869

E' inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, per i «contratti relativi alla tutela dei beni culturali», sarebbe possibile individuare «aspetti della disciplina che non assolvono ad una funzione di salvaguardia, come è ad esempio, per la determinazione della cauzione, per l'organizzazione amministrativa degli interventi, per il responsabile dei procedimenti o per la stessa approvazione dei progetti». La disposizione impugnata si limita a prevedere che «Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali», regolati dagli artt. da 197 a 205 del Codice, mentre la censura proposta ha ad oggetto aspetti specifici di tale disciplina, in relazione ai quali manca l'indicazione della fonte normativa che li regolamenta e sulla quale dovrebbe incidere la richiesta pronuncia. - Sulla riconducibilità della tutela dei beni culturali ad un ambito materiale di competenza legislativa statale, con possibilità per le Regioni di integrare la relativa normativa con misure diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste a livello statale, v. citata sentenza n. 232/2005.

Massima n. 31870

Sono inammissibili, per genericità, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197 («Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali»), 204 («Sistemi di scelta degli offerenti» e i «criteri di aggiudicazione») e 205 («Varianti»), contenuti nella parte del Codice dedicata ai «contratti relativi ai beni culturali», censurati in relazione all'art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost., in quanto dette disposizioni, pur se ipoteticamente riferibili alla materia "tutela dei beni culturali" (di competenza esclusiva dello Stato), presenterebbero un carattere di estremo dettaglio e di eccessiva analiticità, con conseguente violazione dell'autonomia normativa regionale. Infatti, nonostante le norme impugnate presentino un contenuto non omogeneo, la ricorrente si è limitata ad indicare le disposizioni censurate, senza specificarne il contenuto e senza illustrare gli eventuali profili di contrasto con l'evocato art. 117 Cost.

Massima n. 31871

La nozione comunitaria di concorrenza, che viene in rilievo in occasione dell'esame delle censure riferite al Codice degli appalti e che si riflette su quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., va definita come concorrenza "per" il mercato e impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali, quali in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza. Ciò non significa che nello stesso settore degli appalti, soprattutto relativi ai servizi a rete, non sussistano concomitanti esigenze di assicurare la cosiddetta concorrenza "nel" mercato attraverso la liberalizzazione dei mercati stessi, che si realizza, tra l'altro, mediante l'eliminazione di diritti speciali o esclusivi concessi alle imprese. Trattandosi di una materia avente natura trasversale, nello specifico settore degli appalti, la interferenza con competenze regionali si atteggia, in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Per quanto attiene ai limiti interni, deve sottolinearsi come, pur non rientrando nei compiti della Corte costituzionale stabilire in concreto la valenza economica degli interventi statali, nondimeno spetti ad essa effettuare uno scrutinio di costituzionalità sui singoli atti legislativi dello Stato, al fine di stabilire se la scelta in concreto adottata sia ragionevole e proporzionata rispetto all'obiettivo prefissato, costituito, nella specie, dalla più ampia apertura del mercato degli appalti alla concorrenza. In questa prospettiva, si giustifica un controllo di costituzionalità - guidato dai criteri della proporzionalità e adeguatezza - volto a saggiare «la congruità dello strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori determinanti dell'equilibrio economico generale». Allo scopo, pertanto, di individuare gli esatti confini della materia in esame, occorre svolgere un doppio livello di verifica: stabilire, innanzitutto, se l'intervento statale sia astrattamente riconducibile, nei modi anzidetti, ai principi della concorrenza "nel" mercato o della concorrenza "per" il mercato o ad entrambi; in secondo luogo, accertare se lo strumento utilizzato sia congruente rispetto al fine perseguito alla luce dei criteri di proporzionalità e adeguatezza. - Sulla nozione di "tutela della concorrenza", v. citate sentenze n. 14/2004, n. 29/2006, n. 336/2005 e n. 272/2004.

