Corte costituzionale
Sentenza n. 38/2007
Corte cost., sent. 20 febbraio 2007, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/2007
- Data di deposito
- 20 febbraio 2007
- Data di decisione
- 5 febbraio 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, nella parte in cui sostituisce, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 4, comma 4, legge della Regione siciliana n. 33 del 1° settembre 1997
- art. 4, comma 5, legge della Regione siciliana n. 33 del 1° settembre 1997
- art. 2, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 2, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 2, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 1, nella parte in cui sostituisce, Stralcio XI, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 2, comma 1, Stralcio XI, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 2, comma 3, Stralcio XI, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
- art. 3, Stralcio XI, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 31016
E' irrilevante, agli effetti della ammissibilità del ricorso, la circostanza che la Regione - in attesa della pronuncia della Corte - non abbia dato corso, con la necessaria pubblicazione, alla delibera oggetto di impugnazione. Infatti, tale ipotesi è diversa da quella in cui tale pubblicazione sia stata effettuata, ma con omissione delle norme che abbiano costituito oggetto di ricorso da parte del Commissario dello Stato, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere sul ricorso medesimo. - In relazione alla cessazione della materia del contendere nell'ipotesi di pubblicazione con omissione delle norme impugnate, v., da ultimo, citate, ordinanze n. 410, n. 404 e n. 389 del 2006.
Massima n. 31017
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della delibera legislativa, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi», nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 1 settembre 1997, n. 33, promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana. La questione, infatti, si basa su un erroneo presupposto interpretativo in quanto, seppure le norme censurate, nel prevedere che i soggetti ivi indicati possono partecipare all'attuazione delle operazioni e degli interventi di controllo della fauna selvatica, compresi quelli di cattura ed abbattimento, non specificano espressamente che tutti gli interessati debbano essere muniti delle autorizzazioni per l'esercizio venatorio, tuttavia, non appare dubbio che la necessità del possesso di tale requisito è implicitamente, ma inequivocabilmente, richiesto dalla natura stessa dell'attività che essi sono chiamati a svolgere. La legge 11 febbraio 1992, n. 157 - alla quale l'art. 49 della legge regionale n. 33 del 1997 espressamente rinvia «per tutto quanto non previsto» - e le ulteriori disposizioni contenute nella richiamata legge regionale n. 33 del 1997, nello stabilire che la caccia può essere esercitata solo da chi abbia le relative autorizzazioni, fanno applicazione specifica di un principio generale dell'ordinamento. È evidente, quindi, che anche laddove l'uso dei mezzi per l'esercizio della caccia non tende a realizzare fini venatori, ma di tutela dell'ecosistema, persistono quelle esigenze che proprio l'articolato procedimento per il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio consente di soddisfare.
Massima n. 31018
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi» promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera o ), della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Invero, il ricorrente omette del tutto di specificare le ragioni per cui, pur trattandosi dell'impugnativa di una delibera legislativa della Regione siciliana, dovrebbe prendersi in considerazione il suddetto parametro costituzionale in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale, il cui art. 14, lettera q ), attribuisce alla competenza legislativa primaria della Regione la materia dello «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione». Inoltre, la censura proposta si presenta affetta da genericità ed indeterminatezza, dal momento che il ricorrente si è sostanzialmente limitato ad indicare il parametro che sarebbe stato violato, omettendo, però, di specificare le ragioni che militerebbero a favore della tesi della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. - In relazione alla inammissibilità delle questioni nelle quali non viene spiegato in quale rapporto si pongono i parametri costituzionali desumibili dallo statuto speciale e dalla Costituzione v., citate, ex plurimis , sentenze n. 202/2005, n. 65/2005, n. 8/2004 e n. 213/2003. - In relazione alla necessità di un'adeguata motivazione delle ragioni dell'impugnativa in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali. V., citata sentenza n. 233/2006.
Massima n. 31019
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della delibera legislativa, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi» - la quale riproduce la norma di cui all'art. 19, comma 26, della delibera 7 dicembre 2005, già impugnata, ed omessa in sede di promulagazione - promossa, in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Infatti la motivazione delle censure risulta effettuata per relationem , mediante il rinvio alle argomentazioni già indicate in una precedente impugnazione, sulla quale è intervenuta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre la costante giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato il principio della necessaria autosufficienza dell'atto introduttivo, nel senso che tale atto, sia esso un ricorso principale ovvero per conflitto o un provvedimento giudiziario con cui venga sollevata una questione incidentale di costituzionalità, deve contenere - in via autonoma - tutti gli elementi che possano consentire alla Corte l'esame e la valutazione delle censure proposte. - In relazione alla necessità che il ricorso in via principale contenga una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, v., citate, sentenze n. 364 e n. 139/2006.
Massima n. 31020
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi», promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Invero, la censura proposta risulta sfornita di elementi minimi argomentativi in quanto il ricorrente, nel prospettare genericamente il carattere derogatorio della disposizione denunciata, si limita soltanto ad enunciare le disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale, che sarebbero state violate, mentre la Corte ha ritenuto, con una precedente pronuncia (sentenza n. 29 del 2006), che le disposizioni statali di principio contenute nell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - relative alle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - sono riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza», in quanto disciplinano tale ambito secondo un sistema teso a salvaguardare la concorrenzialità del mercato. - In relazione alle censure sfornite di elementi argomentativi, v., ex plurimis , sentenze n. 29/2006 e n. 176/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi» promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della suddetta delibera legislativa, promossa in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della medesima delibera legislativa promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della stessa delibera legislativa, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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