Corte costituzionale
Sentenza n. 341/2007
Corte cost., sent. 12 ottobre 2007, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 341/2007
- Data di deposito
- 12 ottobre 2007
- Data di decisione
- 8 ottobre 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:341
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 1, comma 5, legge n. 128 del 24 aprile 1998
- art. 25, legge n. 142 del 19 febbraio 1992
Massime
Massima n. 31695
Nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, censurato, in riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 Cost., nella parte in cui inserisce nell'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia un comma 2, secondo il quale il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza: infatti, risulta dall'ordinanza di rimessione che la tematica relativa alla compatibilità delle condizioni del contratto di conto corrente dedotto in giudizio - e del quantum pecuniario chiesto in via riconvenzionale - con l'art. 1283 cod. civ. fa parte del giudizio principale e ciò è sufficiente per escludere che possa ritenersi la questione irrilevante nel giudizio a quo .
Massima n. 31696
Il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula che il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante si esplichi attraverso il confronto tra due processi ermeneutici paralleli, l'uno relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, l'altro relativo alle norme introdotte dal legislatore delegato. Circa i requisiti che devono fungere da cerniera tra i due atti normativi, i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge-delega. - In ordine al sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa si vedano, citate, sentenze n. 54/2007, n. 426/2006, n. 481 e n. 53/2005, n. 308/2002, n. 425/2000, n. 15/1999 e ordinanze n. 228 e n. 213/2005 e n. 248/2004.
Massima n. 31697
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui inserisce nell'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia un comma 2, secondo il quale il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. L'art. 1, comma 5, legge n. 128 del 1998 delegava il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, principi consistenti nell'adeguamento della disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia al contenuto della direttiva comunitaria 89/646/CEE e nella necessità che i confini di detta azione adeguatrice potessero estendersi alle altre disposizioni vigenti nella stessa materia. L'introduzione nel nostro ordinamento dell'anatocismo bancario ad opera della norma impugnata, in deroga al divieto di cui all'art. 1283 cod. civ., rientra nel perimetro normativo tracciato dal legislatore delegante, sotto il profilo dell'adeguamento alla citata direttiva, secondo la quale gli enti creditizi di tutti gli Stati dell'Unione potevano esercitare in Italia le attività bancarie e gli Stati dovevano vigilare affinché non vi fossero ostacoli a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco potessero essere esercitate allo stesso modo che nello Stato d'origine, purché non fossero incompatibili con le disposizioni di interesse generale in vigore nello Stato ospitante: nei principali Stati dell'Unione, la disciplina dell'anatocismo bancario era diversa da quella prevista nei rapporti di diritto civile, con la conseguenza che rientrava nel processo di adeguamento al contenuto della Direttiva e di coordinamento del T.U. bancario, precisare se l'anatocismo bancario poteva avere ingresso in Italia e, in caso affermativo, dare una risposta al quesito relativo alla individuazione del soggetto cui spettava determinare il periodo di tempo in cui la capitalizzazione degli interessi doveva avvenire. - Sulle "discriminazioni a rovescio" ai danni dei cittadini di uno Stato membro, come effetto indiretto dell'applicazione del diritto comunitario v., citata, sentenza n. 443/1994.
Massima n. 31698
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, censurato, in riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 Cost., nella parte in cui inserisce nell'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia un comma 2, secondo il quale il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Infatti, non esiste la lamentata disparità di trattamento derivante dalla diversa disciplina applicabile a chi intrattenga rapporti concernenti obbligazioni pecuniarie, a seconda che essi riguardino o meno istituti di credito, stante la differente natura dei soggetti con cui il rapporto è intrattenuto, che rende non comparabili le due situazioni arbitrariamente poste a raffronto. Inoltre, quanto alla violazione degli artt. 1, 70, 76 e 77 Cost., è sufficiente osservare che la materia su cui incide la norma oggetto della questione di costituzionalità non risulta essere presidiata da alcuna specifica riserva di legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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