Massima n. 31872

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, ai criteri di aggiudicazione e al subappalto, censurato, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, anche a ritenere riscontrabile la sussistenza di un titolo di competenza riconducibile alla materia tutela della concorrenza, nondimeno il legislatore avrebbe violato i canoni della adeguatezza e ragionevolezza mediante «l'assoggettamento indiscriminato alla normativa anche di dettaglio del Codice», così esorbitando dall'ambito di competenza riservato alla legislazione statale. Invero, le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento (esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa), i criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione ed alla formazione dei piani di sicurezza, nonché i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti, rientrano nell'ambito della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. Con particolare riferimento al subappalto, deve rilevarsi che lo stesso costituisce un istituto tipico del rapporto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1656) e rientrante nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. Nondimeno, esso, per taluni profili non secondari, assolve anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato e quindi, anche per questo aspetto, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Massima n. 31873

Non sono fondate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle procedure di affidamento», sollevate in quanto, essendo «veri e propri procedimenti amministrativi», dette procedure dovrebbero essere disciplinate secondo il riparto di competenze previsto dall'art. 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Invero, il procedimento amministrativo non è una vera e propria materia, atteso che lo stesso, in relazione agli aspetti di volta in volta disciplinati, può essere ricondotto a più ambiti materiali di competenza statale o regionale, entro i quali la disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nella specie, la procedura di affidamento - volta allo scopo di garantire i principi diretti a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti - è fondamentalmente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza. - Sulla competenza legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo, v. citata sentenza n. 465/1991.

Massima n. 31874

Non sono fondate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione e direzione dei lavori, contabilità e collaudo, sollevate in quanto la norma in esame disciplinerebbe settori che atterrebbero ad aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa, così violando materie di competenza concorrente o residuale. Invero, la fase "negoziale" dei contratti della pubblica amministrazione, che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo, si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali e deve essere ascritta all'ambito materiale dell'"ordinamento civile". Peraltro la norma impugnata esclude espressamente dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato i «profili di organizzazione e contabilità amministrative», con la conseguenza che in questi ambiti, qualora parte del contratto non fosse una amministrazione statale, sarebbe rinvenibile un titolo di legittimazione regionale. La riconducibilità, pertanto, all'ambito della materia dell'ordinamento civile ovvero a materie di competenza regionale potrà essere stabilita soltanto in relazione alle singole e puntuali norme di disciplina delle fasi attinenti alla conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale.

Massima n. 31875

Non sono fondate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento alla previsione dell'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «al contenzioso», sollevate per ritenuta lesione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale concernente gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa. Infatti il "contenzioso" rientra nella competenza esclusiva dello Stato, in relazione alle materie della giurisdizione e della giustizia amministrativa.

Massima n. 31876

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 93 e 112, comma 5, lettera b), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento alla previsione dell'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza», sollevate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto tale disciplina esorbiterebbe dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica. Infatti, detta attività di progettazione va ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, riferendosi esclusivamente alla fissazione dei criteri in base ai quali tale attività deve essere svolta in modo da assicurare in ogni caso la più ampia competitività e la libera circolazione degli operatori economici nel segmento di mercato in questione, senza estendersi fino ad incidere sulla spettanza del concreto svolgimento dell'attività progettuale alle singole amministrazioni aggiudicatrici, la cui competenza non è incisa dalla normativa in esame.

Massima n. 31877

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., in considerazione della dedotta natura eccessivamente dettagliata della relativa disciplina. Nonostante, infatti, la norma presenti un contenuto articolato riconducibile ad una pluralità di ambiti, sui quali certamente può essere esercitata la competenza legislativa statale in relazione alla determinazione dei criteri di predisposizione dei piani di sicurezza, la ricorrente si è limitata a censurare la norma impugnata genericamente nella sua interezza.

Massima n. 31878

Non è fondata, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto, disciplinando la materia relativa ai piani di sicurezza rientrante nell'ambito della potestà legislativa concorrente (sicurezza sul lavoro), non sarebbe legittima l'emanazione di un regolamento governativo. La norma censurata deve essere interpretata nel senso che è attribuito al Governo unicamente il potere di emanare le disposizioni regolamentari relative a criteri di predisposizione dei piani di sicurezza, che sono essenziali per assicurare la uniformità di trattamento dei partecipanti alla gara e dunque i principi della tutela della concorrenza. Venendo, pertanto, in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva statale, deve ritenersi legittima la previsione di un corrispondente potere regolamentare. Vale, comunque, anche per i piani di sicurezza la constatazione che, in fase attuativa, la loro predisposizione segue il regime giuridico proprio dell'opera da realizzare, atteso che è riservata allo Stato esclusivamente la fissazione dei criteri generali per la formazione di detti strumenti.

Massima n. 31879

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, concernente i «piani di sicurezza», sollevate in quanto la norma in esame violerebbe il principio di leale collaborazione, atteso che essa, pur disciplinando settori caratterizzati da interferenze e sovrapposizioni di materie e pur in presenza del parere negativo della Conferenza unificata, avrebbe «proceduto unilateralmente alla formulazione delle norme impugnate». La censura, a prescindere dalla sua genericità, non è pertinente, dal momento che un eventuale problema di coordinamento, nella fase di attuazione, tra i livelli di governo coinvolti, potrebbe, in ipotesi, porsi esclusivamente rispetto a singole disposizioni contenute nel Codice e non già rispetto ad una norma recante un principio generale (quale quello contenuto nella disposizione censurata) attinente al riparto delle competenze statali e regionali.

Massima n. 31880

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che attribuiscono un potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato», sollevate dalla Provincia autonoma di Trento per violazione dell'art. 11, numero 17, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, che attribuisce alla potestà legislativa primaria provinciale la materia dei lavori pubblici di interesse provinciale, dell'art. 117, sesto comma, Cost., dell'art. 2 del d.lgs. n. 16 marzo 1992, n. 266, nonché del principio di leale collaborazione. Infatti il riferimento all'art. 4, comma 3, del Codice "ai contratti di ogni altra amministrazione" deve essere inteso, all'esito di una interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che lo stesso ricomprende lo Stato e le Regioni e non anche le Province autonome di Trento e Bolzano.

Massima n. 31881

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente alle parole «province autonome». La previsione che il regolamento di cui al comma 1 indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni, rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle Regioni e Province autonome, estende, in maniera contraddittoria rispetto alla clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie provinciali contenuta nel comma 3 dell'art. 4, anche alle Province autonome le disposizioni regolamentari statali.

Massima n. 31882

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che attribuiscono un potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato», censurato, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118, in quanto ricomprenderebbe tra le materie di competenza statale esclusiva settori ed oggetti che rientrerebbero, invece, in competenze regionali. Infatti la potestà regolamentare dello Stato si esplica unicamente in ambiti materiali che spettano in via esclusiva alla competenza legislativa statale, riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», sicché spetta allo Stato dettare la relativa regolamentazione del settore anche con norme di dettaglio poste da disposizioni regolamentari, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità.

Massima n. 31883

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che attribuiscono un potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato», censurato, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118, in quanto, per le materie trasversali di competenza legislativa statale, lo Stato potrebbe intervenire soltanto in via legislativa e non anche regolamentare, non sussistendo motivi per differenziare i vincoli espressi dai principi fondamentali e quelli derivanti dalla disciplina delle materie trasversali. Invero, non è prospettabile - in relazione alle specifiche questioni di legittimità costituzionale proposte e alla tipologia dei regolamenti previsti - alcun condizionamento di fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie statali. Queste ultime, dando attuazione ed esecuzione a disposizioni di legge, detteranno tutte le norme necessarie a perseguire l'obiettivo di realizzare assetti concorrenziali; mentre le prime disciplineranno i profili non afferenti, ancorché contigui, a quelli relativi alla tutela della concorrenza. Le modalità di operatività della materia in esame garantiscono, dunque, anche quando venga in rilievo l'esercizio di una potestà regolamentare, la separazione tra fonti statali e regionali di rango diverso, evitando così che un atto secondario dello Stato interferisca con la legge regionale.

Massima n. 31884

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale disciplina la procedura di adozione del regolamento statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, sollevata, in relazione agli artt. 97, 117 e 118 Cost., per omessa previsione di coinvolgimento regionale. Non sussiste, infatti, alcun obbligo di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza legislativa esclusiva, anche di tipo trasversale, qual è la tutela della concorrenza. Il rispetto delle regole collaborative può essere imposto a livello costituzionale nei soli casi in cui si verifichi un forte intreccio con competenze regionali che richieda l'adozione di modalità concordate o comunque di meccanismi che garantiscano il coinvolgimento dei livelli di governo interessati. Nel caso in esame, le altre competenze regionali diventano l'oggetto sui cui incide la funzione espletata dallo Stato attraverso l'esercizio della potestà legislativa in materia di tutela della concorrenza sicché si realizza una separazione tra competenza statale e competenza regionale che non richiede, salvo le peculiarità di determinate fattispecie, particolari forme di leale collaborazione nella fase di esercizio della potestà regolamentare, fermo restando che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere, come è avvenuto in relazione a specifiche norme contenute nel Codice, forme di cooperazione con i livelli di governo regionali nella fase di adozione di singoli atti regolamentari.

Massima n. 31885

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del 12 aprile 2006 n. 163, sollevata per contrasto con gli artt. 76 e 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto un'autoqualificazione statale delle norme applicabili alle Regioni, non potrebbe essere operata con un regolamento governativo, soprattutto quando al regolamento è lasciato un ampio margine di discrezionalità. Infatti la norma - che si limita a stabilire, in settori rientranti nella competenza legislativa statale, che il regolamento indichi quali disposizioni in esso contenute si indirizzino anche all'ente Regione - ha esclusivamente una finalità ricognitiva, sicché, data la mancanza di una effettiva portata precettiva della disposizione impugnata, deve ritenersi insussistente un vulnus alle competenze regionali.

Massima n. 31886

Non è fondata, in relazione agli artt. 76 e 117, quinto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto la sostituzione preventiva prevista, in attuazione del quinto comma dell'art. 117 Cost., dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 non potrebbe avvenire in via regolamentare e, anche ammesso che ciò fosse possibile, i regolamenti dovrebbero avere carattere suppletivo e cedevole. Infatti deve ritenersi che la disposizione censurata - prevedendo l'esercizio della potestà regolamentare nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale - non deve recare l'esplicita indicazione del carattere cedevole delle norme in essa contenute. Tale carattere deve, infatti, essere presente esclusivamente nel caso in cui la potestà regolamentare venga esercitata nelle materie di competenza regionale.

Massima n. 31887

Non è fondata, in relazione agli artt. 76 e 117, quinto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., che interferiscono con materie regionali, non sarebbe permessa l'adozione di norme regolamentari per i contratti di interesse regionale di rilevanza comunitaria, poiché l'art. 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 consentirebbe l'attuazione delle direttive comunitarie, mediante regolamento, soltanto nel caso in cui ciò venga autorizzato dalla legge comunitaria, mentre nessuna autorizzazione sarebbe contenuta nella legge delega 18 aprile 2005, n. 62, che omette, altresì, di prevedere uno specifico principio o criterio direttivo. Premesso che la legge n. 62 del 2005, per il suo carattere di normativa successiva e specifica, prevale comunque sulle disposizioni contemplate nella legge n. 11 del 2005, deve rilevarsi che il potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva di cui al sesto comma dell'art. 117 Cost. discende direttamente dalla Costituzione, sicché non rileva la mancanza nella norma delegante di uno specifico criterio direttivo al riguardo.

Massima n. 31888

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 7 e 9, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui consentono alle stazioni appaltanti di adottare propri capitolati o di recepire il capitolato generale dello Stato, censurato, in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, in quanto - escludendo che la legge regionale possa prevedere l'approvazione di un apposito capitolato generale oppure l'adozione da parte di tutte le stazioni appaltanti di schemi uniformi di capitolati speciali - lederebbe la competenza legislativa delle Regioni sui lavori pubblici di interesse regionale, oltre che la competenza sulla organizzazione propria e degli enti da essa dipendenti. Le norme impugnate - a prescindere dalla materia in cui sono inquadrabili - non prevedono alcun obbligo per le stazioni appaltanti di adottare capitolati speciali o di richiamare nei bandi o negli inviti a partecipare alle gare il capitolato generale dei lavori pubblici, ma solo la facoltà di farlo, sicché deve escludersi che sia ravvisabile un vulnus alle competenze legislative della Regione per quanto attiene alla realizzazione delle opere pubbliche regionali.

Massima n. 31889

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, lettera a ), e l'art. 7, comma 8, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevedono l'attribuzione all'Autorità di vigilanza del potere di richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti nonché l'obbligo di comunicare dati all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost., in quanto per la loro eccessiva analiticità, precluderebbero alle Regioni la possibilità di legiferare definendo procedure più snelle e compatibili con l'organizzazione propria delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici. La ricorrente, infatti, non analizza il contenuto eterogeneo delle norme, che vengono censurate unitariamente, alla luce del parametro costituzionale evocato. Inoltre, non viene addotto alcun elemento argomentativo - al di là dell'insufficiente riferimento all'eccessiva analiticità delle disposizioni impugnate e dell'oscuro richiamo a profili organizzativi - volto a dimostrare la violazione dei canoni dell'adeguatezza e della proporzionalità.

Massima n. 31890

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede disposizioni per controllare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per la partecipazione alla gara, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, pur non sussistendo esigenze di carattere unitario, sarebbe stata introdotta una disciplina dettagliata ed autoapplicativa relativa al controllo delle autodichiarazioni rese dai concorrenti alla gara, con indebita ingerenza nella materia della organizzazione amministrativa di competenza residuale delle Regioni, alle quali spetterebbe di modulare il contenuto della suddetta disciplina in maniera differenziata, per meglio contemperare i vari interessi in gioco. Deve ritenersi che gli strumenti di controllo del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi idonei a fornire valide garanzie di serietà per la partecipazione alla gara stessa, attengono alla garanzia della effettività della concorrenza tra i partecipanti. La uniformità di disciplina in relazione a questo profilo è essenziale per soddisfare l'esigenza, più volte richiamata in sede comunitaria, di parità di trattamento e di non discriminazione degli offerenti, allo scopo di assicurare, tra l'altro, le libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di prestazione dei servizi. Né rileva l'affermazione secondo la quale la normativa dettata dal Codice sia di natura tecnica o eccessivamente dettagliata ed autoapplicativa per dedurne la automatica non conformità a Costituzione, giacché, anche un siffatto tipo di disciplina, traendo la sua legittimazione dalla disposizione costituzionale attributiva di una competenza esclusiva dello Stato in materia, non contrasta con gli evocati parametri costituzionali.

Massima n. 31891

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70, 71, 72, 252, comma 3, e 253, commi 10 e 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, concernenti disposizioni in relazione ai cosiddetti appalti sotto soglia, sollevate - in ragione della loro natura eccessivamente dettagliata e analitica - per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. Il contenuto ampio, e per molti profili eterogeneo, delle disposizioni impugnate esige (da parte del ricorrente) l'indicazione specifica delle norme che non rispetterebbero i limiti della proporzionalità ed adeguatezza sottesi alla materia della tutela della concorrenza. Peraltro le norme censurate, attenendo al procedimento di scelta del contraente, sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza.

Massima n. 31892

E' inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 75 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina le garanzie a corredo dell'offerta, sollevata per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e) , Cost., per la natura eccessivamente analitica delle norme ivi contenute. Non è infatti sufficiente dedurre il solo carattere dettagliato della regolamentazione perché ne discenda automaticamente la violazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza che devono guidare lo scrutinio di costituzionalità. Inoltre, nella specie, nonostante la disposizione in esame presenti un contenuto ampio e complesso, la ricorrente si è limitata in modo generico ad impugnarla nella sua interezza, senza addurre alcuna specifica motivazione volta a giustificare la suddetta modalità di proposizione del ricorso.

Massima n. 31893

Non è fondata la questione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina le garanzie a corredo dell'offerta, sollevata per violazione dell'art. 117 Cost. La disposizione censurata, inserendosi nel quadro delle previsioni attinenti allo svolgimento della gara e, dunque, alla fase di scelta del contraente, trova la sua legittimazione nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Infatti, le disposizioni relative alla prestazione delle garanzie a corredo dell'offerta si iscrivono nella fase di individuazione del contraente e tendono, unitamente a tutte quelle preordinate a disciplinare il sistema delle offerte, a garantire la competitività e la concorrenzialità delle imprese nel segmento di mercato interessato dai contratti per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture.

Massima n. 31894

Non è fondata la questione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, censurato, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera e) , Cost., in quanto esso - introducendo principi relativi all'esecuzione del contratto e disciplinando le garanzie fideiussorie di esecuzione e le coperture assicurative, dettandone le modalità di costituzione, di escussione e di estinzione, nonché le conseguenze derivanti dalla loro mancata prestazione - pur rientrando nell'ambito materiale della tutela della concorrenza, avrebbe una natura eccessivamente pervasiva ed analitica. La disposizione impugnata rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l) , Cost.), in quanto attiene alla regolamentazione civilistica di aspetti afferenti al vincolo negoziale che esige un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale.

Massima n. 31895

Non è fondata la questione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 252, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede che gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie debbono essere approvati con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sollevata per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e) , Cost. Si tratta di un'attività di regolazione della fase di esecuzione del contratto che, attenendo alla regolamentazione civilistica di aspetti afferenti al vincolo negoziale, rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Massima n. 31896

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono che dette disposizioni abbiano carattere suppletivo e cedevole". Tali disposizioni, le quali dettano norme sulle funzioni, sulla composizione e sulla modalità di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice incaricata di esprimersi nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pur disciplinando aspetti della procedura di scelta del contraente, sono preordinate a fini diversi rispetto a quelli di garanzia della concorrenzialità, in quanto gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono all'organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Ne consegue che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti, non risultando quindi conforme al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni la normativa contenuta nei commi censurati, la quale se vale nel suo insieme per l'attività contrattuale posta in essere in ambito statale, per le Regioni deve necessariamente avere carattere recessivo nei confronti di una diversa (ove esistente) disciplina specifica di matrice regionale, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 5, Cost. e dall'art. 1, comma 6, legge n. 62 del 2005. La predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale travolge anche le modifiche apportate dal d.lgs. 31 luglio 2007 n. 113.

Massima n. 31897

Non è fondata la questione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui disciplina, in maniera dettagliata, il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte ritenute «anormalmente basse», censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, da un lato, il procedimento attraverso il quale si provvede alla verifica dell'offerta anomala in contraddittorio con l'impresa atterrebbe ai profili di organizzazione regionale per i contratti della Regione, degli enti regionali e locali; dall'altro, non sarebbe possibile evocare il titolo di competenza rappresentato dalla tutela della concorrenza, atteso che la disciplina del procedimento con cui eseguire la verifica delle offerte anomale non avrebbe un impatto complessivo sull'economia, oltre ad essere troppo dettagliata e minuziosa, con conseguente inosservanza dei criteri dell'adeguatezza e della proporzionalità. Con la norma impugnata, il legislatore statale si è uniformato alle regole comunitarie nella disciplina dell'istituto in esame, prevedendo, in particolare, che l'esclusione delle offerte anomale non possa essere automatica, ma debba avvenire all'esito di un procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa per comporre l'esigenza di garantire la concorrenza e di acquisire la prestazione al prezzo più vantaggioso per l'amministrazione con l'esigenza di assicurare la serietà delle offerte, prevedendo che l'amministrazione, prima di rifiutare quelle che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, chieda le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e proceda alla verifica, tenendo conto delle giustificazioni fornite. Il rispetto del principio del contraddittorio, imposto dal diritto comunitario, è finalizzato, da un lato, a verificare se, in ipotesi, l'impresa non si trovi nelle condizioni di garantire in maniera efficace il risultato perseguito dall'amministrazione ad un prezzo più basso rispetto a quello che sono in grado di offrire le altre imprese, dall'altro, non consentendo provvedimenti di esclusione automatica, a perseguire l'obiettivo della più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara. È evidente, dunque, come si tratti di un procedimento complesso in cui assume preminenza la finalità di informare il procedimento stesso alle regole della concorrenza nella fase di scelta del contraente, con consequenziale giustificazione dell'intervento del legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., anche alla luce dei criteri dell'adeguatezza e proporzionalità. - In tema di offerte anomale, v. citate sentenze n. 40/1998 e n. 132/1996.

Massima n. 31898

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 1 e 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (nonché delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui viene fatto ivi rinvio), in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto dette disposizioni presenterebbero «un carattere di eccessiva analiticità», in contrasto con il canone della ragionevolezza e della proporzionalità. La ricorrente, infatti, si è limitata a ritenere la norma in esame in contrasto con i suddetti canoni della ragionevolezza e della proporzionalità, senza richiamare compiutamente il contenuto delle norme denunciate e censurando genericamente il rinvio operato dall'art. 91, comma 1, a disposizioni contenute in altre parti del Codice; né può considerarsi sufficiente, a sostegno delle censure di superamento dei limiti sottesi alla materia della tutela della concorrenza, il solo riferimento alla «eccessiva analiticità» delle norme impugnate.

Massima n. 31899

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 98, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La norma impugnata, stabilendo che «l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti», pur se presenta collegamenti con la materia dell'ambiente per le finalità perseguite, che sono dichiaratamente quelle del miglioramento della «qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città», afferisce prevalentemente all'ambito materiale del governo del territorio di competenza ripartita Stato-Regioni. Da questa qualificazione discende che lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali in tali materie, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio, secondo quanto stabilito dall'art. 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione. Nel caso di specie, la norma censurata, per il suo contenuto precettivo del tutto puntuale, non lascia alcuno spazio di intervento alle Regioni. L'affermazione, infatti, secondo cui «l'approvazione dei progetti definitivi costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti» non è passibile di ulteriore svolgimento da parte del legislatore regionale con conseguente compromissione delle competenze che alle Regioni spettano in materia di urbanistica e quindi di assetto del territorio. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 206/2001.

Massima n. 31900

Sono inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 121, comma 1, e 123 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevedono norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sollevate per violazione degli artt. 76 (in relazione all'art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62), 117 e 118 Cost. La ricorrente, da un lato, si limita a riportare il contenuto della disposizione censurata senza specificare quali sarebbero le norme richiamate che eccedono l'ambito della competenza legislativa statale debordando in ambiti afferenti alla potestà legislativa regionale; dall'altro, quando richiama talune norme (artt. 75 e 86, commi 1 e 2), si limita a censurare il loro carattere dettagliato senza ulteriori argomentazioni e, soprattutto, senza avere rapportato la doglianza ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza.

Massima n. 31901

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 122, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevedono norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, censurate, in riferimento agli artt. 76, in relazione all'art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, 117, comma terzo, e 118 Cost., per ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità e per violazione della legge delega che non consentirebbe la previsione di disciplina dettagliata per gli appalti «sotto soglia». Al di là della portata soltanto facoltizzante di talune delle norme impugnate (art. 124, comma 2), si tratta, comunque, di disposizioni mirate a garantire, attraverso l'adozione di adeguate misure di pubblicità, parità di trattamento e di non discriminazione nella fase di partecipazione alle gare pubbliche, operanti anche per i contratti al di sotto della soglia comunitaria, al fine di assicurare che il mercato su cui incide la singola attività contrattuale sia effettivamente concorrenziale. Inoltre non costituisce elemento indefettibile di identificazione della materia della tutela della concorrenza l'esistenza di sole norme di principio, in quanto la valutazione in ordine alla proporzionalità e alla adeguatezza dell'intervento legislativo dello Stato ha una portata più ampia, che trascende il mero dato della analiticità delle norme censurate.

Massima n. 31902

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125, commi da 5 a 8 e 14, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale disciplina l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., per il carattere eccessivamente dettagliato delle norme censurate. A fronte dell'eterogeneità dei contenuti delle norme denunciate e della pluralità degli ambiti materiali che potrebbero venire in rilievo, la ricorrente si è limitata a prospettare la natura analitica delle norme stesse, senza specifiche argomentazioni a sostegno delle doglianze prospettate.

Massima n. 31903

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 153 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - «che regolamenta la fase di raccolta e selezione delle proposte con riferimento all'istituto del project financing » - sollevata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. La censura è proposta in modo generico, in quanto la ricorrente - a fronte, tra l'altro, della complessità contenutistica della norma in esame - non ha dedotto alcun elemento atto a giustificarne l'impugnazione.

Massima n. 31904

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 9 e 10, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., in quanto le disposizioni denunciate disciplinerebbero «in modo eccessivamente analitico aspetti prettamente organizzativi dell'istituto dell'accordo bonario, precludendo alle Regioni qualsiasi possibilità di dettare sul punto una propria autonoma disciplina». La ricorrente assume che non sarebbe stato osservato il limite della proporzionalità ed adeguatezza sotteso alla materia della tutela della concorrenza, senza indicare alcun argomento idoneo a dimostrare la violazione delle competenze regionali, al di là dell'insufficiente riferimento all'analiticità della disposizione impugnata. Rimane oscuro, inoltre, il richiamo ai profili organizzativi in relazione all'evocato parametro costituzionale (art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost.).

Massima n. 31905

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253, commi 3 e 22, lettera a ), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui prevede una disciplina transitoria con rinvio alla disciplina regolamentare statale (d.m. n. 145 del 2000 e d.P.R. n. 554 del 1999) emanata nella vigenza del precedente Titolo V per tutti i lavori pubblici di interesse regionale, censurato, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 118 Cost., in quanto rinviano alla disciplina regolamentare statale per tutti i lavori pubblici di interesse regionale. La norma in esame si limita a richiamare il contenuto dei citati atti regolamentari emanati nel vigore del precedente assetto costituzionale; sicché, tenuto conto che la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione non ha determinato l'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali, le norme adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale, mantengono, in applicazione del principio di continuità, la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema. Non può, pertanto, ritenersi illegittimo il richiamo operato dalle disposizioni impugnate, tra l'altro, al d.m. n. 145 del 2000 e al d.P.R. n. 554 del 1999, al fine di sancirne la perdurante validità fino all'adozione dei capitolati generali e dei regolamenti che dovranno essere emanati nel rispetto dell'attuale riparto delle competenze regolamentari sancito dal sesto comma dell'art. 117 Cost. - In senso conforme, v. citata sentenza n. 376/2002.

Massima n. 31906

È inammissibile, in quanto priva di qualunque motivazione, la questione, dell'art. 257, comma 3, 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., essendosi limitata la ricorrente a riferire che tale norma per l'anno 2006 «cristallizza gli elenchi previsti dall'art. 23 della legge n. 109 del 1994».

Massima n. 31907

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 4, 54, comma 4, 55, comma 6, 56, 57, 62, commi 1, 2, 4 e 7, da 81 a 88, 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevedono disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione, procedura negoziata e procedure ristrette, censurati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost., per ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», nonché per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità. La ricorrente non ha infatti indicato quali siano le specifiche disposizioni che presenterebbero un contenuto eccessivamente analitico, atteso che le norme censurate hanno un contenuto ampio e, sotto molti profili, eterogeneo; dall'altro, non ha addotto alcun elemento argomentativo idoneo a dimostrare che la suddetta analiticità non sia, nella specie, proporzionata e adeguata rispetto al fine di tutelare gli assetti concorrenziali del mercato.

Massima n. 31908

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 53, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui - nella prospettazione della ricorrente - individua in modo tassativo ed esclusivo le tipologie di contratti, mediante i quali possono essere realizzati i lavori pubblici, in senso restrittivo rispetto alle modalità consentite dall'ordinamento comunitario, specie in relazione alla categoria dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., per ritenuta lesione della competenza regionale ad individuare la categoria dei contratti pubblici «sotto soglia». Il prevalente ambito materiale in cui si colloca la norma in esame è rappresentato dall'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l , Cost.): spetta, infatti, al legislatore statale - ferma restando l'autonomia negoziale delle singole amministrazioni aggiudicatrici - individuare, per garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, il tipo contrattuale da utilizzare per la regolamentazione dei rapporti di lavori, servizi e forniture. Nella specie, inoltre, tale uniformità, nella previsione della tipologia e dell'oggetto dei contratti, è funzionale ad assicurare il rispetto dei principi sottesi alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, anche con riferimento ai contratti al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria.

Massima n. 31909

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130, comma 2, lettera c ), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui prevede l'affidamento dell'attività di direzione dei lavori a «soggetti scelti con le procedure previste dal presente Codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione», censurato, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., per ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» nonché per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità. Infatti, la direzione dei lavori si inserisce nella fase dell'esecuzione del rapporto contrattuale ed è finalizzata a verificare, tra l'altro, la conformità dei lavori al progetto e al contratto. In questo ambito viene in rilievo la materia dell'ordinamento civile, con conseguente legittimazione dello Stato a dettare la relativa disciplina anche di dettaglio.

Massima n. 31910

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 2, 141 e 132 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - riguardanti il collaudo e la disciplina delle varianti in corso d'opera - censurati, in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e) , Cost., per ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» nonché per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità. Le disposizioni impugnate afferiscono all'esecuzione del rapporto contrattuale e, dunque, attengono prevalentemente alla materia dell'ordinamento civile e la ricorrente si è limitata a censurare il carattere analitico delle disposizioni impugnate senza indicare quali specifiche disposizioni debordino dai confini delle materie dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza, per rientrare invece in ambiti di pertinenza regionale.

Massima n. 31911

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 118, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui disciplina «in modo estremamente analitico il subappalto», censurato, in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e) Cost., per ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» nonché per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità. La norma censurata, infatti, presenta un contenuto articolato riconducibile alla materia dell'ordinamento civile e, per alcuni aspetti, alla tutela della concorrenza, sicché non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità della questione, la mera affermazione circa il carattere eccessivamente dettagliato della norma stessa.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), limitatamente alle parole «province autonome»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62), nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalle Regioni Lazio e Abruzzo con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 8 (recte: 11), numeri 1, 17, 19 e all'art. 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 76 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'artt. 121, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 11, comma 4; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4 e 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2; 118, comma 2; 120, comma 2; 122, comma 7; 123; 125, commi 5, 6, 7, 8 e 14; 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, comma 3; 253, commi 10 e 11; 257, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lazio, Abruzzo e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

13) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo con i ricorsi indicati in epigrafe;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio e Abruzzo con i ricorsi indicati in epigrafe;

15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 11, numeri 1, 17, 19 e all'art. 16 della legge costituzionale n. 5 del 1948, al d.P.R. n. 381 del 1974, al d.lgs. n. 266 del 1992, nonché all'art. 117 della Costituzione, alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonomia di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

16) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Lazio, Abruzzo, Piemonte e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

17) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Veneto e Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

18) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 76 e 117, quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

19) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 7 e 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 1; 93; 112, comma 5, lettera b); 113; 122, commi da 1 a 6; 130, comma 2, lettera c); 252, comma 6, promosse, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

22) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 del d.lgs. n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 122, commi 2, 3, 5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6 del d.lgs. n. 163 del 2006 promosse, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

25) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

26) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253, commi 3 e 22, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo, quarto, quinto comma e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze